Fiscali

Bonus verde addio: la detrazione non è più usufruibile

Per beneficiare della detrazione, prorogata fino al 31 dicembre 2024 e ora non più in vigore, era necessario aver eseguito interventi per i quali sono state sostenute determinate spese: ecco quali erano
Condividi
Bonus verde addio: la detrazione non è più usufruibile

Il bonus verde è scaduto il 31 dicembre 2024. L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che l’agevolazione non spetta per i lavori in economia. Tuttavia, questo non esclude che “il contribuente possa rivolgersi a fornitori diversi per l’acquisto degli alberi/piante/arbusti/cespugli/specie vegetali e per la realizzazione dell’intervento” (la circolare n. 19/2020 dell’Agenzia delle Entrate è disponibile in download gratuito in fondo a questo articolo).
Per avere l’agevolazione era fondamentale che l’intervento di riqualificazione dell’area verde sia complessivo e “ricomprenda anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione”.

Bonus verde: Introduzione
Come pagare il bonus verde?
Cos’è l’Ecobonus?
Come fare il bonifico per il bonus verde?
Chi può beneficiare della detrazione del 50%?

Introduzione

Il bonus verde (o bonus giardini) era un’agevolazione fiscale introdotta con la legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi 12-15 della legge n. 205 del 2017) e poi prorogata nel 2019 (articolo 1 della legge n. 145 del 2018) e 2020 (articolo 10 del Decreto Legge n. 162 del 2019) e ulteriormente fino al 31 dicembre 2024 dalla Legge di bilancio 2022 (articolo 1 comma 38, legge n. 234/2021). La Legge di Bilancio 2025 (legge n. 207 del 30 dicembre 2024) non ha prorogato la durata del bonus, che quindi non è più usufruibile. A questo link, trovi una guida gratuita completa ai Bonus in ambito edilizio.

Beneficiari del bonus verde

I beneficiari della detrazione fiscale erano:

  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
    le associazioni tra professionisti;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • persone fisiche ovvero: titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini per gli interventi sulle parti comuni, inquilini, coloro che possiedono un immobile in comodato, familiari o conviventi che sostengono le spese.

Lavori ammissibili con il bonus verde

La detrazione fiscale era riconosciuta soltanto su lavori di riqualificazione energetica effettuati su unità immobiliari ed edifici residenziali esistenti.

Dall’imposta lorda sui redditi delle persone fisiche, si detraeva un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possedevano o detenevano, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale erano effettuati gli interventi relativi alla:

  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni;
    impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
  • riqualificazione di prati;
  • grandi potature;
  • fornitura di pianti ed arbusti;
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Altri interventi agevolabili

Davano diritto all’agevolazione anche le spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione di questi interventi.

La detrazione andava ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Il pagamento delle spese doveva avvenire attraverso strumenti che ne consentisseo la tracciabilità (per esempio, bonifico bancario o postale).

Erano agevolabili anche le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali. In questo caso, aveva diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa fosse effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Interventi esclusi

Erano esclusi gli interventi di manutenzione di routine e parziali, la detrazione era riconosciuta soltanto per il recupero complessivo dello spazio interessato e per le opere necessarie a realizzarlo e non, ad esempio, per il solo acquisto di piante o altro materiale ornamentale, per la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa a un intervento innovativo o modificativo, i lavori in economia.

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per il bonus verde

L’Agenzia delle Entrate chiarì che:

  • gli interventi del bonus verde dovevano avere natura straordinaria, erano agevolabili le opere inserite in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente;
  • la collocazione di piante e altri vegetali in vasi era agevolabile se parte di un “più ampio” intervento di sistemazione a verde delle unità immobiliari residenziali;
  • era ammessa la manutenzione ordinaria quando connessa ad un intervento idoneo al bonus, come la sistemazione a verde o la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili; non erano comprese la posa e gestione dei prati in erba sintetica;
  • i lavori in economia (fatti direttamente dal contribuente) sul proprio giardino o terrazzo erano agevolabili solo se oltre all’acquisto di alberi, piante, arbusti, cespugli e specie vegetali, l’intervento ricomprendeva anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione. La realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi era agevolabile solo se permanente. E sempreché si riferisse ad un intervento innovativo di sistemazione a verde;
  • erano ammessi all’agevolazione anche gli interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo e alla difesa fitosanitaria di alberi secolari o di esemplari arborei di notevole pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale, la cui conservazione fosse strettamente collegata alla tutela del territorio e dell’ecosistema.

Trasmissibilità

In caso di vendita dell’immobile per il quale si usufruisse del bonus verde per spese effettuate nel 2019, le detrazioni mancanti passavano automaticamente all’acquirente, salvo diverso accordo tra le parti e sempre che l’acquirente fosse una persona fisica. Quando si vendeva l’unità immobiliare sulla quale erano stati realizzati gli interventi di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché quelli relativi alla realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili) la detrazione non utilizzata (in tutto o in parte) era trasferita, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente dell’unità immobiliare.

Come pagare il bonus verde?

Il pagamento doveva essere effettuato con modalità tali da poter fornire prova in merito all’operazione effettuata. Il pagamento cioè doveva avvenire attraverso mezzi tracciabili, ovvero mediante bancomat, carte di credito, bonifico bancario o postale e assegno non trasferibile.

Le spese inoltre dovevano essere documentate per far fronte ad eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Andavano conservate le fatture, le ricevute e copia degli avvenuti pagamenti o degli estratti dei conti correnti bancari usati.

Cos’è l’Ecobonus?

L’Ecobonus si applicava in tre aliquote alle spese per interventi di riqualificazione energetica su edifici singoli e su condomini.

Detrazione 50%

  • interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi;
  • schermature solari;
  • caldaie a biomassa;
  • caldaie a condensazione, ammesse purché dotate di un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.18/2013. Le caldaie a condensazione potevano, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A erano dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

Detrazione 65%

  • interventi di coibentazione dell’involucro opaco;
  • pompe di calore;
  • sistemi di building automation;
  • collettori solari per produzione di acqua calda;
  • scaldacqua a pompa di calore;
  • generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.

Detrazione al 70% o 75%

Interventi di tipo condominiale per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Qualora gli stessi interventi fossero realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e fossero finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, era prevista una detrazione dell’80%. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passava all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passava a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che componevano l’edificio.

Limiti per la detrazione

Il limite massimo detraibile era pari a:

  • 100.000 euro per gli interventi di riqualificazione energetica;
  • 60.000 euro per gli interventi sull’involucro dell’edificio;
  • 30.000 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, ovvero installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia;
  • 60.000 euro per l’installazione di pannelli solari utili alla produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

Non erano ammesse in detrazione le spese sostenute in corso di costruzione di un nuovo immobile.

Le spese detraibili con l’Ecobonus dovevano essere pagate:

  • per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. I contribuenti nel versamento con bonifico dovevano indicare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il c.f. del soggetto a favore di cui si effettuava il pagamento;
  • i contribuenti titolari di reddito d’impresa non erano soggetti all’obbligo di pagare tramite bonifico ma l’importante era conservare idonea documentazione per la prova delle spese.

Comunicazione all’Enea

Era obbligatorio comunicare all’Enea le spese effettuate entro la scadenza di 90 giorni dalla data di fine dei lavori, inviando tramite il portale Enea i seguenti dati:

  • dati anagrafici del beneficiario;
  • informazioni relative all’immobile oggetto di intervento;
  • tipologia di intervento.

Come fare il bonifico per il bonus verde?

Tutte le spese del bonus verde dovevano essere tracciabili e dunque i pagamenti dovevano avvenire tramite bonifico, assegno, carta di credito o bancomat. Il bonifico doveva essere intestato al beneficiario del trattamento fiscale di favore e quindi a colui che poteva vantare un titolo sull’immobile, ad esempio il titolare della nuda proprietà dell’edificio, oppure al locatario se era costui ad eseguire i lavori, o, infine, a chi aveva un diritto di uso, usufrutto o qualunque altro diritto reale di godimento sull’immobile.

Nel documento di spesa doveva essere indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e la descrizione dell’intervento doveva consentire di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili;

Andava conservata la seguente documentazione:

  • autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali era calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non eccedesse il limite massimo ammissibile;
  • dichiarazione dell’amministratore condominiale che attestasse di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certificasse l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione.

Chi può beneficiare della detrazione del 50%?

Quando gli interventi erano realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante era ridotta del 50%. Lo stesso in caso di interventi su immobili oggetto di vincolo da parte del codice dei beni culturali. Oltre agli strumenti di pagamento tracciabili, nel documento di spesa doveva essere indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e la descrizione dell’intervento doveva consentire di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili.

In caso di interventi condominiali era necessaria la dichiarazione dell’amministratore che attestasse di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge, compresa la comunicazione dei dati dei beneficiari all’Agenzia delle Entrate. E che certificasse l’entità della somma corrisposta dal condomino e la detrazione spettante. In mancanza di amministratore e del codice fiscale del condominio minimo occorreva un’autocertificazione che attestasse la natura dei lavori effettuati e i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.

Guida pubblicata il 31.12.2020  – aggiornata il 21.03.2021 – 05.09.2022 – 07.02.2023 – ultimo aggiornamento il 21.01.2025

Condividi

Potrebbero interessarti

Nuovo Codice appalti

Un vero e proprio cambio di paradigma, mirato a ristabilire un equilibrio tra la necessità di velocizzare le procedure di appalto e...

Condominio

Dalla costituzione del condominio alla gestione delle tabelle millesimali, dalle delibere assembleari ai lavori edilizi e ai titoli abilitativi:...