Fiscali

Il bonus mobili e grandi elettrodomestici è stato prorogato per il 2025, ma come?

La Legge di Bilancio 2025 ha prorogato il bonus mobili e grandi elettrodomestici fino al 31 dicembre 2025, nel limite di 5.000 euro. Vediamo con quali novità
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Il bonus mobili e grandi elettrodomestici è stato prorogato per il 2025, ma come?

La Legge di Bilancio 2025 (art. 8, comma 2, lett. b n. 3 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207), tra le diverse novità, in tema di bonus casa ha previsto la proroga per tutto il 2025 del c.d. bonus mobili grandi elettrodomestici (di cui all’art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013) nella misura del 50% entro il limite massimo di spesa pari a 5.000 euro (soglia pari a quella già prevista per l’anno 2024). Ferma restando la necessità che siano stati eseguiti interventi di recupero edilizio, per i quali si usufruisce della relativa detrazione, iniziati dal 1° gennaio 2024.

Bonus Detrazione Plafond Rif. normativo
Bonus mobili e grandi elettrodomestici 50%
  • 10.000 per il 2022
  • 8.000 per l’anno 2023
  • 5.000 per il 2024
  • 5.000 per il 2025
Art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013

Naturalmente ricordiamo che la detrazione del 50% per il bonus mobili ed elettrodomestici spetta per l’acquisto di:

  • mobili nuovi;
  • grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.

Con la circolare del 18 settembre 2013, n. 29/E, l’Agenzia delle Entrate, tra l’altro, aveva fornito informazioni su modalità di pagamento, diritto alla detrazione, tipologia di mobili interessati ed elettrodomestici.

Interventi edilizi

Per beneficiare della detrazione in esame sono necessari i seguenti interventi edilizi:

  • manutenzione straordinaria (con esclusione della manutenzione ordinaria su singoli appartamenti), restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. Tra tali interventi non possono essere compresi gli interventi consistenti nella realizzazione di posti auto o box pertinenziali rispetto all’abitazione di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. d), TUIR;
  • ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro sei mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile;
  • manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.

L’effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente ai singoli condòmini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare ma solo per quelli da destinare all’arredo delle parti comuni come guardiole o appartamento del portiere (circ. min. n. 29/E/2013).

Bonus mobili e grandi elettrodomestici: interventi edilizi

Per beneficiare della detrazione in esame sono necessari i seguenti interventi edilizi:

  • manutenzione straordinaria (con esclusione della manutenzione ordinaria su singoli appartamenti), restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. Tra tali interventi non possono essere compresi gli interventi consistenti nella realizzazione di posti auto o box pertinenziali rispetto all’abitazione di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. d), TUIR;
  • ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro sei mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile;
  • manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali. L’effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente ai singoli condòmini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare ma solo per quelli da destinare all’arredo delle parti comuni come guardiole o appartamento del portiere (circ. min. n. 29/E/2013).
Esempi di lavori su singoli appartamenti o parti condominiali che danno diritto alla detrazione per l’acquisto di mobili ovvero grandi elettrodomestici
Manutenzione straordinaria
  • installazione di ascensori e scale di sicurezza;
  • realizzazione dei servizi igienici;
  • sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso;
  • rifacimento di scale e rampe;
  • realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;
  • costruzione di scale interne;
  • sostituzione dei tramezzi interni senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare.
Restauro e risanamento conservativo
  • adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti;
  • ripristino dell’aspetto storico-architettonico di un edificio.
Ristrutturazione edilizia
  • modifica della facciata;
  • realizzazione di una mansarda o di un balcone;
  • trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda;
  • apertura di nuove porte e finestre;
  • costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.

Non possono costituire presupposto per fruire della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici gli interventi finalizzati al risparmio energetico.

Tipologia di beni mobili e grandi elettrodomestici agevolati

La circ. min. n. 29/E/2013 ha chiarito che non si può beneficiare dell’agevolazione in esame per l’acquisto di mobili/grandi elettrodomestici usati.

Rientrano nell’agevolazione anche le spese di trasporto e montaggio dei mobili ovvero grandi elettrodomestici oggetto di agevolazione fiscale.

Quali mobili

La circ. min. n. 29/E/2013, a mero titolo esemplificativo, ha chiarito che rientrano nell’agevolazione l’acquisto dei seguenti mobili:

  • letti;
  • armadi e cassettiere;
  • librerie;
  • scrivanie;
  • tavoli e sedie;
  • comodini;
  • divani e poltrone;
  • credenze;
  • materassi;
  • apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile.

Non sono, invece, agevolabili gli acquisti di porte, pavimentazioni (parquet), tende e tendaggi, nonché di altri complementi d’arredo.

Quali elettrodomestici

In merito all’individuazione dei “grandi elettrodomestici” la citata circ. min. ha affermato che si può fare riferimento all’allegato 1B, D.Lgs. n. 151/2005 tra cui rientrano:

  • frigoriferi e congelatori;
  • lavatrici;
  • asciugatrici;
  • lavastoviglie;
  • apparecchi di cottura;
  • stufe elettriche;
  • piastre riscaldanti elettriche e forni a microonde;
  • apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Nel caso di acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non ne sia ancora previsto l’obbligo.

Modalità di pagamento e documentazione per il bonus mobili

Al fine di potere beneficiare della detrazione per l’acquisto dei mobili/grandi elettrodomestici, non è necessaria la presentazione di alcuna istanza né tantomeno risulta necessario effettuare comunicazioni preventive.

I pagamenti, per l’acquisto dei mobili/grandi elettrodomestici, devono essere effettuati, alternativamente (circ. min. n. 29/E/2013):

  • mediante bonifico bancario o postale che dovranno indicare:
    • la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;
    • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
    • il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
  • mediante carta di credito o di debito:
    • in tal caso la data di pagamento è quella del giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, indicata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non il giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.

Si sottolinea pertanto che non è possibile, per beneficiare del bonus, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

I documenti da conservare

Si ricordano di seguito i documenti che il contribuente deve conservare:

  • ricevuta del bonifico;
  • ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito);
  • documentazione di addebito sul conto corrente;
  • fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti; inoltre, la stessa dovrà essere intestata al medesimo soggetto che usufruisce anche del bonus fiscale sulla ristrutturazione dell’immobile. Ai fini della detrazione, lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente e indica natura, qualità e quantità dei beni acquistati, equivale alla fattura. Se manca il codice fiscale, la detrazione è comunque ammessa se in esso è indicata natura, qualità e quantità dei beni acquistati e se esso è riconducibile al contribuente titolare della carta in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora) (circ. min. n. 11/E/2014).

Principali chiarimenti ministeriali in tema di bonus mobili

Risposta Mef ad interrogazione parlamentare n. 5-07599 dell’8 marzo 2022 Il caso affrontato dal Mef riguardava la spettanza del bonus mobili per la singola unità abitativa di un condominio, il cui proprietario intendeva ampliare un suo impianto fotovoltaico (presumibilmente al servizio dell’unità immobiliare del singolo condomino), presente su un lastrico solare condominiale, ovvero installare un nuovo ulteriore impianto fotovoltaico sul medesimo lastrico.
La questione era se tale intervento potesse essere considerato effettuato sulla su singola unità immobiliare, dando quindi la possibilità di usufruire del bonus mobili per acquisti da destinare all’arredo dell’unità immobiliare di proprietà del soggetto proprietario dell’impianto fotovoltaico, o se dovesse essere, invece, considerata come “intervento su parti comuni di edifici residenziali”. In tale ultimo caso il bonus mobili spetterebbe solo per l’arredo delle parti comuni. Secondo il Mef, trattandosi, in entrambi i casi (ampliamento, nuova installazione), di “intervento su singola unità immobiliare”, seppur realizzato sul lastrico solare condominiale, riconducibile agli interventi di manutenzione straordinaria, è possibile, per il condomino, proprietario di tale impianto, fruire anche del bonus mobili. Per la propria unità abitativa.

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in sede di incontro con la stampa specializzata nel 2023

Nel corso di un incontro con la stampa specializzata nel 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con particolare riferimento al caso dell’acquisto online di mobili ed elettrodomestici, che il beneficio fiscale spetta anche se non c’è fattura ma a condizione che ci sia, comunque, una ricevuta di acquisto.
Da tale ricevuta di acquisto devono evincersi i citati elementi, ossia la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquistati. Inoltre:

  • il pagamento deve essere fatto in modo tracciabile con le modalità previste,
  • la ricevuta deve essere riconducibile a chi fa il pagamento e che poi dovrà godere del bonus.

Guida pubblicata il 31 gennaio 2022 – aggiornata il 19 gennaio 2023 – aggiornata il 15 gennaio 2025

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