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La pensione degli ingegneri e degli architetti: i requisiti

Inarcassa pubblica gli adeguamenti normativi per il calcolo contributivo, in base al Regolamento Previdenziale 2012. Ecco tutti i dettagli
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La pensione degli ingegneri e degli architetti: i requisiti

A partire dall’1 gennaio del 2019 sono entrate in vigore le modifiche del Regolamento Previdenza 2012 di Inarcassa, con importanti novità per il futuro pensionistico degli ingegneri e degli architetti. Con nota ministeriale del 5 novembre 2018, infatti, sono stati adeguati i parametri e i trattamenti relativi all’incremento della speranza di vita, come specificato dalle tavole di mortalità pubblicate da Inarcassa. Nei prossimi paragrafi presentiamo i principali aspetti delle modifiche introdotte dalla normativa vigente.

Le modifiche sostanziali

L’adeguamento dei parametri ha apportato le seguenti modifiche:

  • Pensione di vecchiaia ordinaria: sarà corrisposta a chi avrà compiuto almeno 66 anni e 3 mesi;
  • Quella anticipata: a chi avrà compiuto almeno 63 anni e 3 mesi;
  • Pensione posticipata: al compimento di 70 anni e 3 mesi.

La pensione di vecchiaia unificata può essere “anticipata” a 63 anni a condizione che sia raggiunta l’anzianità contributiva minima prevista al momento del compimento del requisito anagrafico, come da tabella I del Regolamento Previdenza 2012 Inarcassa. La pensione di vecchiaia unificata “posticipata”, invece, è corrisposta ai professionisti dal settantesimo anno di età, anche in assenza del requisito contributivo minimo. L’importo della prestazione è calcolato esclusivamente secondo il metodo contributivo.

Obblighi e diritti

L’ente informa che i titolari di pensione di vecchiaia unificata possono continuare ad esercitare la libera professione. In questo caso, permane l’obbligo di contribuzione a Inarcassa e si acquista il diritto alla corresponsione di prestazioni supplementari ogni ulteriori 5 anni d’iscrizione e contribuzione. La domanda di pensione va consegnata a partire dai 60 giorni precedenti la maturazione dei requisiti.

Il sistema di calcolo contributivo della pensione

Il Regolamento previdenziale Inarcassa 2012 elenca una serie di modalità necessarie per il calcolo contributivo della pensione. A decorrere dal 1° gennaio 2013, l’importo annuo si calcola moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione corrispondente all’anno di nascita e all’età di pensionamento prescelta dall’iscritto. Annualmente il Consiglio di Amministrazione approva i coefficienti relativi alla generazione che raggiunge il requisito dell’età pensionabile ordinaria sulla base degli incrementi medi della speranza di vita. Per tener conto delle frazioni di anno di età al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione è proporzionalmente adeguato in ragione del numero dei mesi interi ricadenti nella frazione di anno.

Il montante contributivo

I contributi utili alla determinazione del montante contributivo individuale sono dati dalla somma:

a) della contribuzione soggettiva versata;

b) della contribuzione soggettiva facoltativa versata ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Regolamento;

c) della quota della contribuzione integrativa versata, secondo le modalità di computo previste nel comma 5;

d) della contribuzione trasferita e versata a titolo di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 45/1990;

e) della contribuzione versata a titolo di riscatto;

f) della contribuzione figurativa di cui agli artt. 4, 5, 21 e 22;

g) della contribuzione versata volontariamente ai sensi degli artt. 4, comma 4 e 5 comma 4.

Il contributo integrativo

A decorrere dal 1° gennaio 2013, il contributo integrativo, corrisposto da ciascun iscritto o accreditato figurativamente, è retrocesso ai fini previdenziali nel proprio montante individuale secondo le seguenti percentuali:

–  50% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva fino a dieci anni, o che optino per il pensionamento all’età di settanta anni;

– 43,75% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva superiore a dieci anni e fino a venti anni;

– 37,5% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva superiore a venti anni e fino a trenta anni;

–  25% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva superiore a trenta anni, nonché ai titolari di pensione di altro ente. Ai fini dell’applicazione della normativa, l’anzianità contributiva in quota retributiva, alla data del 31 dicembre 2012 è calcolata senza computare i periodi riscattati e/o ricongiunti.

La capitalizzazione del montante

Il tasso annuo di capitalizzazione del montante contributivo individuale è pari alla variazione media quinquennale del monte redditi professionali degli iscritti ad Inarcassa, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare, con un valore minimo pari all’1,5%. Il tasso annuo di capitalizzazione è incrementato di una quota percentuale della media quinquennale del rendimento del patrimonio di Inarcassa.

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