Formazione Professionale

Guida al contratto per i dipendenti degli studi professionali

Sintesi del trattamento economico-normativo per i dipendenti dagli studi professionali aderenti a Confprofessioni (Ccnl 17 aprile 2015)
Condividi
Guida al contratto per i dipendenti degli studi professionali

INDICE

1. Inquadramento 2. Diritti sindacali 3. Ambiente di lavoro e sicurezza 4. Retribuzione 5. Durata della prestazione 6. Luogo della prestazione 7. Assenze 8. Sanzioni disciplinari 9. Estinzione del rapporto 10. Particolari tipologie contrattuali 11. Previdenza integrativa

1. Inquadramento

I lavoratori degli studi professionali sono inquadrati in un sistema classificatorio articolato in 5 aree professionali:

  • economica-amministrativa;
  • giuridica;
  • tecnica;
  • medico-sanitaria ed odontoiatrica;
  • altre attività professionali intellettuali

e in 8 livelli retributivi, comprensivi della categoria quadri; questi ultimi sono articolati in 4 fasce (A, B, C e D) nella sola area medico-sanitaria ed odontoiatrica.

Il lavoratore promosso a livello superiore, qualora all’atto della promozione percepisca una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo livello, manterrà la relativa eccedenza residua come assegno ad personam. Tale eccedenza non potrà essere assorbita dagli scatti di anzianità e dall’indennità di contingenza.

E’ previsto un periodo di prova della durata massima di 180 giorni di calendario per i livelli Q e 1°, 120 giorni per i livelli 2°, 3°S e 3°, 90 giorni per i livelli 4°S e 4° e 60 giorni per il livello 5°.

2. Diritti sindacali

Tutti i dipendenti degli studi professionali possono usufruire di permessi retribuiti individuali per un massimo di 8 ore annue per l’esercizio delle attività sindacali. Il diritto ai permessi deve essere esercitato entro il 31 dicembre di ciascun anno, previa autorizzazione del datore di lavoro.

3. Ambiente di lavoro e sicurezza

E’ previsto un Rappresentante per la sicurezza in ogni studio professionale. E’ altresì possibile definirne il numero in sede di contrattazione di 2° livello. La formazione avrà una durata di 32 ore iniziali e di ulteriori 4 ore annue (studi da 15 a 50 dipendenti) o 8 ore annue (studi con più di 50 dipendenti).

4. Retribuzione

La normale retribuzione è costituita da paga base tabellare conglobata, scatti di anzianità, eventuali assegni “ad personam”, eventuali superminimi, nonché da ogni altro elemento retributivo avente carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario e/o supplementare, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni altro elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo dei singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall’imponibile contributivo di legge.

Quota oraria e giornaliera. I divisori per ottenere la quota giornaliera e la quota oraria sono, rispettivamente, 26 e 170.

Minimi tabellari. I valori indicati nella tabella sono riferiti a mese. La paga base conglobata è comprensiva dell’indennità di contingenza e dell’Edr confederale.

Livelli Paga base tabellare conglobata
Q 2.133,31
1° S 1.887,84
1.644,37
3° S 1.525,23
1.511,37
4° S 1.465,62
1.413,11
1.315,12

Contratto di reimpiego. In via sperimentale, vige uno speciale contratto di assunzione a tempo indeterminato per gli over 50 e gli inoccupati/disoccupati di lunga durata (art. 1, lett. d) ed e), D.Lgs. n. 297/2002). La retribuzione sarà fino a 2 livelli inferiori per i primi 18 mesi e di 1 livello per i successivi 12 mesi rispetto al livello di inquadramento. Il contratto non è applicabile al livello 5.

Assorbimenti. In caso di aumento di tabelle, gli aumenti di merito (intendendosi per tali gli assegni corrisposti con riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore), nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti. Possono essere assorbiti fino a concorrenza gli importi già riconosciuti a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali.

Aumenti periodici di anzianità. Per ciascun triennio di servizio prestato – e fino ad un massimo di 8 – competono i seguenti importi mensili, a titolo di scatti di anzianità:

Livelli Importi mensili
Fino al 30.09.2011 Dal 1.10.2011
Q 29,70 30,00
1° S 25,78 26,00
22,57 23,00
3° S 20,31 22,00
17,22 22,00
4° S 15,68 20,00
13,90 20,00
11,88 20,00

L’aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il triennio. Gli scatti non possono essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè viceversa.

Tredicesima mensilità. Va corrisposta alla vigilia di Natale, nella misura di una mensilità di retribuzione, frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all’anno (computandosi come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni). Dall’ammontare della tredicesima mensilità vanno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal contratto collettivo. Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro una integrazione fino a concorrenza del 100% della tredicesima mensilità limitatamente al rateo relativo al periodo di assenza obbligatoria.

Quattordicesima mensilità. Viene corrisposta entro il 30 giugno di ogni anno nella misura di una mensilità della retribuzione globale di fatto in atto, frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all’anno (computandosi come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni). Il premio non assorbe gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo.

5. Durata della prestazione

Orario normale. La durata normale dell’orario di lavoro è di 40 ore settimanali, distribuite alternativamente su 5 o 6 giorni. E’ possibile realizzare regimi di orario diversi, attraverso riduzioni dell’orario annuo concordate a livello di singolo studio, fermo restando la durata dell’orario normale settimanale:

A) orario settimanale su 5 giorni. La prestazione avviene su 5 giornate lavorative di 8 ore, dal lunedì al venerdì.

B) orario settimanale su 6 giorni. La cessazione dell’attività lavorativa avverrà di norma entro le ore 13 del sabato.

Lavoro straordinario. E’ considerato straordinario il lavoro prestato oltre i limiti dell’orario contrattuale. E’ previsto un limite al lavoro straordinario di 200 ore annue “pro capite”. Per le prestazioni di lavoro straordinario sono stabilite le seguenti maggiorazioni percentuali, calcolate sulla quota oraria della retribuzione normale e di eventuali superminimi:

Tipologia %
straordinario 15
straordinario festivo 30
straordinario notturno 30
straordinario notturno festivo 50

La liquidazione del lavoro straordinario deve essere effettuata non oltre il mese successivo a quello della sua prestazione.

Flessibilità.Per far fronte a variazioni dell’intensità di attività, l’orario normale settimanale può essere calcolato con riferimento alla durata media della prestazione lavorativa resa nell’arco di 6 mesi. Fermo restando che in caso di superamento dell’orario normale competono al lavoratore le relative compensazioni, ai lavoratori che superino l’orario normale di lavoro è riconosciuto un incremento dei permessi retribuiti nelle seguenti misure:

  • 30 minuti per ciascuna settimana di superamento, in caso di superamento dell’orario normale fino a 44 ore settimanali;
  • 60 minuti per ciascuna settimana, in caso di superamento dell’orario normale da 44 a 48 ore settimanali.

Diverse modalità di utilizzo del regime di flessibilità dell’orario di lavoro possono essere concordate con accordi territoriali e/o di studio professionale e/o aziendale. Le parti stipulanti convengono, inoltre, sull’opportunità di istituire una Banca ore nella quale far confluire le eccedenze orarie derivanti dalla flessibilità e da eventuali altri istituti, in modo da prevedere un’apposita regolamentazione.

Festività. In aggiunta alle festività previste dalla legge è considerato festivo il giorno della ricorrenza del S. Patrono del luogo ove si svolge il lavoro.

FerieIl periodo annuale di ferie è pari a:

  • 26 giorni, compreso il sabato, per orario distribuito su 6 giorni;
  • 22 giorni, per orario distribuito su 5 giorni.

Il decorso delle ferie è interrotto dal sopravvenire di una malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle competenti strutture sanitarie pubbliche. In caso di servizio prestato inferiore all’anno, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio, a tal fine computando come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.

6. Luogo della prestazione

Trasferta. Al lavoratore in trasferta fuori dal comune della propria residenza e dalla sede di lavoro fissata all’atto dell’assunzione, compete (oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto e alloggio, ed in generale di quelle sostenute nell’interesse dello studio professionale) una diaria di € 15,00 giornalieri per missioni di durata tra le 8 e le 24 ore e di € 30,00 giornalieri per missioni di durata superiore a 24 ore.

La diaria è ridotta del 10% per le missioni di durata superiore al mese o qualora le mansioni del lavoratore comportino viaggi abituali, mentre non spetta nel caso di trasferte di durata inferiore alle 8 ore. Tutte le missioni effettuate dal dipendente con l’utilizzo del mezzo proprio, saranno considerate come spese di viaggio e il montante chilometrico utilizzato sarà liquidato sulla base dei valori economici previsti dalle tabella Aci.

Trasferimento. Il trasferimento deve essere comunicato con preavviso non inferiore a 15 giorni. Oltre al rimborso delle spese di viaggio per il nucleo familiare, di trasporto delle masserizie, nonchè dell’eventuale pigione pagata senza godimento dell’alloggio qualora non sia stato possibile procedere al subaffitto od allo scioglimento del contratto (entro comunque il limite massimo di 6 mesi), spetta – per il tempo strettamente necessario al trasloco – la diaria prevista in caso di trasferta per il lavoratore e per i familiari a carico (la diaria è ridotta a 3/5 per i figli).

7. Assenze

Malattia. In caso di malattia i lavoratori non in prova, anche apprendisti, hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni nell’anno solare (intendendosi 365 giorni a ritroso dall’ultimo evento morboso). Ai fini del raggiungimento di tale limite massimo, le assenze per malattie frazionate si cumulano. Per i lavoratori con contratto a tempo determinato la conservazione opera nei limiti di scadenza del termine. 

Il periodo di comporto viene elevato di ulteriori 90 giorni in caso di assenza del lavoratore (anche apprendista) dovuta a: patologie oncologiche di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, distrofia muscolare, morbo di Cooley, degenza ospedaliera determinata da trapianti chirurgici di organi vitali.

I lavoratori hanno diritto, oltre all’indennità giornaliera anticipata dal datore di lavoro per conto dell’INPS, ad un trattamento integrativo a carico dello studio fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione di fatto:

Durata dell’assenza %
dal 1° al 3° giorno 100
dal 4° al 20° giorno 75
dal 21° giorno 100

Infortunio sul lavoro. I lavoratori non in prova, anche apprendisti, hanno diritto alla conservazione del posto per 180 giorni nell’anno solare. Superato il periodo di conservazione del posto il lavoratore ha diritto, su richiesta da avanzare a mezzo raccomandata r.r. entro il 180° giorno, ad un periodo di aspettativa (senza retribuzione nè decorrenza dell’anzianità di servizio) della durata di 120 giorni. 

Il datore di lavoro è tenuto ad integrare il trattamento economico a carico dell’INAIL fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione (il trattamento è dovuto anche agli apprendisti):

Durata dell’assenza %
dal 1° al 3° giorno 60
oltre il 3° giorno 75

MaternitàDurante il periodo di gravidanza e puerperio alla lavoratrice spetta il trattamento economico previsto dalla legge che il datore di lavoro deve anticipare per conto dell’Inps. Rimane a carico del datore di lavoro l’integrazione fino a concorrenza del 100% della retribuzione giornaliera, comprensiva di eventuali superminimi, per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria. E’ possibile fruire del congedo parentale a ore.

Congedo di paternità. Il padre lavoratore, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio:

  • deve astenersi per 1 giorno, anche durante il congedo obbligatorio della madre ed anche se già usufruisce del congedo di paternità;
  • può astenersi per ulteriori 1 o 2 giorni, anche continuativi, in sostituzione della madre in astensione obbligatoria.

Entrambi i congedi devono essere comunicati al datore di lavoro con almeno 15 giorni di preavviso e non possono essere fruiti a ore.

In caso di adozione, il congedo obbligatorio spetta entro 5 mesi dall’ingresso del minore in famiglia.

Il trattamento economico, a carico Inps, è pari al 100% della retribuzione.

Congedo matrimoniale. I lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti nella misura di 15 giorni di calendario per contrarre matrimonio, con decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione.

Diritto allo studio. I dipendenti non in prova che intendano frequentare corsi di studio diversi dalla formazione e dall’aggiornamento professionale, in scuole di istruzione dell’obbligo e superiori statali, parificate o legalmente riconosciute, abilitate al rilascio di titoli legali di studio, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, di laurea, di laurea specialistica, di diplomi di specializzazione e di master universitari, nonché dottorati di ricerca, oltre alla possibilità di concordare un orario di lavoro che agevoli la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami, hanno diritto a 40 ore annue di permessi retribuiti pro-capite e ad ulteriori permessi retribuiti per i giorni dell’esame ed i 2 giorni lavorativi precedenti la sessione di esami. Per esami universitari sostenuti per più di 2 volte nell’anno accademico non spettano permessi retribuiti. Può usufruire di tali permessi un dipendente per volta.

Formazione. Ai lavoratori con almeno 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro spetta un congedo non retribuito per la formazione per un periodo non superiore ad 11 mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa. Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è utile ai fini del tfr. Le richieste devono essere presentate con un preavviso di 30 giorni. I lavoratori che possono assentarsi contemporaneamente per i congedi per la formazione non possono superare il 10% degli occupati nella struttura lavorativa, con un minimo di 1 unità.

Permessi. I lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti nella misura di 3 giorni lavorativi per natalità e lutti familiari. Il godimento deve avvenire entro 7 giorni dall’evento.

Aspettativa per motivi familiari. Il datore di lavoro concederà al lavoratore un periodo di congedo, continuativo o frazionato, comunque non superiore a 2 anni, in presenza dei gravi e documentati motivi familiari sottoindicati:

  • necessità familiari derivanti dal decesso del coniuge, genitori, figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, discendenti prossimi, anche naturali, i generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani o unilaterali; 
  • situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nella assistenza delle persone sopraindicate;
  • situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nella quali incorra il dipendente medesimo;
  • situazioni, riferite ai suddetti soggetti ad esclusione del richiedente, derivanti da patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale (ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita), neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche);
  • patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
  • patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
  • patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche per le quali il programma terapeutico richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la podestà.

Il periodo di congedo – da richiedere con preavviso di almeno 30 giorni – dovrà essere rapportato alle reali esigenze di assenza, pertanto qualora queste dovessero terminare, il restante periodo decadrà automaticamente. Durante il congedo, il lavoratore non potrà svolgere altra attività lavorativa e manterrà il diritto alla conservazione del posto; resta esclusa la maturazione della retribuzione, di tutti gli istituti contrattuali e di legge, ivi compresa l’anzianità di servizio.

Aspettativa per tossicodipendenza o alcoolismo. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza o di dipendenza da alcool, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle Asl o di altre strutture terapeutiche-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato, hanno diritto ad un periodo di aspettativa non retribuita, con conservazione del posto, per il tempo di esecuzione della riabilitazione e, comunque, per un periodo non superiore a 3 anni. I familiari del tossicodipendente o dipendente da alcool possono essere posti in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo, per un periodo massimo di 3 mesi non frazionabili e non ripetibile.

8. Sanzioni disciplinari

L’inosservanza dei doveri da parte del personale può dar luogo all’applicazione dei seguenti provvedimenti, graduati in misura crescente in relazione all’entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:

1) biasimo verbale, per le mancanze più lievi.

2) biasimo scritto, nei casi di recidiva.

3) multa in misura non eccedente l’importo di 4 ore di retribuzione.

4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;

5) licenziamento disciplinare senza preavviso.

Sono punibili con la multa i lavoratori ritardatari ovvero quelli che si assentino ingiustificatamente. In particolare, in caso di ritardo nell’inizio del lavoro sarà operata una trattenuta pari all’importo delle spettanze corrispondenti al ritardo, maggiorato di una multa pari all’ammontare della trattenuta; in caso di recidiva nel ritardo per la terza volta nell’anno solare, il datore di lavoro potrà raddoppiare l’importo della multa (persistendo il lavoratore nei ritardi potranno essere adottati provvedimenti disciplinari più severi e, dopo formale diffida per iscritto, anche il licenziamento senza preavviso).

In caso di assenze non giustificate sarà operata inoltre una trattenuta della retribuzione giornaliera di fatto pari alla durata dell’assenza. Il licenziamento disciplinare è applicabile alle mancanze più gravi, individuate nelle seguenti:

  • violazione del vincolo fiduciario;
  • concorrenza;
  • grave violazione del segreto d’ufficio;
  • assenze ingiustificate a norma dell’art. 91 del c.c.n.l;
  • rifiuto di utilizzare i dispositivi di protezione individuale;
  • rifiuto di partecipare alle visite mediche disposte dal datore di lavoro o dal medico competente;
  • assenza ingiustificata dagli obblighi formativi;
  • assenza ingiustificata alle visite di controllo per malattia; 
  • commissione di reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione al di fuori del rapporto di lavoro.

9. Estinzione del rapporto

Formalità. Il recesso dal contratto a tempo indeterminato deve essere comunicato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano con ricevuta.

Preavviso. I termini di preavviso, da intendersi in giorni di calendario, risultano dai prospetti che seguono:

a) Licenziamento

Livelli Anzianità di servizio
Fino a 5 anni Da 6 a 10 anni Oltre 10 anni
Q 90 120 150
90 120 150
60 90 120
3° S 30 40 50
30 40 50
4° S 20 30 40
20 30 40
15 20 25

b) Dimissioni

Livelli Anzianità di servizio
Fino a 5 anni Da 6 a 10 anni Oltre 10 anni
Q 75 105 135
75 105 135
60 90 120
3° S 28 35 42
28 35 42
4° S 15 25 30
15 25 30
10 15 25

Trattamento di fine rapporto. La quota da accantonare annualmente si determina dividendo per 13,5 i seguenti elementi della retribuzione considerata utile a norma della Legge n. 297 del 29 maggio 1982: paga base tabellare conglobata, scatti di anzianità, assegni “ad personam”, aumenti di merito e/o superminimi, tredicesima e quattordicesima mensilità, eventuali indennità erogate con continuità, acconti su futuri aumenti contrattuali, somme comunque erogate al fine di garantire copertura economica in caso di rinnovo. Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all’atto della cessazione dal servizio, non oltre 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto.

10. Particolari tipologie contrattuali

Apprendistato.  È possibile stipulare contratti di apprendistato a tempo parziale purché l’orario non sia inferiore al 60% e non vi sia diminuzione delle ore di formazione previste. La durata massima del periodo di prova non può eccedere i seguenti giorni di lavoro effettivo:

  • 60, per inquadramento finale ai livelli IV e IVS; 
  • 90, per inquadramento finale nei restanti livelli.

Il trattamento retributivo è determinato applicando le seguenti percentuali alla retribuzione tabellare del livello per il quale viene svolto l’apprendistato:

Periodo Retribuzione
Primi 12 mesi 45%
Dal 13° al 24° mese 55%
Per i mesi successivi 65%

Apprendistato professionalizzante. L’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante e di mestiere è ammessa a condizione che il datore di lavoro abbia mantenuto in servizio almeno il 20% (strutture sotto i 50 dipendenti) o il 50% (strutture sopra i 50 dipendenti) dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. L’apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni superiori al 5° livello. La durata del contratto di apprendistato è la seguente:

Profilo professionale Durata (mesi)
Q, 1° e 2° 30
3° S e 3° 30
4° S e 4° 36

Il trattamento retributivo è determinato applicando le seguenti percentuali alla retribuzione tabellare del livello per il quale viene svolto l’apprendistato:

Periodo Retribuzione
Primi 12 mesi 70%
Dal 13° al 24° mese 85%
Per i mesi successivi 93%

La durata della formazione è così definita, in relazione al profilo professionale:

Profilo professionale Ore complessive
Q, 1° e 2° 260
3° S e 3° 270
4° S e 4° 280

Lavoro a termine. La durata massima del contratto a termine è di 36 mesi, comprensiva di eventuali proroghe (ammesse in un massimo di 5).

I contratti a termine possono essere rinnovati senza soluzione di continuità. Nell’ipotesi di successione di contratti a termine, la deroga assistita relativa al successivo contratto a termine dopo i primi 36 mesi, potrà avere un’ulteriore durata non superiore a 8 mesi, elevabile a 12 in sede di contrattazione territoriale. Per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e per tutto il periodo dell’assenza, può essere stipulato un contratto a tempo determinato; in caso di necessità, la lavoratrice può essere affiancata per un periodo non superiore a 90 giorni di calendario, sia prima dell’assenza che al momento del rientro.

I limiti di assumibilità sono i seguenti:

  • 3 contratti nelle strutture fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato; 
  • il 50% arrotondato al numero intero superiore degli assunti a tempo indeterminato, nelle strutture da 6 a 15 dipendenti (es. per 7 dipendenti, fino a 4 contratti);
  • il 30% arrotondato al numero intero superiore degli assunti a tempo indeterminato, nelle strutture con più di 15 dipendenti (es. per 16 dipendenti, fino a 6 contratti).

I limiti di assumibilità non si applicano:

  • nella fase di avvio di nuove attività per i primi 18 mesi (elevabili a 24 mesi dalla contrattazione territoriale);
  • per ragioni di carattere sostitutivo;
  • con lavoratori di età superiore a 55 anni.

Studenti. I datori di lavoro che applicano integralmente il c.c.n.l. possono stipulare contratti a termine con giovani studenti che frequentino corsi di studi universitari o scuole superiori, per una durata compresa tra 6 e 14 settimane di effettivo lavoro. Tale modalità di assunzione, alternativa ai tirocini formativi e di orientamento (stage) ed al lavoro accessorio, è finalizzata ad integrare le conoscenze teoriche fornite dal sistema universitario con esperienze pratiche acquisite direttamente sul posto di lavoro durante il periodo delle ferie. I giovani in questione sono impiegati prioritariamente in settori corrispondenti al corso frequentato o, in mancanza, in settori dove possano acquisire esperienze riferite ad un intero processo di attività o a più attività interconnesse riferite ad uno o più settori.

Lavoro a tempo parziale. E’ possibile prevedere clausole flessibili, in ordine alla collocazione temporale della prestazione. Limitatamente al part-time verticale o misto, possono essere altresì previste clausole elastiche, relative alla variazione in aumento della prestazione. La disponibilità allo svolgimento del rapporto a tempo parziale con modalità flessibili o elastiche richiede il consenso scritto del lavoratore. La variazione temporale della prestazione lavorativa – da comunicarsi con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi – è ammessa esclusivamente quando il rapporto a tempo parziale sia stipulato a tempo indeterminato e nel caso di assunzioni a termine per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto e di studenti. 

Lo svolgimento delle ore lavorative con modalità flessibile comporta a favore del lavoratore il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto dell’intera prestazione, nella misura del 10%, limitatamente alla durata della variazione. Lo svolgimento delle ore lavorative con modalità elastica comporta a favore del lavoratore il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto dell’intera prestazione nella misura prevista dal lavoro supplementare. Il lavoratore può denunciare il patto, per una delle seguenti documentate ragioni:

  • esigenze di carattere familiare, rientranti nelle casistiche di cui alle L. n. 53/2000 e L. n. 104/1992;
  • esigenze di tutela della salute certificata dal competente Servizio sanitario pubblico;
  • esigenze di studio o di formazione;
  • necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma.

Lavoro supplementare. Per lavoro supplementare si intende quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l’orario di lavoro concordato tra le parti nel contratto individuale ed entro il limite del tempo pieno. Le ore di lavoro supplementare vengono retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione forfetaria convenzionalmente determinata nella misura del 40%, da calcolare sulla suddetta quota oraria della retribuzione. Detta maggiorazione non fa parte della retribuzione. E’ fatto salvo l’utilizzo della banca ore.

Telelavoro.  E’ una variazione (reversibile) delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa: questa è effettuata tramite il supporto di strumenti telematici e tecnologie informatiche, sotto forma di telelavoro mobile o di hoteling, ovvero tramite una postazione di telelavoro di riferimento per la struttura lavorativa. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione concordate tra le parti devono risultare da atto scritto, sia nel caso di instaurazione del rapporto che di trasformazione. La retribuzione del telelavoratore è quella prevista dal Ccnl.

Il telelavoratore deve rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile, da concordarsi a livello individuale o di unità lavorativa, per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte del datore di lavoro; è tenuto, altresì, alla partecipazione ad eventuali riunioni programmate per l’aggiornamento tecnico/organizzativo, limitatamente al tempo strettamente necessario. La scelta e l’acquisizione dell’attrezzatura, così come le spese connesse all’installazione e gestione della postazione, sono di competenza del datore di lavoro,

Lavoro intermittente. Il contratto può essere stipulato – oltre che per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente – nei seguenti casi:

  • dichiarazioni annuali nell’area professionale economica-amministrativa e nelle altre attività professionali;
  • archiviazione di documenti, per tutte le aree professionali;
  • informatizzazione del sistema o di documenti, per tutte le aree professionali.

La retribuzione è determinata su base oraria, dividendo per 170 la retribuzione base. Il valore minimo dell’indennità di disponibilità è stabilito nella misura del 30% della normale retribuzione (costituita dal paga base tabellare conglobata, scatti di anzianità, assegni ad personam, superminimi) e dai ratei di mensilità aggiuntive.

11. Previdenza integrativa

La previdenza integrativa per i lavoratori del settore è garantita da Fon.Te. Sono destinatari del fondo Fon.Te. tutti i lavoratori a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, nonché i lavoratori a tempo determinato o stagionale di durata superiore a 3 mesi, compresi gli apprendisti.

Contributi. Il Fondo è alimentato mediante contributi pari alle seguenti percentuali della retribuzione utile per il computo del trattamento di fine rapporto:

  • 0,55% a carico del lavoratore, elevabile fino ad un massimo del 3%;
  • 1,55% a carico del datore di lavoro; 
a tale contributo si aggiungono quote del tfr maturato nell’anno secondo i seguenti criteri:
  • 50% per i lavoratori iscritti ante 28 aprile 1993;
  • 100% per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993.
Condividi

Potrebbero interessarti

Nuovo Codice appalti

Un vero e proprio cambio di paradigma, mirato a ristabilire un equilibrio tra la necessità di velocizzare le procedure di appalto e...

Condominio

Dalla costituzione del condominio alla gestione delle tabelle millesimali, dalle delibere assembleari ai lavori edilizi e ai titoli abilitativi:...