Precompilata 2021, tutti gli oneri detraibili in sede di dichiarazione
Con un’apposita circolare (la N.7/E del 25/06/2021), l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una vera e propria guida alle detrazioni e deduzioni spettanti ai soggetti destinatari della dichiarazione dei redditi precompilata per l’anno 2021.
Il documento costituisce una “Raccolta” sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.
È, quindi, una guida utile per professionisti e contribuenti che hanno presentato la precompilata 2021, che possono utilizzare le indicazioni dell’Agenzia anche per valutare eventuali errori o verificare diritti non esercitati (come sconti sulle imposte spettanti ma non inseriti in compilata).
Precompilata 2021, oneri e spese deducibili e detraibili in dichiarazione
Ai fini dell’apposizione del visto di conformità, è necessario controllare che l’importo dei redditi indicati nella dichiarazione precompilata e corrisponda a quello esposto nelle CU rilasciate dal sostituto d’imposta. In sostanza: i redditi e le ritenute indicati nel modello 730 devono corrispondere a quanto riportato nelle certificazioni relative ai redditi corrisposti nel 2020.
Pertanto, i lavoratori dipendenti o pensionati che hanno diritto a deduzioni, detrazioni o crediti d’imposta devono accertarsi che questi siano stati riportati correttamente nella precompilata 2021 (salvo rettifica appunto). Il contribuente, infatti, è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante l’ammontare lordo dei corrispettivi, l’importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito
Ma quali sono le spese che danno diritto a sconti sull’imposta da versare in sede di dichiarazione dei redditi? Gli oneri per i quali è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda sono elencati negli artt. 15, 16 e 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) e in altre disposizioni di legge intervenute successivamente. È quindi il legislatore a definire l’ambito di applicazione e il ricorso agli stessi.
Non è possibile portare in detrazione, cioè in diminuzione dell’imposta lorda, l’intera spesa sostenuta, ma solo una percentuale della stessa che può variare in relazione alla tipologia di oneri.
Detrazioni forfettarie e non
Per alcune fattispecie la detrazione è determinata forfetariamente, ovvero senza tener conto dei costi effettivamente sostenuti. Tra queste, per esempio, la detrazione per canoni di locazione prevista dall’art. 16 del TUIR che è stabilita in base, tra l’altro, al reddito complessivo del conduttore ed alla tipologia di contratto stipulato.
Vi sono poi le detrazioni che, in molti casi, sono calcolati sull’intera spesa sostenuta, anche se c’è sempre un ammontare massimo fissato dalla legge.
A tutti gli oneri e alle spese che danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda, comunque, si applicano i seguenti principi generali:
- la detrazione spetta solo per gli oneri e le spese indicati nel TUIR o in altre disposizioni di legge;
- gli oneri e le spese devono essere indicati, in linea di massima, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono stati sostenuti (principio di cassa) e idoneamente documentati, anche se la spesa è sostenuta in un periodo d’imposta diverso da quello in cui la prestazione è resa;
- la detrazione spetta solo se gli oneri e le spese restano effettivamente a carico di chi li ha sostenuti.
Pertanto, la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito. Nel caso in cui il rimborso sia inferiore alla spesa sostenuta la detrazione è calcolata solo sulla parte non rimborsata.
In ogni caso, le detrazioni possono essere fruite solo nel limite dell’imposta lorda, al netto delle detrazioni per familiari a carico e da lavoro. L’eventuale eccedenza viene quindi persa dal contribuente, non potendo essere chiesta a rimborso né portata in detrazione nel periodo d’imposta successivo.
Controlli e verifiche
Il CAF o il professionista abilitato, delegati dal contribuente a presentare la dichiarazione precompilata 2021, in presenza di oneri e spese per i quali è richiesta la detrazione dall’imposta, devono informare il contribuente sui presupposti che ne consentono la fruizione ed effettuare:
- una verifica documentale che consenta di controllare che l’entità della spesa riportata sul modello 730 corrisponda a quanto indicato sulla ricevuta, fattura o altra documentazione in possesso del contribuente;
- un accertamento relativo alla corretta applicazione delle disposizioni che disciplinano gli oneri. Lo stesso riguarda anche la documentazione di oneri detraibili indicati nella CU e ripresi nella dichiarazione, purché tale documentazione non sia in possesso esclusivamente del sostituto d’imposta.
In sostanza, tutto è finalizzato a confermare che:
- il pagamento risulti effettuato nel corso del 2020, ad eccezione di spese sostenute in anni precedenti, per le quali è prevista la rateizzazione della detrazione;
- il documento di spesa sia intestato al contribuente che espone in dichiarazione tale onere ad eccezione delle spese (ad esempio: spese sanitarie, spese per l’acquisto di veicoli per disabili, di cani guida per i non vedenti, spese per alunni con DSA, premi di assicurazione rischio morte o invalidità permanente, spese per istruzione, rette per la frequenza degli asilo nido) per le quali si può usufruire della detrazione anche se sono state sostenute nell’interesse delle persone fiscalmente a carico.
Ovviamente, quando necessario, il contribuente (o il suo rappresentante) sarà chiamato a esporre prove o fatti che attestino pagamenti e/o spese sostenute.
Precompilata 2021 ed oneri detraibili: le tabelle riepilogative dell’Agenzia delle Entrate
Per facilitare l’accesso alla precompilata e fornire una guida completa ai soggetti destinatari, l’Agenzia delle Entrate ha comunque pubblicato delle tabelle riepilogative di tutti gli oneri detraibili. Queste possono essere inserite nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2020.
Tra questi rientrano quelli sostenuti nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico quali:
- Spese sanitarie
- Acquisto e riparazione veicoli per disabili, cane guida per non vedenti
- Spese istruzione
- Spese per addetti all’assistenza personale (anche per familiari non a carico)
- Spese per canoni di locazione studenti universitari fuori sede
- Spese sostenute per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido e Contributi per riscatto laurea (ma solamente nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico)
- Assicurazioni
- Spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico
- Spese in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA)
- Borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano
- Credito d’imposta Bonus vacanze
Oneri per interesse proprio
Da questa categoria, poi, si distinguono gli oneri che danno diritto a detrazioni se sostenuti per interesse proprio, quali:
- Interessi passivi
- Spese funebri
- Spese per intermediazione immobiliare
- Spese per attività sportive per ragazzi
- Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici
- Erogazioni liberali alle ONLUS, APS e ai Partiti politici
- Assicurazione per rischio di eventi calamitosi
- Spese per canoni di leasing
- Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche anche quelle per cui è possibile fruire del Superbonus, spese per cui è possibile fruire del bonus facciate e del bonus verde
- Acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica
- Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati
- Spese per l’arredo degli immobili giovani coppie
- Iva per acquisto abitazione classe energetica A o B
- Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale
- Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro
- Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida
- Donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera“ di Genova
Altre spese detraibili
Infine, nell’elenco fornito dall’agenzia delle Entrate troviamo:
- le spese sanitarie per patologie esenti se sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta
- il riscatto periodi non coperti da contribuzione se configurabile come spesa sostenuta dal contribuente in quanto assicurato o per i suoi superstiti o suoi parenti ed affini entro il secondo grado.
Quando e come presentare la dichiarazione
Va ricordato, a tal proposito, che i modelli 730 e 730-1 e relativi documenti possono essere sottoscritti elettronicamente dal contribuente, in accordo a quanto previsto dall’art. 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Il modello 730 e la relativa documentazione di supporto devono essere conservati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (due anni per la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef).
Precisa l’Agenzia delle Entrate, infine, che in caso di deduzioni o detrazioni ripartite in più rate il termine decorre dall’anno in cui è stata presentata la dichiarazione in cui è esposta la rata.