L’Agenzia delle Entrate con due recenti documenti di prassi ministeriale (Circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 e risposta all’istanza di interpello n. 508 sempre del 23 luglio 2021) ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di applicazione del credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali nuovi (c.d. “credito d’imposta 4.0” ovvero “Tax credit beni strumentali”) anche a seguito delle modifiche apportate alla disciplina da parte della Legge n. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021).
Tax credit beni strumentali, cos’è e destinatari
Si ricorda, poi:
- che possono accedere all’agevolazione in esame tutte le imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia. Fermo restando il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché aver adempiuto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
- che il tax credit in commento torna applicabile con riferimento agli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, con possibilità di estensione fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
I chiarimenti contenuti nell’interpello n. 508/2021
Con la citata risposta all’istanza di interpello n. 508/2021 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il tax credit beni strumentali è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi. A condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
Inoltre, ai fini della determinazione del limite di cumulabilità, nel calcolo dell’importo complessivo delle agevolazioni fruite rientrano non solo i contributi a fondo perduto, ma anche i finanziamenti a tasso agevolato. Ciò in considerazione del fatto che questi ultimi costituiscono una delle diverse forme di agevolazione concedibili, nei limiti delle intensità massime di aiuto.
Sempre con il documento di prassi in esame è stato affermato che il credito d’imposta di cui si discute può essere liberamente trasferito nell’ambito del consolidato fiscale. Infatti, l’art. 1, comma 1059, della Legge di Bilancio 2021 stabilisce che “è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”, senza ulteriori precisazioni o limiti.
I principali chiarimenti contenuti nella Circolare n. 9/E/2021
Con la circolare 9/E/2021 l’Agenzia delle Entrate, con la modalità domande e risposte, ha chiarito quanto segue.
| Le risposte della CM n. 9/E/2021 |
| Soggetti ammessi al Tax credit |
Con la citata CM n. 9/E/2021 è stato, ulteriormente, precisato che:
- gli enti non commerciali sono ammessi al tax credit, in relazione alle attività commerciali eventualmente esercitate;
- sono ammesse le imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del TUIR;
- sono ammesse le reti di impresa. Sul punto, la circolare distingue tra la “rete-soggetto” (che può essere un ente commerciale oppure non commerciale) e la “rete-contratto”, priva di soggettività tributaria. Di conseguenza, gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti direttamente nelle sfere giuridiche dei partecipanti alla rete (in materia si richiama la Circolare 15 febbraio 2011, n. 4/E);
- sono ammessi gli esercenti arti e professioni limitatamente agli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali non 4.0, per meglio dire in beni “ordinari” diversi da quelli materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”;
- sono ammesse le associazioni tra professionisti e più in generale i contribuenti che esercitano le attività di lavoro autonomo, anche se svolte in forma associata, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del TUIR;
- sono ammesse le società tra professionisti titolari di reddito d’impresa.
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| Soggetti esclusi dal Tax credit |
Così come disposto dalla normativa di riferimento escluse dall’agevolazione le imprese che:
- si trovano in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) o da altre leggi speciali;
- hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni di cui al punto precedente;
- sono destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa degli enti. Tenendo presente che in tal caso l’esclusione dal credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi riguarda soltanto l’arco temporale interessato dall’applicazione della sanzione interdittiva. Va da sé che gli investimenti effettuati in tale arco temporale non rilevano ai fini del calcolo del credito d’imposta in esame.
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| Investimenti ammessi al Tax credit |
Possono beneficiare dell’agevolazione in esame gli investimenti:
- in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa;
- in beni immateriali nuovi strumentali, di cui all’Allegato B, allegato alla Legge di Stabilità 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232), successivamente integrato dall’art. 1, comma 32, della Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205). Si tratta di beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0;
- per gli acquisti effettuati dal 16 novembre 2020, anche in nuovi beni strumentali immateriali diversi da quelli elencati nell’Allegato B annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017).
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| Investimenti esclusi dal Tax credit |
Rimangono esclusi dal beneficio fiscali gli investimenti relativi:
- a veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali. Si tratta dei beni di cui all’art. 164, comma 1, del TUIR;
- a beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento;
- a fabbricati e costruzioni;
- a beni di cui all’Allegato 3, allegato alla Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208). Per meglio dire si tratta delle condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali, delle condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale, nonché del materiale rotabile, ferroviario e tramviario;
- a beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti – in concessione e a tariffa – nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
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