Cessione del credito e sconto in fattura per i box auto pertinenziali
Quali sono i requisiti per usufruire delle detrazioni fiscali per i box auto pertinenziali e per usufruire della cessione del credito?
La Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 29, della legge n. 234/2021) ha prorogato:
- al 31 dicembre 2024, la facoltà dei contribuenti di usufruire delle detrazioni fiscali concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d’imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari;
- al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal c.d. superbonus del 110%.
Nel dettaglio la citata Legge di Bilancio 2022 ha:
- prorogato la finestra temporale di operatività della disciplina delle opzioni in parallelo alla proroga dei bonus edilizi;
- ampliato il novero delle detrazioni “edilizie” per le quali è possibile esercitare le opzioni (è stata, infatti, inserita, con effetto 1° gennaio 2022, la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quella spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali);
- generalizzato, fatta eccezione per gli interventi c.d. “minori”, l’obbligo di accompagnare l’esercizio dell’opzione con un’attestazione di congruità delle spese e un visto di conformità dei dati;
- ricompreso, tra le spese detraibili, quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità dei dati e dell’attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni.
Box auto pertinenziali e detrazione IRPEF
Per quanto qui d’interesse si evidenzia che per effetto delle modifiche apportate all’art. 121 del decreto “Rilancio” (DL n. 34/2020), l’opzione per lo sconto sul corrispettivo o cessione del credito è esercitabile anche con riferimento alla detrazione Irpef del 50% spettante sulle spese sostenute per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, di cui alla lettera d) dell’art. 16-bis, comma 1, del Tuir.
Nel dettaglio, la citata disposizione normativa stabilisce che risulta possibile beneficiare della detrazione IRPEF, prevista per gli interventi di recupero edilizio, pari al 50% della spesa sostenuta entro il limite di 96.000 euro, sia in caso di costruzione sia in caso di acquisto, tenendo conto che la stessa detrazione spetta anche se l’autorimessa costituisce pertinenza di un’abitazione secondaria. Fermo restando il fatto che, condizione necessaria, è la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’abitazione e il box e, con riferimento alle pertinenze, tale locuzione va intesa in senso ampio, sempre che esistano le condizioni oggettive e soggettive previste dall’art. 817 c.c., che inquadrano il rapporto di pertinenza (sul punto si vedano: RM 15 aprile 1999, n. 69270 e CM. 11 maggio 1998, n. 121/E).
Condizioni oggettive e soggettive
Così come chiarito dalla CM n. 7/E del 25 giugno 2021, l’elemento oggettivo è costituito dalla destinazione durevole e funzionale di servizio od ornamento tra l’elemento di pertinenza e l’elemento principale, per il migliore uso di quest’ultima. Mentre l’elemento soggettivo è dato dalla volontà del proprietario o di chi ne abbia sulla medesima un diritto reale o la detenzione, di porre la pertinenza in un rapporto di complementarità o strumentalità funzionale dell’elemento principale.
Si evidenzia, inoltre, che risulta possibile beneficiare della detrazione in esame anche nell’ipotesi di acquisto di un box esterno al condominio nel quale si abita, anche se detto box o posto auto pertinenziale è già stato realizzato, sempre che sia resa disponibile l’attestazione dei costi di realizzazione, rilasciata dal venditore (come chiarito dalla citata RM n. 69270/1999). Fermo restando il fatto che, ai fini della detrazione, non rilevano i costi sostenuti per l’acquisto dell’area.
Cessione del credito
In base a quanto più sopra scritto, a seguito della Legge di Bilancio 2022, con effetto 1° gennaio 2022, è stata introdotta la possibilità di monetizzare la detrazione citata, cedendo il credito d’imposta a soggetti terzi od ottenendo lo sconto in fattura (ai sensi del citato art. 121 del DL n. 34/2020).
ATTENZIONE: Da ultimo, ma non ultimo, l’Agenzia delle Entrate, in sede di incontro con la stampa specializzata nel mese di gennaio 2022, ha chiarito che lo sconto in fattura per l’acquisto del box pertinenziale si applica anche ai versamenti degli acconti, sempreché questi ultimi siano stati versati a decorrere dal 1° gennaio 2022.