Analisi degli aspetti sanzionatori del Testo Unico Edilizia
Testo Unico Edilizia e sanzioni: cosa prevede il d.P.R. n. 380/2001?
L’evoluzione normativa da cui discende il vigente impianto sanzionatorio penale posto a tutela della corretta attività edilizia ed urbanistica è strettamente legata alle situazioni storiche contingenti italiane:
- Legge sulle espropriazioni del 1865, la quale prevedeva da un lato dei piani regolatori per l’edilizia e dall’altro dei piani di ampliamento;
- Legge n. 2892 del 1885 (Legge Napoli), che aveva come obiettivo quello di predisporre il risanamento dell’abitato attraverso la dichiarazione di pubblica utilità e attraverso un nuovo approccio alla problematica espropriativa;
- Legge n. 1150 del 17 agosto 1942 (Legge Urbanistica), che ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento alcune fattispecie penali che sono state in seguito mantenute, come quella della lottizzazione senza autorizzazione e quella dell’inizio dei lavori senza licenza ovvero della loro prosecuzione in presenza di ordine di sospensione;
- Legge n. 1402 del 27 ottobre 1951, che avrebbe dovuto garantire una razionalizzazione dello sviluppo urbano, ma così non fu: gli anni ’50 rappresentano per l’Italia un periodo di crescita selvaggia e non controllata dell’attività edilizia;
- Legge n. 765 del 6 agosto 1967 (Legge Ponte o Legge Mancini), che aveva come obiettivo quello di costituire un ‘ponte’ tra la legge urbanistica n. 1150 del 1942 e le riforme che avrebbero dovuto seguire, tese a recuperare il controllo statale sul settore edilizio, ormai caratterizzato da una speculazione impressionante. Tra gli aspetti più rilevanti della Legge Ponte v’è l’inasprimento dell’impianto sanzionatorio penale per le violazioni urbanistiche;
- Legge n. 10 del 28 gennaio 1977 (Legge Bucalossi), la quale ha inasprito le pena, senza tuttavia modificare l’impianto sanzionatorio;
- Legge n. 47 del 28 febbraio 1985, mediante la quale viene riscritto l’impianto sanzionatorio, con l’aggiunta di nuove fattispecie ed un significativo inasprimento delle pene.
Testo unico edilizia sanzioni: l’inquadramento sistematico
L’impianto sanzionatorio delineato dal d.P.R. n. 380/2001 è teso a prevenire o comunque scoraggiare il fenomeno dell’abusivismo, affiancando all’intervento sanzionatorio penale quello amministrativo.
Sebbene l’abusivismo costituisca una piaga tanto diffusa quanto costosa, sia in termini di benessere della collettività che per le ripercussioni economiche negative che porta con sé, non sono mancati interventi legislativi che hanno consentito l’accesso a procedure di condono edilizio.
Volendo tentare una cronistoria degli interventi sul tema, si pensi alla Legge n. 47/1985 con la quale, mediante l’art. 31, il Legislatore ha consentito la sanatoria delle opere abusive pregresse ultimate entro la data dell’1 ottobre 1983.
E’ poi seguita la Legge n. 724/1994, che ha consolidato la possibilità di accesso alla sanatoria delle opere abusive prevista dalla Legge n. 47/1985, estendendo l’arco temporale di riferimento in relazione al termine di ultimazione delle opere e riaprendo i termini per la presentazione delle domande.
Ed ancora il D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni – anche a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità ad opera della Corte Costituzione – nella Legge n. 326/2003, con cui il Legislatore ha nuovamente esteso l’ambito di operatività temporale del condono edilizio alla stregua di quanto già avallato con le Legge n. 724/1994.
Recentemente, il Legislatore ha espressamente sancito la piena equiparazione tra immobili legittimi all’origine e immobili condonati, declinando la c.d. ‘regola dello stato legittimo dell’immobile’ all’interno del d.P.R. n. 380/2001 (art. 9, co.1bis).
Le sanzioni
Il d.P.R. n. 380 del 2001 prevede sanzioni specifiche quale diretta conseguenza delle violazioni delle previsioni in materia urbanistico-edilizia, raggruppate come segue:
i. Parte I dedicata all’Attività Edilizia in generale-Titolo IV, titolato ‘Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni’ – Capo II, ove sono collocate le disposizioni che descrivono le condotte penalmente rilevanti e le relative sanzioni;
ii. Parte II dedicata alla Normativa tecnica per l’edilizia – Capo II, titolato ‘Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica’, ove nella Sezione III sono collocate le norme penali;
iii. Parte II dedicata alla Normativa tecnica per l’edilizia – Capo IV, titolato ‘Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche’, ove nella Sezione III si tratta della ‘Repressione delle violazioni’.
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