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Milleproroghe 2021 e stabilizzazione dei precari

Una guida pratica sulla stabilizzazione dei dipendenti pubblici, partendo dall’art. 20 della Legge Madia, al differimento dei termini del decreto milleproroghe, con riferimento ai precari del mondo della sanità
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Milleproroghe 2021 e stabilizzazione dei precari
Il Decreto Milleproroghe è stato convertito in legge. Capiamo come questo provvedimento legislativo incide per l’annualità 2021 sul reclutamento della forza lavoro in determinati comparti della Pubblica Amministrazione.

Cos’è la stabilizzazione del precariato?

L’art 20 legge madia Dlgs 75/2017

Stabilizzazione senza concorso (art. 20 comma 1 del d. lgs 75/2017:)

Stabilizzazione mediante concorso con posti riservati: art. 20 comma 2 del d.lgs. 75/2017

Le novità del 2020 sulla stabilizzazione dei precari

Proroga delle graduatorie 2020

Stabilizzazione diretta dei dipendenti pubblici: requisiti

Stabilizzazione dei dipendenti pubblici mediante concorso riservato: requisiti

Stabilizzazione precari sanità: requisiti

Stabilizzazione precari sanità 2022

Milleproroghe 2021: novità per tutti i precari

Sentenze stabilizzazione precari sanità

Cos’è la stabilizzazione del precariato?

La riforma della Pubblica Amministrazione, nota come Riforma Madia (legge Madia o decreto Madia), ha posto il tema della stabilizzazione dei precari, cioè della possibilità di assumere con contratto a tempo indeterminato il personale “precario”, che ha già lavorato all’interno degli uffici pubblici per diversi anni con contratti a termine. I benefici della stabilizzazione dei precari, non riguardano solo i lavoratori, ma anche la Pubblica Amministrazione, che consolida al suo interno del personale già qualificato grazie all’esperienza maturata.

L’art 20 legge Madia Dlgs 75/2017

L’art. 20 del D.lsg. 75/2017 (legge Madia), prevede due modalità per la stabilizzazione dei precari.

Sono forme tra loro alternative e la cui scelta è rimessa alla discrezionalità della Pubblica Amministrazione interessata.

La prima possibilità (art. 20 comma 1) è che l’amministrazione assuma, direttamente e senza concorso, i precari in possesso dei requisiti previsti (v. infra par. successivo).

La seconda possibilità (art. 20 comma 2) è invece quella di indire un concorso pubblico, prevedendo una percentuale di posti riservati al personale “precario”. (v. par. infra)

Stabilizzazione senza concorso (art. 20 comma 1 del d. lgs 75/2017:)

L’Amministrazione, può decidere, sulla base del piano triennale di fabbisogno e indicando la copertura finanziaria, di assumere a tempo indeterminato il  personale non dirigenziale, per valorizzare la professionalità già acquisita.

In tal caso viene emesso l’avviso pubblico di ricognizione che dà diritto al lavoratore precario, in possesso dei requisiti prescritti, di presentare l’istanza per essere assunto.

I potenziali candidati all’assunzione diretta, senza concorso, devono possedere i seguenti requisiti:

  • essere in servizio presso l’amministrazione che assume, (successivamente alla entrata in vigore della L. 124 del 2015), con contratto a tempo determinato;
  • nel caso di Comuni che esercitino le funzioni in forma associata, il dipendente può aver svolto servizio anche in un comune diverso da quello che assume;
  • essere stati reclutati a tempo determinato e per le medesime attività svolte, mediante procedura concorsuale anche se la procedura concorsuale era stata indetta da amministrazione pubblica diversa da quella che assume;
  • aver maturato al 31 dicembre 2021 almeno 3 anni di servizio anche non continuativi negli ultimi 8 anni, alle dipendenze dell’amministrazione che assume.

Stabilizzazione mediante concorso con posti riservati: art. 20 comma 2 del d.lgs. 75/2017

Altra modalità per la stabilizzazione dei precari,  si ha quando l’Amministrazione, previa verifica del piano triennale di fabbisogno del personale, bandisce un concorso pubblico, che deve essere riservato fino al massimo del 50% dei posti messi a bando, al personale precario in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere titolare, successivamente all’entrata in vigore della L. 124/2015,  di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso;
  • aver maturato entro il 31 dicembre del 2021, almeno 3 anni di servizio anche non continuativi negli ultimi 8 anni, alle dipendenze dell’amministrazione che assume.

Le novità del 2021 sulla stabilizzazione dei precari

La legge Madia (D.lgs 75 del 2017) nel corso del 2020, è stata modificata dal decreto rilancio (D.l. 34/2020 convertito in Legge 77/2020) e dal decreto milleproroghe (D.l. 183/2020 convertito in Legge 26 febbraio 2021 n. 21).

Il testo del decreto Milleproroghe, consente alle Amministrazioni di procedere con la stabilizzazione (sia in forma diretta che mediante concorso) fino al termine del 31 dicembre 2021. Inoltre, è stato esteso al 31 dicembre 2021 il termine entro cui maturare i 3 anni di servizio come lavoratore dipendente, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Il Milleproroghe consente anche alle predette Amministrazioni e fino al 31 dicembre 2021, di elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato (al netto di quelle per le assunzioni con concorso pubblico), utilizzando per la stabilizzazione le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile.

Proroga delle graduatorie 2020

Per lungo tempo, al fine di far fronte al blocco delle assunzioni dei dipendenti pubblici per ragioni di risparmio di spesa pubblica, la legge di bilancio ha sistematicamente previsto la proroga delle graduatorie in scadenza. Dalle graduatorie prorogate si poteva attingere per coprire i posti che via via rimanevano vacanti.

Nella legge di  bilancio 2020 (art. 1 comma 147 L. 27/12/2019 n. 160) non si parla più di “proroga delle graduatorie”, ma si fissa invece una scadenza precisa alle graduatorie già vigenti:

  • le graduatorie approvate nel 2011 sono valide fino al 30 marzo 2020, con la frequenza obbligatoria di corsi di formazione e previo superamento di un esame di verifica della perdurante idoneità del candidato, tramite colloquio
  • le graduatorie approvate tra il 2012 e il 2017 sono valide fino al 30.09.2020 ( anziché fino al 31.03.2021 come era previsto dall’emendamento di cui all’art. 6 bis della stessa legge di bilancio);
  • le graduatorie approvate nel 2018 e nel 2019, sono valide nei tre anni successivi alla loro approvazione, e quindi rispettivamente fino al 2021 e il 2022;

fanno eccezione (comma 147 bis art.1 L. 160/2019) ai termini sopra indicati le graduatorie per l’assunzione del personale scolastico, compresi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, del personale delle scuole e degli asili comunali;

è poi stabilito un termine di durata generale delle graduatorie, ridotto da tre anni  (previsti nell’art. 35 comma 5 tre D.lgs. 165/2001) a due anni dalla data della loro approvazione.

Stabilizzazione diretta dei dipendenti pubblici: requisiti

Le due modalità di stabilizzazione, diretta o tramite concorso riservato, presuppongono requisiti diversi in capo ai candidati.

Nel caso dell’assunzione diretta, il candidato deve avere un contratto a termine, e il contratto deve essere stato sottoscritto in seguito ad un concorso che abbia inserito il candidato in una graduatoria pubblica. E’ indispensabile che esista un collegamento tra il contratto a termine in essere e l’inserimento nella graduatoria pubblica, inoltre  le mansioni che il lavoratore sta svolgendo sulla base del contratto a termine devono essere le stesse per le quali viene richiesta la stabilizzazione.

Dal momento che il candidato non deve nuovamente partecipare ad un concorso pubblico, perché è già inserito in una graduatoria pubblica, la formazione di un’eventuale ulteriore graduatoria fra i candidati in possesso dei requisiti per la procedura di assunzione diretta non ha carattere di atto amministrativo, e può essere impugnata davanti al Giudice ordinario e non dinanzi al TAR (T.A.R. Lazio Roma n. 2189 del 2019).

Se tuttavia, per formare  questa graduatoria, l’amministrazione interessata utilizza elementi di valutazione delle capacità dei candidati, mediante l’attribuzione di punteggi, si tratta di un vero e proprio concorso pubblico e non di una selezione per la procedura di assunzione diretta. La diversa natura dell’atto, comporta quindi lo spostamento della giurisdizione, in caso di controversia, al Giudice amministrativo (Cass. Civ., Sezioni Unite, del 13.12.2017 n. 29915).

Stabilizzazione dei dipendenti pubblici mediante concorso riservato: requisiti

Nel caso dell’assunzione mediante concorso riservato,  il candidato deve avere un contratto flessibile in corso presso l’Amministrazione che indice il concorso.

Che differenza esiste tra il contratto a termine necessario per l’assunzione diretta ed il contratto flessibile previsto per il concorso riservato? In ambito giuridico, la nozione di contratto flessibile è più ampia di quella di contratto a termine. Sono considerati contratti flessibili infatti anche quelli part time (verticale od orizzontale) così come, si ritiene, anche i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. co.co.co.). Restano invece esclusi dalla nozione di contratto flessibile,  i contratti di somministrazione, cioè quelli stipulati tra il lavoratore e l’agenzia di somministrazione  che a sua volta stipula un contratto di fornitura di manodopera all’Amministrazione.

Stabilizzazione precari sanità: requisiti

La stabilizzazione dei precari nel settore della sanità presenta alcune differenze rispetto alle regole sopra esaminate.

  1. Fino alla legge di bilancio 2020, oltre alla stabilizzazione diretta ed al concorso riservato, esisteva anche la terza possibilità per l’Amministrazione di indire procedure concorsuali straordinarie (previste dall’art. 1 comma 543 della Legge finanziaria n. 208 del 2015 e richiamate dal comma 10 della Legge Madia). Queste procedure concorsuali straordinarie sono state definitivamente bloccate dalla Legge di bilancio 2020 (art. ’art. 1 comma 468 della legge 160 del 2020), ferma restando la sanatoria di tutte le assunzioni effettuate fino a tutto il 2019 con le predette procedure.
  2. Per il personale del comparto sanità i tre anni di servizio, possono essere maturati anche presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca.
  3. Le procedure di stabilizzazione dei precari del settore sanità, sia per assunzione diretta che per concorso riservato, potranno essere attivate fino al 31.12.2022, per far fronte alla carenza di personale che è emersa durante l’emergenza Covid (art. 20 comma 11 bis Legge Madia aggiunta dal Decreto Rilancio)

Stabilizzazione precari sanità 2022

Con il decreto Milleproroghe 2021 (D.l. 183/2020 convertito in L. 26 febbraio 2021 n. 21) è stata introdotta un’ulteriore novità in tema di stabilizzazione dei precari nel mondo della sanità. Modificando il comma 11 bis dell’art. 20 Legge Madia è stato previsto che: le procedure procedure di stabilizzazione diretta (senza concorso) si applicano fino al 31 dicembre 2022 e che c’è tempo fino al 31 dicembre 2021 per conseguire i requisiti previsti dalla legge.

Milleproroghe 2021: novità per tutti i precari

Con il decreto Milleproroghe 2021 (D.l. 183/2020) è stata introdotta un’ulteriore novità in tema di stabilizzazione dei precari nel mondo della sanità. Modificando il comma 11 bis dell’art. 20 Legge Madia è stato previsto che: sia per le procedure di stabilizzazione diretta (senza concorso), che per le procedure di concorso riservato, c’è tempo fino al 31 dicembre 2021 per conseguire i requisiti previsti dalla legge. In conseguenza dunque dell’ultima novità normativa, quando il Milleproroghe è stato convertito in legge a fine febbraio 2021, è stato aggiunto l’art. 1 comma 1 ter, che ha esteso a dicembre 2021 per tutte le amministrazioni il requisito dei tre anni di servizio anche non continuativi negli ultimi otto anni, modificando l’art. 20 della Legge Madia (che lo prevedeva solo per i precari della sanità).

Sentenze stabilizzazione precari sanità

Una questione importante affrontata nelle sentenze dei giudici amministrativi è quella sulla scelta dell’amministrazione tra la procedura del 1 comma o del 2 comma dell’art. 20 Legge Madia.

L’orientamento dei Tribunali amministrativi è che lAmministrazione non sia totalmente libera di bandire una procedura concorsuale anziché ricorrere alla stabilizzazione diretta, ma che debba adeguatamente motivare tale scelta.

Il principio è ribadito anche dal Consiglio di Stato,  con la sentenza, resa dall’Adunanza Plenaria, n. 14 del 28 luglio 2011, secondo cui esiste un principio di favore per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari ragioni di interesse pubblico prevalenti. Tali ragioni devono essere adeguatamente spiegate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso.

Altro problema è  quello di stabilire davanti a quale giudice promuovere un ricorso se l’azienda sanitaria decide di bandire il concorso anziché procedere con mobilità volontaria. Sul punto si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ordinanza n. 26500/2020), per stabilire che, a differenza di  quando vale per tutte le altre pubbliche amministrazioni, nel caso delle aziende sanitarie, l’atto organizzativo che decide di procedere con concorso anziché con mobilità volontaria, è un atto di diritto privato, soggetto alla giurisdizione del giudice ordinario.

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