I crediti formativi professionali per i Geometri nel triennio 2018-2020
L’obbligo di conseguire crediti formativi professionali (Cfp), riguarda tutti i Geometri iscritti all’albo professionale e decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione all’albo. Nel triennio il 2018-2020, i Cfp da conseguire per i geometri sono 60, di cui almeno 12 in discipline deontologiche. Da notare che:
- ogni iscritto all’albo può accumulare crediti da subito, anche se per i neo-iscritti il triennio inizia il primo gennaio dell’anno successivo;
- chi supera i 60 crediti potrà veder riconosciuta l’eccedenza nel triennio che segue, nella percentuale del 50% e per un massimo di 20 Cfp;
- chi ha più di sessantacinque anni e dieci anni ininterrotti di esercizio della professione, può chiedere al collegio provinciale l’esonero parziale dell’obbligo formativo;
- è permesso assentarsi da alcuni tipi di eventi formativi fino al 20% del tempo;
- per ottenere i crediti non basta la sola presenza ai corsi, ma si deve superare l’esame.
Sanzioni
Se non viene raggiunto il numero minimo di Cfp, si commette illecito disciplinare sanzionabile con:
- Censura per una mancanza di Cfp del 20% (12 su 60) comunicata dal presidente del Collegio Disciplinare,
- Sospensione per una mancanza Cfp maggiore del 20% con cessazione temporanea dell’esercizio della professione.
Il Regolamento 2018-2020
Le norme che disciplinano la formazione continua per geometri nel triennio 2018-2020, sono contenute nel Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati del 20 dicembre 2017 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, n. 1 del 15 gennaio 2018.
Gli eventi formativi a cui gli iscritti possono iscriversi o partecipare devono comprendere:
- le discipline tecnico-scientifiche strettamente correlate alla professione;
- le norme di deontologia e ordinamento professionale;
- le altre discipline funzionali all’esercizio della professione.
Le attività formative
Il Consiglio Nazionale dei Geometri ha nominato un’apposita Commissione nazionale sulla formazione professionale continua con il compito di predisporre e definire, ai fini dell’uniformità sul territorio nazionale, un Piano annuale dell’offerta formativa, individuando i programmi e le caratteristiche dei corsi.
Corsi formativi organizzati da altri soggetti possono consentire la maturazione di crediti solamente se l’ente organizzatore ottiene l’autorizzazione allo svolgimento del corso da parte del Consiglio Nazionale e dal Ministero della Giustizia.
Le attività formative comprendono:
- corsi di formazione e aggiornamento, sia in aula che in FAD : 1 cfp ogni ora;
- esami previsti da norme specifiche : 3 cfp;
- esami universitari : 8 cfp per ogni cfu;
- corsi formativi post-secondari : 30 cfp;
- corsi di formazione e aggiornamento in FAD qualificata : 2 cfp ogni ora;
- seminari, convegni e giornate studio : 1 cfp per ogni 2 ore per un massimo di 24 cfp nel triennio;
- visite tecniche e viaggi studio : 1 cfp ogni 2 ore per un massimo di 12 cfp nel triennio;
- partecipazione a commissioni per esami di stato : 6 cfp per un massimo di 12 cfp nel triennio;
- relazioni o lezioni in eventi formativi : fino a 3 cfp per un massimo di 18 cfp nel triennio;
- attività di docenza in eventi formativi : 2 cfp ogni ora per un massimo di 30 cfp nel triennio;
- pubblicazioni scientifiche/tecnico-professionali : fino a 6 cfp per un massimo di 18 cfp nel triennio;
- attività affidatario – tirocinio : 10 cfp ogni praticante;
- attività affidatario – apprendistato: 10 cfp ogni apprendista.
La Commissione nazionale formazione professionale continua può riconoscere Cfp agli iscritti che partecipano ad eventi formativi organizzati da enti pubblici in materie coerenti con l’attività professionale. Permettono inoltre la maturazione dei Cfp, i corsi di formazione, abilitanti e di aggiornamento, previsti da norme specifiche (ad es. corso per responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, corso per coodinatori per la sicurezza nei cantieri edili, corso certificatori energetici, corso amministratore condominio ecc.), per cui l’attribuzione è subordinata al superamento della prova finale (se prevista).
Il professionista iscritto presso altro Ordine/Collegio ha la possibilità di assolvere all’obbligo formativo presso il suddetto Ordine/Collegio, e si ritiene esonerato dalla maturazione dei crediti richiesti dal Regolamento. Naturalmente, le attività formative frequentate devono comunque essere di tipo tecnico, ossia pertinenti all’attività professionale del geometra.
Per i corsi di formazione e aggiornamento e per seminari, convegni e giornate di studio deve essere assicurata la presenza minima obbligatoria dell’80% per singolo evento.
Procedura Sinf
Il Sistema Informatico Nazionale della Formazione (Sinf) sul sito del Consiglio Nazionale Geometri, prevede una procedura di acquisizione dei crediti formativi per la partecipazione ad attività formative gestite dal Collegio.
Nel momento in cui la segreteria del Collegio, previa verifica della presenza degli iscritti all’evento, attribuisce i crediti ai formati, il Sinf invia in automatico ad ogni partecipante una mail contenente un link, al quale è necessario collegarsi per compilare un questionario di valutazione dell’evento; finché l’iscritto non compila questo questionario, i crediti rimangono in stand-by e non appaiono sul libretto formativo. Ogni volta che la segreteria assegna dei crediti, l’interessato riceve una mail dal mittente.
Sul Sinf, è anche possibile richiedere il riconoscimento dei crediti formativi previsti per specifiche attività diverse da eventi gestiti dal Collegio.
La detraibilità dei costi per la formazione
Una parte dei costi per la formazione possono essere portati in detrazione. L’art. 54, comma 5, del Dpr n. 917/1986 consente la deducibilità del 50% dei costi sopportati per l’acquisto attività di formazione professionale.
Secondo la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 53/E/2008, i costi sostenuti per recarsi nel luogo dove si tiene l’attività formativa e per soggiornarvi sono detraibili fino al 35% (cioè fino al limite del 75% del 50%).
Questi limiti di detrazione operano a prescindere dalla natura dell’evento formativo, sia esso obbligatorio o facoltativo.
Deroghe
Non è più ammesso l’esonero temporaneo per gli iscritti che ricoprono ruoli di rilevante interesse pubblico e di comprovata valenza formativa e professionale. E’ invece possibile un esonero parziale per gli iscritti over 65, che comprovino il non esercizio ininterrotto della professione nel triennio di riferimento.