Edilizia e Urbanistica

Appalti in condominio: il ruolo dell’amministratore come committente e responsabile dei lavori

L’aumento esponenziale dei lavori straordinari in condominio, dovuto anche al Superbonus 110%, ha fatto assumere all’amministratore di condominio un ruolo chiave per lo svolgimento delle diverse procedure
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Appalti in condominio: il ruolo dell’amministratore come committente e responsabile dei lavori

L’aumento esponenziale dei lavori straordinari in condominio, dovuto anche al Superbonus 110%, ha fatto assumere all’amministratore di condominio un ruolo chiave per lo svolgimento delle diverse procedure.

Grazie agli articoli 89 e successivi del D.lgs. 81/2008 l’amministratore di condominio può anche rappresentare una figura esterna alla “vita condominiale” ed è il responsabile dei lavori nei lavori edili, qualora si decida di effettuare, all’interno del condominio, lavori di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione.

Tale ruolo comporta una serie di responsabilità civili e penali. La gestione dei lavori straordinari porta tantissime complessità. La scelta di assumersi ulteriori responsabilità, integrando i compiti del RDL, rappresenta una scelta molto difficile e delicata.

Questa guida intende analizzare tutte le peculiarità di questa figura non tralasciando gli aspetti più delicati della tematica.

Sommario

L’appalto di lavoro in condominio

Il contratto d’appalto rappresenta il principale strumento per realizzare interventi di manutenzione su parti e servizi comuni dello stabile condominiale.

L’art. 1655 c.c. definisce l’appalto come il contratto con il quale l’appaltatore assume l’obbligo nei confronti del committente di realizzare un’opera o prestare un servizio, operando con l’organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, dietro un corrispettivo in denaro.

Nel nostro caso il committente è il Condominio. L’assemblea dei condomini decide se e quali lavori realizzare. In seguito, l’amministratore, ai sensi dell’art. 1131 c.c., assume la rappresentanza del condominio nei confronti dei terzi. Ad esso compete, dunque, la stipula materiale del contratto e, soprattutto, la cura della corretta esecuzione dello stesso, sotto il profilo dell’esercizio dei poteri, dei doveri e degli oneri legislativamente posti a carico della parte committente.

L’amministratore viene spesso investito del ruolo di responsabile dei lavori.

Non si tratta di un obbligo, né di una nomina automatica. La funzione può essere affidata a persona diversa. Tuttavia, salvo disposizioni contrarie, in ambito condominiale tale ruolo viene assunto proprio dall’amministratore. Si tratta del solo caso nel quale l’amministratore di condominio può anche rappresentare una figura esterna alla “vita condominiale”.

Nei paragrafi che seguono si cercherà di sintetizzare i principali poteri, obblighi e responsabilità dell’amministratore nel doppio ruolo di committente e responsabile dei lavori.

La fase decisoria e l’amministratore di condominio

Tranne i casi d’urgenza, per i quali l’amministratore può attivarsi d’ufficio (art. 1335 comma 2 c.c.), ogni decisione sulle opere da eseguire e a chi farle eseguire compete esclusivamente all’assemblea dei condominio, che delibera con le maggioranze richieste dalla legge.

Per prima cosa si approvano i lavori da eseguire.

Poi, l’assemblea condominiale (soggetto committente) provvede a scegliere i soggetti dell’appalto formalizzando gli incarichi al general contractor (soggetto eventuale), alla ditta appaltatrice scelta per l’esecuzione dei lavori, nonché ai professionisti che coadiuveranno la committenza (cioè il condominio, rappresentato dal suo amministratore): il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile dei lavori.

Quest’ultima figura, come detto, viene generalmente assunta di default dall’amministratore del condominio.

Costituzione del fondo speciale
Al momento dell’approvazione dell’appalto per opere di manutenzione straordinaria e/o innovazioni, l’assemblea deve deliberare, obbligatoriamente, la costituzione di un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori. Se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti (art. 1135  n. 4, c.c.).

Progettista, direttore dei lavori e responsabile dei lavori

Possono dunque intervenire, quali ausiliari del committente:

  • il progettista è il professionista (geometra, architetto, ingegnere) al quale il committente conferisce l’incarico di redigere gli elaborati (computi metrici, disegni, calcoli), che valgano ad individuare la consistenza dell’opera da realizzare;
  • negli appalti privati la nomina del direttore dei lavori è, di norma, facoltativa. Diventa obbligatoria per la realizzazione di opere maggiori, in cui risulta coinvolto l’interesse generale al rispetto delle norme per assicurare la stabilità e la sicurezza degli edifici. Il direttore dei lavori è dotato di specifiche competenze tecniche nel settore e di poteri di rappresentanza del committente medesimo limitati a tale campo. Ad esso possono essere demandati i compiti di elaborare il capitolato, di controllare la regolare esecuzione dei lavori e di compiere le relative operazioni di accertamento, nonché, i poteri d’impartire all’appaltatore le direttive e le istruzioni necessarie per la buona riuscita dell’opera.
  • il responsabile dei lavori: è il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008. Nei contratti pubblici, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento (RUP).

Poteri e obblighi dell’amministratore-committente

La fase operativa inizia con la formale apertura del cantiere, contestualmente alla “consegna dei lavori”, ossia la messa a disposizione delle aree e dei locali, liberi da persone o cose.

Durante l’esecuzione dei lavori, il condominio-committente, per il tramite dell’amministratore, può esercitare diritti e poteri di diversa natura e portata. L’art. 1662 c.c. attribuisce al committente il potere di vigilare sullo svolgimento dei lavori e di verificare lo stato degli stessi, anche prima della consegna dell’opera. Si tratta di un potere che l’amministratore-committente è tenuto ad esercitare in modo tale da non interferire con l’autonomia organizzativa propria dell’appaltatore.

Se, in sede di verifica in corso d’opera, il committente accerti il mancato rispetto delle regole dell’arte o del contratto, ovvero ritardi nell’esecuzione dei lavori, può diffidare l’appaltatore a conformarsi alle regole dell’arte o contrattuali entro un termine congruo; decorso il quale, il contratto può essere risolto, con diritto del committente a richiedere il risarcimento del danno subito (art. 1662 c.c.).

In deroga ai principi generali in materia contrattuale, l’art. 1671 c.c. riconosce al committente la facoltà di recedere in ogni momento dal contratto e, quindi, di farne cessare l’esecuzione, richiedendo a tal fine una semplice dichiarazione, che non necessità di motivazione. La facoltà di recesso del committente è bilanciata dal dovere di quest’ultimo di corrispondere all’appaltatore le spese sostenute, il compenso per i lavori già eseguiti ed il mancato guadagno.

L’appalto termina con la formale cessazione delle opere, attestata dal direttore dei lavori con il certificato di fine lavori. Di solito, con esso avviene la formale riconsegna del cantiere al  committente.

Il certificato, normalmente, contiene anche la contabilità finale delle opere, sulla base della quale l’amministratore predispone il bilancio consuntivo dei lavori. Tale contabilità viene sottoposta alla valutazione dell’assemblea condominiale. In quella sede, i condomini possono essere chiamati ad esprimersi anche sull’eventuale scelta di un tecnico per la redazione del certificato di favorevole Collaudo. Con l’approvazione delle opere, i condòmini accettano i lavori eseguiti e la contabilità presentata e dunque manifestano il gradimento sulla conduzione del procedimento.

Ovviamente il committente ha anche degli obblighi da adempiere. Il principale è quello di pagare il corrispettivo concordato per il compimento dell’opera. Un altro obbligo fondamentale è quello di mettere in condizione l’appaltatore di assolvere alla sua obbligazione. Ad esempio, Il committente (e/o il responsabile dei lavori) debbono sincerarsi che vi siano le condizioni per iniziare l’appalto e tra queste vi rientra anche la verifica che le aree interessate, non siano occupate od utilizzate da altri.

Responsabilità dell’appaltatore

L’obbligazione tipica dell’appaltatore è quella di consegnare l’opera nel termine pattuito, eseguita in conformità alle previsioni contrattuali e nel rispetto delle regole dell’arte.

L’appaltatore si rende dunque responsabile nei confronti del committente, innanzitutto, quando non abbia eseguito o completato l’opera commissionata, ovvero l’abbia realizzata in ritardo o, pur avendola eseguita, si rifiuti di consegnarla. In tali ipotesi, grava sull’appaltatore la responsabilità per inadempimento contrattuale (artt. 1453 e 1455 c.c.).

La legge pone inoltre a carico dell’appaltatore anche una particolare responsabilità contrattuale per l’inesatto adempimento della prestazione, definita “garanzia” dall’art. 1667 c.c., in presenza di difformità o vizi dell’opera.

Il committente può avvalersi dei rimedi contrattuali stabiliti dagli artt. 1667 e 1668 c.c., agendo nei confronti dell’appaltatore al fine di ottenere, alternativamente:

  1. l’eliminazione dei difetti a carico dello stesso appaltatore;
  2. la risoluzione del contratto;
  3. la riduzione del prezzo convenuto;

In ogni caso, può anche ottenere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Articolo 1667 c.c. (Difformità e vizi dell’opera)
L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall’appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. L’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.
Articolo 1668 c.c. (Contenuto della garanzia per difetti dell’opera)
Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore.
Se però le difformità o i vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.
Responsabilità del direttore dei lavori
Anche il direttore dei lavori potrebbe non essere ritenuto esente da responsabilità. Ciò può avvenire quando il danno subito dal committente/condominio sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori i quali, quindi, potranno essere chiamati in solido a rispondere degli eventuali danni. La responsabilità del direttore dei lavori deriva, in particolare, dall’obbligo di vigilanza incombente sullo stesso, dal dovere di impartire le opportune disposizioni sull’andamento delle opere, nonché dal potere di controllo sul corretto operato dell’appaltatore e, in difetto, dal dovere di riferire in merito al committente/condominio (Cass. civ. 13/04/2015, n. 7373). Nessun dubbio, pertanto, in merito alla responsabilità solidale dell’appaltatore e del direttore dei lavori, ma anche di eventuali altre figure che abbiano collaborato alla realizzazione dell’opera, si pensi ad esempio al progettista.

La garanzia decennale per gravi vizi

L’art. 1669 c.c. disciplina l’ulteriore ipotesi di responsabilità dell’appaltatore, che può essere fatta valere unicamente nel caso in cui il contratto riguardi beni immobili.

Articolo 1669 c.c. (Rovina e difetti di cose immobili)
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.

L’art. 1669 c.c. configura un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.)

Di conseguenza, si ritiene che l’azione in esame possa essere esercitata non solo dal committente (e dai suoi aventi causa) nei confronti dell’appaltatore, ma anche dall’acquirente dell’immobile nei confronti del venditore che abbia costruito l’immobile con propria gestione diretta o, comunque, sotto la propria responsabilità (Cass. civ., S.U., n. 7756/2017). Essa riguarda sia la costruzione ex novo dell’edificio, sia la riparazione o manutenzione di parti di esso.

La garanzia in esame opera per un periodo di dieci anni, decorrenti dall’ultimazione dell’opera (non dalla consegna, come previsto dall’art. 1667 c.c.). Al fine di far valere la stessa, occorre denunciare il difetto entro un anno dalla scoperta, a pena di decadenza.

Legittimazione dell’amministratore a proporre l’azione ex art. 1669 c.c.
La Cassazione ha più volte affermato la legittimazione processuale dell’amministratore ad agire in forza dell’art. 1669 c.c. allorché i difetti di costruzione riguardino l’intero edificio condominiale ed i singoli appartamenti. In tale ipotesi, infatti, si verifica una causa comune di danno che abilita alternativamente l’amministratore del condominio o i singoli condomini ad agire per il consolidamento dell’intero stabile. L’azione ex art. 1669 c.c. è peraltro ricompresa nella categoria degli “atti conservativi” ci competenza autonoma dell’amministratore. Le Sezioni Unite hanno chiarito che l’art. 1169 c.c. si applica anche in caso di lavori di ristrutturazione in condominio. (Cass. civ. S.U. n. n. 7756/2017).

L’amministratore nel ruolo di responsabile dei lavori

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 81/2008, il responsabile dei lavori è “colui che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti” dallo stesso decreto in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Parlando di lavori in condominio, solitamente tale ruolo viene svolto dall’amministratore. Non si tratta di un obbligo, né di una nomina automatica. Il committente (cioè il condominio) “può” (non deve) nominare in responsabile dei lavori; se decide di nominarlo, può incaricare anche una persona diversa dall’amministratore, anche esterna al condominio. Tuttavia, salvo disposizioni contrarie, tale ruolo viene assunto proprio dall’amministratore.

Quella del responsabile dei lavori è una figura “di garanzia”, perché contribuisce ad assicurare il rispetto delle norme in materia la salute e la sicurezza sul cantiere previste dal d.lgs. n. 81/2008. La sua nomina genera l’assunzione di responsabilità ai sensi dell’art. 2087 c.c. che, tuttavia, non sostituisce ma è alternativa a quella del committente (Cass. n. 7209/2007).

Detto in altri termini, anche in caso di delibera di nomina di un responsabile dei lavori da parte dell’assemblea dei condomini, il committente (il Condominio) rimane comunque il principale responsabile in materia di sicurezza sul lavoro. In realtà, è possibile trasferire completamente tale responsabilità. Per farlo, però, non basta la semplice nomina. Occorre un ulteriore atto: la delega.

Il committente è esonerato dalle proprie responsabilità esclusivamente se ha provveduto non solo alla nomina di un responsabile dei lavori, ma anche al conferimento allo stesso di una delega avente ad oggetto gli adempimenti richiesti (Cass. pen. n. 21059/2015).

In ogni caso, rimane in capo al delegante (il condominio, nel nostro caso) l’obbligo di verifica del corretto espletamento delle funzioni trasferite, mediante verifiche e controlli ex art. 30, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008.  Al committente è poi sempre imputabile, eventualmente, una culpa in eligendo, per aver affidato l’incarico a persone non idonee e prive delle necessarie competenze e conoscenze.

Requisiti per ricoprire il ruolo di responsabile dei lavori
Il d.lgs. n.81/2008 non richiede particolari requisiti per ricoprire l’incarico di RDL. L’art. 89 del decreto, al punto 1, lettera c, prevedeva che il RDL coincidesse “con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera”. Ruoli, questi, che potevano essere svolti solo da tecnici abilitati (geometri, architetti, ingegneri edili). Tale disposizione è stata però eliminata dalla Legge n.106/2009. In teoria, dunque, chiunque può ricoprire il ruolo di RDL.  Questo, però, non deve portare a ritenere che l’incarico possa essere affidato a chiunque. La complessità dei compiti suggerisce di scegliere soggetti con le necessarie competenze professionali, anche per non incorrere in culpa in eligendo.

I compiti del responsabile dei lavori

Il D.Lgs. n. 81/2008 prevede che al responsabile dei lavori possano essere affidati i compiti che la medesima normativa pone in capo al committente.  Le norme di riferimento per individuare i compiti del responsabile dei lavori sono contenute negli artt. 90 e seguenti dello stesso decreto. Ecco di seguito riassunti i principali adempimenti.

Il primo comma dell’art. 90 del d.lgs. 81/2008 prevede anzitutto che il committente  o  il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera,  si  attiene ai principi  e alle misure generali di tutela  di cui all’art. 15 dello stesso decreto, in particolare:

  1. al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
  2. all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
Art. 15 – Misure generali di tutela
1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
j) il controllo sanitario dei lavoratori;
k) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
l) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
m) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
n) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
o) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
p) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
q) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
r) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
s) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
t) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
u) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Nel punto 1 dell’art 15 del D. Lgs. 81/2008 si legge, tra l’altro, che: “al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, […] il responsabile dei lavori prevede […] la durata di tali lavori o fasi di lavoro.”.

Tale compito necessita della collaborazione del progettista in quanto è lui che redige il computo metrico estimativo. La durata del cantiere rientra tra le informazioni da comunicare agli organi competenti ex art. 99 del D. Lgs. n. 81/2008.

Il responsabile dei lavori svolge un ruolo importante anche nella fase della progettazione.

Ad esempio, è previsto che, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici,  anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione (art. 90, comma 3, D.lgs. n. 81/2008).

Tale ultima disposizione non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e, comunque, di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore  per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell’art. 90, comma 4, d.lgs. n. 81/2008, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa anche il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 D.lgs. n. 81/2008.

Tale nomina è prevista anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese  affidatarie, alle  imprese  esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

In base al comma 6 del citato art. 90, l’amministratore del condominio, in qualità di committente e/o responsabile dei lavori, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 dello stesso decreto.

Inoltre, l’amministratore, nella sua qualità di committente e/o responsabile dei lavori può altresì sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, i soggetti designati nei ruolo di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, sempre se in possesso dei requisiti  richiesti dall’art. 98 del d.lgs. 81/2008 per lo svolgimento di tali funzioni.

L’art. 99 del D. Lgs. n. 81/2008 stabilisce che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette alla ASL e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

  1. cantieri di cui all’articolo 90, comma 3 (cantieri con più imprese esecutrici, anche non contemporanea);
  2. cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
  3. cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

I soggetti destinatari della notifica preliminare la trasmettono alla cassa edile territorialmente competente. Tali comunicazioni alimentano un’apposita banca dati istituita presso l’Ispettorato nazionale del lavoro.

Il comma 2 dell’art. 90 D.lgs.  n. 81/2008 dispone che il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, deve prendere in considerazione i documenti di cui all’art. 91, comma 1, lettere a) e b) dello stesso decreto.

Si tratta, rispettivamente, del piano di sicurezza e coordinamento (art. 100, comma 1) e del Fascicolo per la prevenzione e la protezione dai rischi dei lavoratori.

Il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) contiene gli elementi minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili al fine di garantire l’eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. È di competenza del coordinatore per la sicurezza ed è obbligatorio quando nei cantieri sono presenti più imprese, indipendentemente dalla durata del lavoro.

Ricordiamo, oltre al PSC, anche il PSS, il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento (redatto a cura dell’appaltatore) e il POS, il piano operativo di sicurezza (redatto a cura delle imprese esecutrici).

Il Fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, disciplinato dall’allegato XVI, contiene, tra l’altro, le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

Si tratta di un documento che viene preparato inizialmente dal coordinatore per la progettazione ed eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell’evoluzione dei lavori. Il Fascicolo accompagna l’opera durante tutto il suo “ciclo di vita”; pertanto, è aggiornato alla conclusione dei lavori, a cura del committente, con le eventuali modifiche intervenute in corso d’opera. Il Fascicolo non è obbligatorio per i lavori di manutenzione ordinaria (art. 3, co. 1, lett. a) del DPR n. 380/2001).

Sanzioni
In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b),  quando  previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’art. 99, quando prevista, oppure in assenza del DURC delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente.

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

  • verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato  XVII del d.lgs. n. 81/2008.  Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione  alla  Camera  di commercio, industria e artigianato e del DURC, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII;
  • chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS,  all’INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI)), il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del DURC, fatto salvo quanto previsto dall’art. 16-bis, comma 10, d.lgs. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009, e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.

L’art. 96 del D.lgs. n. 81/2008, al punto 1, prevede il coinvolgimento del responsabile dei lavori per l’adempimento di alcuni obblighi (lett. e) dei “datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti”. Tali obblighi attengono la cura delle “condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori”.

La lettera c) del comma 9 art. 90 citato attribuisce al responsabile dei lavori dei lavori l’obbligo di trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività:

  • la copia della notifica preliminare di cui all’art. 99;
  • il DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi (fatto salvo quanto previsto dall’art. 16-bis, comma 10, del d.lgs. n. 185/2008,  convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009)
  • una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui delle lettere a) e b) di cui al paragrafo precedente.

Il Capo III del D. Lgs. 81/2008 prevede le sanzioni applicabili in caso di inadempienze degli obblighi di cui alla medesima normativa da parte dei responsabili dei lavori.

In particolare, l’art. 157 dispone che il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:

  1. con l’arresto  da  tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 90, commi 3, 4 e 5;
  2. con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis;
  3. con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la  violazione  degli articoli 90, commi 7 e 9, lettera c), 101, comma 1, primo periodo.
Esonero/trasferimento di responsabilità
L’art. 93 del D. Lgs. 81/2008, al comma 1, precisa che il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori.
Questo porta il committente ad esplicitare il più possibile la delega di funzioni al RDL, poiché al di fuori di quanto indicato, nulla potrà essere imputato a quest’ultimo. Dunque, nell’impostazione della delega, si deve tener conto che il soggetto designato risponde di tutto quanto espressamente indicato, mentre il residuale ricadrà sul committente e quindi  il suo legale rappresentante (l’amministratore per il Condominio).
Sempre il comma 1, aggiunge che “in ogni caso il conferimento dell’incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli  adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99.” Il comma 2, invece, stabilisce che “la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione, non esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d).”
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