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Benefici fiscali per l’eliminazione delle barriere architettoniche: analisi della guida del Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate il quadro aggiornato dei benefici fiscali per i contribuenti con disabilità, tra cui le detrazioni barriere architettoniche
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Benefici fiscali per l’eliminazione delle barriere architettoniche: analisi della guida del Fisco

Quali sono le detrazioni per l’eliminazione delle barriere architettoniche aggiornate secondo le ultime disposizioni? In questo articolo aggiornato al 2025, esaminiamo guida del Fisco

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato (e successivamente aggiornato) la guida che illustra il quadro aggiornato delle varie situazioni in cui sono riconosciuti benefici fiscali in favore dei contribuenti con disabilità, indicando con chiarezza le persone che ne hanno diritto e le regole e le modalità da seguire per richiedere le agevolazioni.

In particolare, la guida fornisce indicazioni per ottenere le detrazioni delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, in base alla normativa tributaria che prevede:

  • la detrazione Irpef per ristrutturazione edilizia dell’immobile, disciplinata dall’articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera e);
  • la detrazione del 75% estesa fino al 31 dicembre 2025 dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022);
  • la detrazione del Superbonus prevista per gli interventi “trainati”, se eseguiti congiuntamente a determinati interventi “trainanti”.

Detrazioni eliminazione barriere architettoniche: interventi di ristrutturazione edilizia

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili è possibile fruire di una detrazione Irpef pari al:

  • 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2024;
  • 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, su edifici già esistenti.

Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:

  • quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi),
  • i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone con disabilità grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

La detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento della persona con disabilità.

La detrazione è prevista solo per interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna della persona con disabilità. Non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità.

Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano:

  • la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione,
  • la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

La detrazione del 75%

Per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti, fino al 31 dicembre 2025 si può beneficiare di una detrazione del 75% sulle spese documentate – nel periodo 1° gennaio 2022/31 dicembre 2025, con ripartizione in 5 quote annuali di pari importo.

La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:

  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Per usufruire dell’agevolazione gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Riguardo alle delibere condominiali, la Legge di bilancio 2023 ha previsto che per approvare questo tipo di lavori serve la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio (art. 1, comma 365, legge n. 197/2022).

Detrazioni barriere architettoniche: il Superbonus per interventi “trainati”

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone con disabilità grave, è possibile usufruire del “Superbonus” (detrazione del 110%). Per richiedere tale agevolazione è però necessario che questi lavori siano eseguiti congiuntamente a interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (cosiddetti interventi trainanti).

Il decreto-legge n. 212 del 29 dicembre 2023 ha eliminato la possibilità di optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, ad eccezione di quelle per interventi:

  • sulle parti comuni dei condomìni a prevalente destinazione abitativa;
  • su unità immobiliari unifamiliari o unità abitative in edifici plurifamiliari adibite ad abitazione principale di proprietari o possessori con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro;
  • su unità immobiliari unifamiliari o unità abitative in edifici plurifamiliari adibite ad abitazione principale di proprietari o possessori nel cui nucleo familiare sia presente un disabile con certificazione (senza limiti di reddito).

Limiti di spesa

Nel caso di interventi sulle parti comuni dell’edificio, le relative spese, essendo oggetto di un’autonoma previsione agevolativa, devono essere considerate, dal condomino o dall’unico proprietario dell’intero edificio (fino a 4), in modo autonomo ai fini dell’individuazione del limite di spesa ammesso alla detrazione.

Nel caso in cui vengano effettuati sia interventi sulle parti comuni dell’edificio che sulla singola unità immobiliare all’interno di tale edificio, il Superbonus spetta nel limite di spesa di 96.000 euro, applicabile disgiuntamente per ciascun intervento. In sostanza, qualora sia installato nel condominio un ascensore e un condòmino effettui interventi di eliminazione delle barriere architettoniche nel suo appartamento, potrà fruire del Superbonus per l’intervento sulla propria abitazione nel limite di spesa di 96.000 euro e per l’intervento sulle parti comuni del condominio per la quota a lui imputata nell’ulteriore limite di 96.000 euro.

Nel caso di titolarità di più appartamenti, il limite massimo di spesa relativo ai lavori sulle parti comuni va considerato autonomamente per ciascuna abitazione e, in caso di più contitolari dell’unità abitativa, deve essere suddiviso tra gli stessi. Nel predetto limite occorre tener conto anche delle eventuali ulteriori spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi gli interventi antisismici realizzati sul medesimo immobile anche in anni precedenti.

In tal caso, si ha diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione nell’anno di sostenimento non ha superato il predetto limite complessivo. Tale vincolo non opera in caso di interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione, fermo restando che, per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno sullo stesso immobile, deve essere comunque rispettato il limite annuale di spesa ammissibile. L’intervento per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente.

Qualora l’intervento di abbattimento delle barriere architettoniche sia “trainato”:

  • da un intervento “trainante” finalizzato all’efficientamento energetico, sono ammesse al Superbonus le spese nel limite di 96.000 euro come sopra precisato. Il predetto limite di spesa si somma a quello previsto per ciascuno degli interventi “trainanti”;
  • da un intervento “trainante” antisismico, il limite di 96.000 euro va complessivamente considerato tenendo conto anche delle spese sostenute per tale intervento antisismico.

Detrazioni barriere architettoniche per l’anno 2024

Il decreto legislativo n. 212/2023 ha modificato la disciplina dell’agevolazione fiscale per il superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, che nel 2024 passa al 75% per la sola mobilità orizzontale, con cessione credito ai disabili o famiglie disagiate per la prima casa.

Interventi ammessi ed esclusi

Nel 2024, la detrazione Irpef al 75% fruibile in dichiarazione dei redditi rimane applicabile soltanto per i lavori che riguardano scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici (mobilità orizzontale).
Non sono più agevolabili tutti gli interventi legati alla mobilità verticale (come la sostituzione di infissi o il rifacimento de bagni). Sono esclusi anche gli interventi di automazione di impianti in edifici e unità immobiliari.

Nuovi requisiti dal 2024: il bonifico parlante

Per accedere al bonus per eliminazione di barriere architettoniche, dal 2024 è obbligatorio effettuare il relativo pagamento con bonifico parlante e farsi rilasciare l’asseverazione da un tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di cui al decreto n. 236/1989.

Cessione del credito e sconto in fattura

Le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura per le spese dal 1° gennaio 2024 restano solo per:

  • lavori su parti comuni di edifici condominiali a prevalente destinazione abitativa,
  • le persone fisiche con reddito fino a 15mila euro o dove sia presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata, in edifici unifamiliari o plurifamiliari che risultano prima casa.

Le due opzioni si possono attivare per le spese fino al 31 dicembre 2023 se:

  • risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo dove necessaria;
  • erano già iniziati lavori che non richiedevano titolo abilitativo o era stato stipulato un accordo vincolante con acconto versato.

Massimali di spesa invariati

Invariati i limiti di spesa e gli importi massimi detraibili:

  • 50.000 euro per edifici unifamiliari o unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari in edifici composti da due a otto unità;
  • 30.000 euro moltiplicati per il numero di unità in edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Detrazioni barriere architettoniche per l’anno 2025

Fino al 31 dicembre 2025, il bonus è disponibile solo per interventi in edifici già esistenti, su:

  • scale
  • rampe
  • ascensori
  • servoscala
  • piattaforme elevatrici.

La detrazione, ripartita in 10 quote annuali di pari importo, va calcolata su un tetto massimo di spesa pari a:

  • 50.000 euro per edifici unifamiliari o unità immobiliari indipendenti con accessi autonomi;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari plurifamiliari che vanno da un minimo di 2 a 8 unità;
  • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari in edifici condominiali con più di 8 unità.

Non è più possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Articolo pubblicato il 4 febbraio 2022, aggiornato il 9 febbraio 2024, ultimo aggiornamento del 10 gennaio 2025

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