Fiscali

Durc On Line: a cosa serve e qual è la procedura per richiederlo?

Il Durc rientra tra le attestazioni di cui all’art. 103 del Cura Italia: se in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020
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Durc On Line: a cosa serve e qual è la procedura per richiederlo?

Il documento di regolarità contributiva

Il documento di regolarità contributiva (Durc) è una dichiarazione di conformità riguardo a obblighi contrattuali come quelli contributivi e previdenziali, e attesta la regolarità del soggetto richiedente nei confronti di Inps, Inail o le casse edili, nel caso di aziende che applichino i contratti dell’edilizia.

E’ necessario avere il Durc per:

• partecipare alle gare e aggiudicarsi appalti pubblici
• i subappalti nel settore pubblico
• il rilascio delle attestazioni Soa
• lavori in ambito privato sottoposti a concessione edilizia
• l’erogazione di sussidi e sovvenzioni.

Il Durc va richiesto unicamente online, tramite portali Inps o Inail. Richiedere il Durc grazie alla modalità digitale è facile e, tramite la verifica di regolarità contributiva si ottiene l’esito in tempo reale. Ecco tutte le informazioni necessarie per approfondire la conoscenza di tale documento e capire come richiederlo.

Durc On Line: chi può effettuare la verifica di regolarità?

Dal 1° luglio 2015, il documento di regolarità contributiva deve essere richiesto tramite il servizio “Durc On Line”, indicando il codice fiscale del soggetto da verificare e l’indirizzo Pec al quale ricevere le notizie relative allo stato della richiesta.

Possono effettuare la verifica di regolarità le imprese, i lavoratori autonomi e, su loro delega, chiunque ne abbia interesse, ma anche gli enti aggiudicatori e le stazioni appaltanti, la Soa che ha il compito di verificare gli elementi di qualificazione di chi esegue lavori pubblici, le Pa procedenti e concedenti, le banche e gli intermediari delegati dal soggetto titolare del credito.

Per le imprese agricole che occupano alle loro dipendenze operai a tempo determinato e/o indeterminato, la verifica della regolarità deve essere effettuata esclusivamente dal portale Inps in quanto i contributi Inail vengono accertati e versati all’Inps. Le imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici tenute all’iscrizione all’Inail possono essere verificate anche accedendo dal portale Inail.

La verifica di regolarità viene svolta nei confronti di coloro ai quali è richiesto il possesso del Durc, cioè il datore di lavoro, relativamente a tutti i rapporti di lavoro subordinato e autonomo.

Chiunque vi abbia interesse può verificare, con un’unica interrogazione e in tempo reale, la regolarità contributiva di un’impresa nei confronti di Inps, Inail e Casse edili, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato alle attività dell’edilizia, e per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative.

Il Durc On Line sostituisce ad ogni effetto il documento unico di regolarità contributiva

Il Durc On Line sostituisce ad ogni effetto il documento unico di regolarità contributiva regolamentato dal Dm 24 ottobre 2007 (abrogato dal Dm 30 gennaio 2015) previsto:

a) per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere;

b) nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia

c) per il rilascio dell’attestazione Soa;

d) per la fruizione di determinati benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.

La verifica di regolarità contributiva

La regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti scaduti fino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive. Da ciò discende, per quanto riguarda l’Inail, che il Durc On Line non consente più alcuna verifica in merito al rischio assicurato in relazione all’oggetto del contratto pubblico o al procedimento amministrativo in cui è utilizzato ovvero al motivo per cui è stata richiesta la verifica della regolarità contributiva nei rapporti tra privati.
La verifica riguarda tutti i contributi dovuti dall’impresa per tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intrattenuti compresi quelli relativi ai soggetti tenuti all’iscrizione alla gestione separata.

Soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva

Sono abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva:

a) le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti;
b) gli Organismi di attestazione Soa;
c) le amministrazioni pubbliche concedenti;
d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi;
e) l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
f) le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati.

Requisiti di regolarità contributiva

La regolarità sussiste in caso di:

a) rateizzazioni concesse dall’Inps, dall’Inail o dalle Casseedili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza;
f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

La regolarità contributiva

La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l’omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.

Se, in base ai requisiti di regolarità contributiva, il soggetto è regolare, l’esito positivo della verifica ha validità di 120 giorni dalla data dell’interrogazione. In tal caso i sistemi generano un documento denominato Durc On Line. Se, invece, per il soggetto di cui si deve verificare la regolarità è stato già emesso un Durc On Line in corso di validità, il servizio rinvia allo stesso documento.

Al termine della verifica sarà prodotto un documento in Pdf, che riporterà i dati del soggetto su cui si è fatta la verifica:

  • denominazione o ragione sociale,
  • sede legale,
  • codice fiscale,
  • iscrizione a Inps, Inail o Casse.

E’ riportata anche la dichiarazione di regolarità vera e propria e il numero identificativo, con la data di scadenza del documento.

La disciplina del Durc On Line

A) Verifica della regolarità contributiva per le imprese del settore dell’edilizia

I soggetti abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva possono verificare in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’Inps, dell’Inail e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia, nonché, ai soli fini Durc, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente rappresentative, dalle Casse edili.

La procedura è diretta a evitare che il riscontro sulla regolarità contributiva venga omesso in relazione ai versamenti dovuti alle Casse edili da parte di quelle imprese che, benché classificate in settore diverso dall’edilizia, applicano il relativo contratto, considerato che l’obbligo di iscrizione alle Casse edili sussiste per le aziende che applicano il contratto collettivo nazionale del settore edile nonché nel caso di esplicita o implicita adesione allo stesso a opera delle parti individuali del rapporto di lavoro.

Il sistema dell’Inps effettua, con le modalità operative concordate tra gli Enti, l’interrogazione negli archivi delle Casse edili. Questo anche se per il codice fiscale non è presente il codice statistico contributivo (Csc) edile.

B) Verifica della regolarità contributiva per le imprese soggette a procedure concorsuali

In caso di fallimento con esercizio provvisorio, la regolarità sussiste con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di Inps, Inail e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio a condizione che risultino essere stati insinuati.

In caso di amministrazione straordinaria, l’impresa si considera regolare a condizione che i debiti contributivi nei confronti di Inps, Inail e Casse edili scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della medesima procedura risultino essere stati insinuati.
Resta fermo che l’impresa deve comunque essere regolare con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi successivi, decorrenti dalla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio o dalla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria.
Tali disposizioni si applicano alle nuove richieste di regolarità contributiva e a quelle in istruttoria alla data della presente circolare.

In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio, l’impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di Inps, Inail e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio.

In caso di amministrazione straordinaria, l’impresa si considera regolare con riferimento ai debiti contributivi nei confronti di Inps, Inail e Casse edili scaduti anteriormente alla data del decreto di apertura della medesima procedura.

Invito a regolarizzare

Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, l’Inps, l’Inail e le Casse edili trasmettono tramite Pec, all’interessato (impresa, lavoratore autonomo, ecc.) o al soggetto da esso delegato, l’invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli enti tenuti al controllo.

Per l’Inail l’invito a regolarizzare contiene anche la richiesta di fornire ogni elemento utile per l’esito positivo della verifica. L’interessato può regolarizzare la propria posizione e/o fornire gli elementi utili richiesti entro il termine di 15 giorni dalla notifica dell’invito.

L’invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall’interrogazione che lo ha originato.

In caso di mancata regolarizzazione, e comunque entro il trentesimo giorno dall’interrogazione, la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.

In caso di irregolarità contributiva le stazioni appaltanti e le amministrazioni procedenti devono attivare il procedimento previsto dall’art. 31, commi 3 e 8-bis del decreto legge 69/2013 convertito dalla legge 98/2013, con pagamento diretto delle somme agli enti previdenziali.

Delega per Durc online

I soggetti interessati possono avvalersi di intermediari per svolgere la procedura di verifica al fine di ottenere il Durc online. In particolare, banche e intermediari finanziari necessitano della delega del soggetto titolare del credito. Occorre un atto prodotto dal soggetto delegante che gli intermediari dovranno conservare. In questi casi, si può svolgere la procedura di richiesta del Durc solo tramite il portale Inps. Anche i consulenti del lavoro possono svolgere la funzione di delegati intermediari dei soggetti interessati, e dunque condurre la procedura di verifica di regolarità ai fini di ottenere il Durc online.

Procedura di verifica

L’utente in possesso delle proprie credenziali, con quelle Inps, con la Carta nazionale dei servizi e con Spid, accede al portale Inps o al portale Inail e seleziona il servizio “Durc On Line” e potrà scegliere una delle seguenti funzionalità:

  • Consultazione Regolarità;
  • Lista Richieste;
  • Richiesta Regolarità.

Non è più previsto il silenzio assenso ovvero l’emissione della regolarità a seguito della “non pronuncia”. Tutto l’iter deve concludersi entro 30gg dall’immissione. Nel caso in cui trascorra tale termine l’interrogazione si estingue senza esito e deve essere riproposta. Trascorse 6 ore dall’inserimento senza alcuna risposta da parte del sistema, deve essere inserita una nuova interrogazione.

Richiesta Durc online su sito Inps

Si può richiedere il Durc online tramite i servizi Inps Online, accedendo al sito dell’Istituto previdenziale. In questo caso, alla home page del portale Inps si clicca su Prestazioni e servizi, poi su Durc online. A questo punto si sceglie il profilo corrispondente, se utenti con Pin code o se Stazioni appaltanti o Soa.

Richiesta Durc online su sito Inail

L’Inail, con la circolare n. 61 del 2015, ha spiegato l’iter procedurale: dalla home page si clicca su “Servizi per te” nel menù principale. A quel punto si seleziona “Datore di lavoro” e nel menù a tendina “Gestione azienda”. Comparirà una schermata con numerose caselle, relative ai servizi offerti dal portale. Tra queste anche “Durc online – Verifica la regolarità contributiva”. Cliccando sopra questa voce, si accede alla schermata di login.

Data la particolarità delle gestioni assicurative, ai fini Inail si può verificare che ci sia regolarità anche in presenza di 150 euro di:

  • scopertura per premi riferiti ai dipendenti e tutti i premi speciali meno quelli delle sostanze radioattive ed apparecchi rx,
  • riferite ai premi speciali per sostanze radioattive ed apparecchi rx,
  • riferite alla gestione navigazione.

Disposizioni transitorie durante l’emergenza Covid-19

Sul portale Inps, i documenti che riportano nel campo “Scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservavano la loro validità fino al 15 giugno 2020 come previsto dal Decreto Cura Italia. Nel caso di nuova richiesta di verifica di regolarità contributiva, gli utenti devono utilizzare la funzione di “Richiesta regolarità”. Questa consente la memorizzazione dei dati del richiedente utilizzabili dall’Inps per eventuali comunicazioni relative alla richiesta.

Nella circolare n.23 del 27 maggio 2020, Inail ha indicato le nuove modalità per la ripresa dei versamenti sospesi a causa dell’emergenza Covid-19 nonché la proroga della validità fino al 15 giugno 2020 dei Durc che riportano come “Scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020. La funzione “Consultazione” presente nel servizio online, mette a disposizione oltre ai Durc online in corso di validità, anche quelli con scadenza di validità nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, validi fino al 15 giugno 2020.  Alle richieste di verifica della regolarità contributiva pervenute a far data dal 16 aprile 2020, invece, si sono applicati gli ordinari criteri.

Dalla fine di ottobre 2021, i termini del Durc sono tornati quelli prima della pandemia: validità 120 giorni (termine che non è mai stato prorogato nel tempo) e 15 giorni per regolarizzare di eventuali posizioni irregolari. Il primo novembre 2021 (dopo la fine della proroga di un mese per regolarizzare le posizioni) sono iniziati i controlli per la regolarità contributiva a chi era risultato irregolare.

La liquidazione coatta amministrativa

E’ stata inclusa anche l’ipotesi della liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio e, soprattutto, ai fini della regolarità è stata eliminata la condizione dell’avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali per gli obblighi contributivi scaduti prima dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio o del decreto di apertura della procedura.

L’impresa va considerata regolare per il solo fatto che gli obblighi contributivi siano scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio (comma 2). O alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria (comma 3).

La previsione normativa di una situazione di regolarità risulta, pertanto, preordinata proprio alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale. Questo anche nella prospettiva di un possibile ritorno in bonis dell’impresa. In caso contrario, infatti, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa sarebbe verosimilmente vanificata. In quanto l’impresa non sarebbe nelle condizioni di ottenere il Durc a causa di una condizione di irregolarità che è in re ipsa, in quanto insita nella stessa condizione di insolvenza.

Quadro normativo Durc

  • Decreto legge n. 34 del 20 marzo 2014, convertito con modificazioni, dalla legge n 78 del 16 maggio 2014, articolo 4: “Semplificazioni in materia di documento di regolarità contributiva”;
  • Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 30 gennaio 2015 “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (Durc)”;
  • Circolare del ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 19 dell’8 giugno 2015, avente a oggetto: “decreto ministeriale 30 gennaio 2015 – Durc on line – prime indicazioni operative”;
  • Circolare Inail n. 61 del 26 giugno 2015, avente a oggetto: “Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva. Decreto interministeriale 30 gennaio 2015”;
  • Circolare Inps n. 126 del 26 giugno 2015, avente a oggetto: “Decreto interministeriale 30 gennaio 2015 – Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (Durc)”;
  • Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 febbraio 2016 “Modifica del decreto 30 gennaio 2015 relativo a «Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva» (Durc)”;
  • Circolare del ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 33 del 2 novembre 2016, avente a oggetto: “decreto ministeriale di modifica del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 – Durc on line”;
  • Circolare Inail n. 48 del 14 dicembre 2016.

Pubblicato il 12 settembre 2019 – aggiornato il 02.06.2020

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