Bonus Facciate, la guida con tutti gli aggiornamenti
Il bonus Facciate è la detrazione fiscale introdotta dalla legge di bilancio 2020, confermata già nel 2021, pari al 90% per gli anni 2020 e 2021, e al 60% per il 2022, delle spese documentate e sostenute dal contribuente per interventi di recupero o restauro della facciata esterna (comprese la mera pulitura o tinteggiatura esterna) degli edifici ubicati nelle Zone Territoriali Omogenee A e B (dm n.1444 del 2 aprile 1968):
- le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.
Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il bonus Facciate è riconosciuto per le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020, al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Non sono previsti limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione.
Interventi agevolati che rientrano nel bonus facciate
La Guida sul bonus Facciate dell’Agenzia delle Entrate, aggiornata a settembre 2022, chiarisce che la detrazione d’imposta Irpef/Ires è riconosciuta sulle spese relative a interventi di recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti, in particolare per lavori realizzati per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura, gli interventi su balconi, ornamenti e fregi, i lavori riconducibili al decoro urbano riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.
Il bonus Facciate spetta anche per le spese sostenute per:
- la rimozione e impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione del balcone nonché per rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini e successiva tinteggiatura;
- l’isolamento dello “sporto di gronda”, trattandosi di un elemento che insiste sulla parte opaca della facciata,
- lavori aggiuntivi quali lo spostamento dei pluviali, la sostituzione dei davanzali e la sistemazione di alcune prese e punti luce esterni, lo smontaggio e rimontaggio delle tende solari ovvero la sostituzione delle stesse, nel caso in cui ciò si rendesse necessario per motivi tecnici.
Sono ammesse al bonus Facciate anche le spese per la realizzazione dell’intervento di isolamento “a cappotto” sull’involucro esterno visibile dell’edificio. La detrazione non spetta, invece, per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché sulle “strutture opache orizzontali o inclinate” dell’involucro edilizio quali, ad esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli (non rientranti nella nozione di strutture “opache”).
Infatti, nella circolare n. 2/E del 2020 dell’Agenzia delle Entrate è stato chiarito che sono ammessi al bonus facciate, gli interventi sull’involucro “esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)” e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la “struttura opaca verticale”.
Esclusioni
Sono escluse le spese per:
- gli interventi sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio quali, per esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti;
- gli interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
- la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli;
- la riverniciatura degli scuri e delle persiane;
- gli interventi effettuati sulle mura di cinta dell’edificio.
Sono comprese nel calcolo per l’agevolazione anche le spese correlate:
- per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, richieste dal tipo di lavori;
- per l’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’Iva, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico.
Interventi di efficienza energetica
Gli interventi di efficienza energetica influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio devono soddisfare sia i requisiti di cui al Decreto Mise 26 giugno 2015 (“requisiti minimi”) sia i valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio espressa in (W/m²K) stabiliti:
- dal dm 11 marzo 2008 (tabella 2 dell’allegato B), aggiornato dal Dm 26 gennaio 2010, per gli interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020;
- dal dm 6 agosto 2020 (tabella 1 dell’Allegato E), per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.
L’intervento deve interessare l’intonaco per oltre il 10% della superficie lorda complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l’esterno, vani freddi o terreno. La verifica sul superamento del limite del 10% va fatta eseguendo il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall’intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente.
Beneficiari del bonus facciate
Possono beneficiare dell’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni,
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale,
- le società semplici,
- le associazioni tra professionisti,
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
La detrazione non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva (per esempio, i titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfettario), né dai contribuenti che non potrebbero usufruirne in quanto l’imposta lorda è assorbita da altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso di chi rientra nella “no tax area”). Tuttavia, questi contribuenti possono optare per le alternative alla fruizione diretta della detrazione (cessione del credito o contributo sotto forma di sconto).
I contribuenti interessati devono:
- possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
La detrazione non spetta, invece, a chi è sprovvisto di un titolo di detenzione dell’immobile regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento di sostenimento delle spese se antecedente, anche se provvede alla successiva regolarizzazione. Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi, anche:
- i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
- i conviventi di fatto, ai sensi della legge n. 76/2016, a condizione che la convivenza sussista alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente all’avvio dei lavori, e che le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.
Opzioni per il bonus facciate
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi (cosiddetto sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Il credito d’imposta generato dall’intervento sulla facciata, anche quando spettante all’impresa esecutrice in virtù dello sconto in fattura, è cedibile una volta ad altri soggetti terzi (cd. “jolly”), compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, e due ulteriori volte solo a favore di:
- banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993),
- società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del citato Testo unico,
imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.
Alle banche o alle società appartenenti a un gruppo bancario è consentita, in ogni momento, la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti (cioè diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta), che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione per il correntista (cd. quarta cessione).
Per cedere il credito o avere lo sconto in fattura, dal 12 novembre 2021 è previsto l’obbligo per il contribuente di richiedere:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf. ;
- l’attestazione della congruità delle spese sostenute, con la previsione del rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, rilasciata dai tecnici abilitati anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori, facendo riferimento – oltre ai prezzari individuati dal Dm del 6 agosto 2020 – anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con il decreto del Ministero della transizione ecologica del 14 febbraio 2022.
Le spese per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione sono detraibili con la stessa aliquota prevista dalla detrazione fiscale spettante per gli interventi eseguiti. Come le altre spese detraibili sostenute per gli interventi agevolabili, esse possono formare oggetto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
La scelta per la cessione del credito o lo sconto in fattura deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate, solo in via telematica, dal soggetto che rilascia il visto di conformità o dall’amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. La comunicazione va inviata. La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
Procedura
Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, per un intervento iniziato a febbraio 2022, con pagamenti effettuati sia nel 2022 che nel 2023, possono beneficiare del “bonus facciate” solo con riferimento alle spese sostenute nel 2022.
Le imprese individuali, le società e gli enti commerciali devono far riferimento alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.
Per le spese relative a interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva, ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta, la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.
Bonifico “parlante”
Per avere la detrazione occorre effettuare il pagamento mediante bonifico bancario o postale (anche on line) “parlante” dal quale risulti:
- la causale del versamento,
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione,
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori),
- i dati catastali dell’immobile.
È possibile utilizzare i bonifici già predisposti per la detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di quella per la riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus).
Sono validi anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli “istituti di pagamento”, cioè le imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento.
Occorre dare comunicazione dei lavori alla Asl e conservare fatture e ricevute di pagamento, nonché preventiva acquisizione delle abilitazioni amministrative edilizie richieste.
Per gli interventi comportanti miglioramenti nell’efficienza energetica, occorre far asseverare da un tecnico abilitato l’intervento effettuato, predisporre l’attestato di prestazione energetica (Ape) per l’unità immobiliare per la quale si richiede la detrazione e comunicare la scheda descrittiva dell’intervento all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Per i soggetti Irpef/Ires titolari di reddito d’impresa sono previsti gli stessi adempimenti, tranne il pagamento con bonifico “parlante”.
Scadenza
Il bonus Facciate al 60% scade il 31 dicembre 2022, in base all’ultima proroga della detrazione introdotta dalla legge di Bilancio 2022.
La guida del Bonus facciate con gli aggiornamenti di settembre 2022 è liberamente scaricabile qui di seguito.