Rimpatriare o meno? Guida alla scelta per l’ingegnere all’estero
L’Agenzia delle Entrate, con apposito documento diramato a febbraio 2018, raccoglie le disposizioni per “gli incentivi fiscali per l’attrazione di capitale umano in Italia”. Il documento riassume le tipologie di agevolazioni previste per coloro trasferiscono la residenza nel nostro paese per svolgervi un’attività di lavoro. L’obiettivo degli incentivi fiscali, tramite l’attrazione in Italia di lavoratori autonomi e dipendenti, è promuovere lo sviluppo economico, scientifico e culturale.
Il settore dell’ingegneria – per gli ingegneri assunti e per gli ingegneri liberi professionisti – segue le norme riassunte nel suddetto documento di febbraio 2018, che accorpa misure in vigore da anni e altre più recenti, vedi quelle determinate dalla Legge di Bilancio del 2017 (che ha potenziato le norme esistenti e ha introdotto nuove ipotesi agevolabili).
Il decreto legge 34 del 2019, in vigore dal 1/5/2019, ha incrementato i benefici fiscali per i soggetti residenti all’estero che rientrano in Italia, trasferendo la residenza fiscale, dal 2020.
Modificate le disposizioni fiscali sulle agevolazioni previste per:
- Il rientro in Italia delle maestranze con significative esperienze lavorative (direttivi o altamente qualificati/specializzati), contenuto nell’articolo 16, comma 1, D.Lgs. 147/2015; il comma 2 dell’articolo 16 (rientro laureati) non ha subito modifiche.
- Il rientro in Italia dei docenti/ricercatori, previsto dall’articolo 44 del D.L. 78/2010 (Legge 122/2010).
Il “Decreto fiscale” (D.L. 124 del 26/10/2019), all’articolo 13/ter, ha chiarito la decorrenza delle agevolazioni fiscali per gli impatriati. Di seguito l’analisi dei vantaggi fiscali per gli ingegneri impatriati, sia per il caso degli ingegneri dipendenti che per quello degli ingegneri autonomi.
Agevolazioni fiscali ingegneri impatriati: lavoratori interessati e modalità d’incentivo
Agevolazione: Esenzione del 30% del reddito di lavoro autonomo o dipendente prodotto.
Durata: 5 anni dall’anno di acquisizione della residenza fiscale in Italia.
Requisiti: Essere laureati/Aver svolto attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa all’estero per 24 mesi, oppure aver studiato all’estero per 24 mesi e aver conseguito un titolo accademico/Trasferire la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2 del TUIR/Svolgere attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia.
Con i provvedimenti del 2019, la quota di reddito imponibile scende dal 50% al 30%.
In precedenza i lavoratori dovevano rivestire ruoli direttivi o altamente qualificati/specializzati; la nuova norma è rivolta a tutti i lavoratori, ai ricercatori e ai docenti. Le nuove misure agevolative sono applicate a tutti i lavoratori non residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti l’impatrio, che si impegnano a rimanere in Italia per almeno due anni. Si riduce il tempo di permanenza all’estero richiesto per l’impatrio dei lavoratori direttivi, specializzati, qualificati: da cinque a due periodi d’impsota.
L’attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio italiano, ma non più necessariamente a favore di una impresa residente o da una sua controllata.
Potenziati i seguenti benefici per i lavoratori impatriati:
- Lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico: le agevolazioni vengono estese per ulteriori cinque periodi d’imposta; durante gli ulteriori cinque anni lo sgravio è previsto nella misura del 50%.
- Lavoratori che diventano proprietari di almeno una unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento: le agevolazioni vengono estese per ulteriori cinque periodi d’imposta; lo sgravio è previsto nella misura del 50%.
- Lavoratori con almeno tre figli minorenni o carico, anche in affido preadottivo: agevolazioni per ulteriori cinque periodi d’imposta; lo sgravio è elevato al 90%.
- Lavoratori che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia, hanno diritto a uno sgravio fiscale al 90%.
Agevolazioni fiscali ingegneri impatriati: accesso agli incentivi
Per beneficiare dei regimi agevolati gli ingegneri dipendenti devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro. Questa, ai sensi del Dpr n. 445/2000, deve contenere:
- Le generalità (nome, cognome e data di nascita)
- Il codice fiscale
- L’indicazione della data di rientro in Italia e della prima assunzione in Italia (in caso di assunzioni successive o più rapporti di lavoro dipendente)
- La dichiarazione di possedere i requisiti previsti dal regime agevolativo di cui si chiede l’applicazione
- L’indicazione dell’attuale residenza in Italia
- L’impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza prima del decorso del periodo minimo previsto dalla norma della quale si chiede la fruizione
- La dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente degli incentivi fiscali previsti dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010, dalla Legge n. 238/2010, dall’articolo 16 del Dl n. 147/2015 e dall’articolo 24-bis del Tuir.
Il datore di lavoro applica il beneficio dal periodo di paga successivo e, in sede di conguaglio, dalla data dell’assunzione, con applicazione delle ritenute sull’imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile prevista dal regime agevolativo per gli ingegneri impatriati, al quale saranno commisurate le relative detrazioni.
Se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere l’agevolazione, l’ingegnere dipendente può fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, nella dichiarazione dei redditi. Il reddito di lavoro dipendente va indicato già nella misura ridotta.
Agevolazioni fiscali ingegneri impatriati: regime agevolato per nuovi residenti
Il regime agevolato per i nuovi residenti, rivolto alle persone fisiche che decidono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia, consiste nella possibilità di pagare un’imposta sostitutiva forfettaria dell’Irpef sui redditi prodotti all’estero, in alternativa alla tassazione ordinaria.
Il regime dura 15 anni e può essere adottato dagli ingegneri impatriati a prescindere dalla propria nazionalità: possono richiederlo cittadini stranieri e italiani, purché siano stati fiscalmente residenti all’estero per almeno 9 dei 10 periodi d’imposta precedenti.
La tassazione agevolata può essere esercitata anche da coloro che sono già residenti in Italia. Nella verifica del requisito temporale va però considerato anche il periodo d’imposta nel quale si è avuta la residenza in Italia.
Il cittadino italiano che si trasferisce in Italia provenendo da un “paradiso fiscale” può scegliere il nuovo regime agevolato purché dimostri di non essere stato effettivamente residente in Italia per almeno 9 dei 10 periodi d’imposta precedenti rispetto a quello in cui l’opzione inizia a essere efficace.
| AGEVOLAZIONE | DURATA | REQUISITI |
| Possibilità di pagare un’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero di 100.000 euro annui (25.000 per ogni familiare) | 15 anni | Trasferimento della residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’art. 2 del Tuir
Residenza all’estero per almeno 9 periodi d’imposta nel corso dei 10 precedenti |
Regime agevolato per nuovi residenti ed estensione ai familiari
Familiari a cui l’opzione è estendibile:
- Il coniuge o il componente di un’unione civile
- I figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi
- I genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi
- Gli adottanti
- I generi e le nuore
- Il suocero e la suocera
- I fratelli e le sorelle
È necessario, per l’estensione dell’agevolazione fiscale, che il familiare trasferisca la residenza in Italia. Inoltre, questi dev’essere stato residente all’estero per almeno 9 dei 10 periodi d’imposta antecedenti quello in cui l’opzione inizia a essere efficace.
Regime agevolato per nuovi residenti: quali redditi?
Sono assoggettabili solo i redditi che l’ingegnere impatriato produce all’estero. Rientrano nel campo di applicazione:
- Il reddito di lavoro autonomo derivante da attività esercitate all’estero
- Il reddito derivante da attività d’impresa svolta all’estero mediante una stabile organizzazione
- Il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero
- Il reddito derivante da un immobile che il neo-residente possiede all’estero
- Gli interessi derivanti da conti correnti bancari corrisposti al neo-residente da soggetti esteri
- Le plusvalenze che il neo-residente realizza a seguito della cessione di partecipazioni non qualificate in società estere
Non sono assoggettabili le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate (detenute in società ed enti non residenti) realizzate nel corso dei primi 5 periodi d’imposta di applicazione del regime agevolato. Si vuole evitare che chi detiene una partecipazione in una società estera, in grado di produrre una considerevole plusvalenza, decida di trasferire la residenza in Italia al solo scopo di beneficiare della tassazione agevolata.
Regime agevolato per nuovi residenti: interpello
La richiesta di chiarimenti può essere formulata tramite una specifica istanza di interpello, che può essere presentata anche nel momento in cui il soggetto interessato non ha ancora trasferito la propria residenza in Italia. È inammissibile, invece, l’istanza di interpello presentata dopo l’esercizio dell’opzione per il regime agevolato da parte dell’ingegnere impatriato.
Regime agevolato per nuovi residenti: cessazione
Il regime agevolato per gli ingegneri impatriati cessa, in ogni caso, dopo 15 anni dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione; non è possibile chiedere un rinnovo.
L’opzione per l’imposta sostitutiva può essere revocata prima della scadenza sia dal contribuente principale sia dal familiare a cui è stata estesa. La revoca va effettuata con le stesse modalità previste per l’esercizio dell’opzione ed è efficace dal periodo d’imposta in relazione al quale è stata fatta in dichiarazione. In caso di revoca del contribuente principale gli effetti si estendono anche ai familiari.
L’opzione si intende revocata qualora, dopo il primo periodo di validità del regime, il contribuente che aveva esercitato l’opzione indichi espressamente nella dichiarazione dei redditi che non intende più avvalersi del regime dell’imposta sostitutiva sui redditi esteri.