Il subappalto
Il subappalto è il contratto che determina l’ingresso nel rapporto negoziale originario di soggetti terzi e rientra nella categoria di quei contratti in grado di incrementare l’insieme di fattori produttivi coinvolti in un determinato processo.
Il subappalto nel codice degli appalti
L’articolo 105 del D.Lgs. n. 105/2016 (nuovo Codice degli Appalti), nel disciplinare il subappalto, prevede:
- che l’eventuale subappalto non può superare il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto;
- che l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
- che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e dimostri la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80;
- all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture che si intendono subappaltare
Il contratto di subappalto, stipulato tra l’appaltatore e il subappaltatore, è un contratto tra privati che non determina alcun coinvolgimento diretto del subappaltatore con la stazione appaltante. Tale contratto mantiene un elevato grado di autonomia rispetto al contratto di appalto stipulato dall’esecutore.
Cos’è il subappalto libero?
Dal 1° novembre 2021 viene introdotto il cosiddetto subappalto libero: viene rimosso ogni limite quantitativo; tuttavia le stazioni appaltanti potranno indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell’aggiudicatario in ragione della loro specificità.
Chi autorizza il subappalto?
L’art. 105, comma 18, del codice, impone all’impresa che intende avvalersi del subappalto, di presentare alla stazione appaltante apposita istanza, rispetto alla quale la stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni. Rispetto a tale termine, è previsto un meccanismo di silenzio assenso, visto che una volta trascorso, l’autorizzazione si intende concessa.
Il termine di trenta giorni è ridotto della metà in presenza di subappalti di importo inferiore al 2 % dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro.
L’autorizzazione assume nel sistema dei subappalti dei lavori pubblici una importanza notevole, in grado di produrre rilevanti conseguenze di ordine giuridico.
Oltre a conseguente di carattere penale, la mancata autorizzazione produce anche rilevanti conseguenze sotto il profilo civilistico.
Infatti, è opportuno sottolineare come la norma che prevede l’autorizzazione ha una evidente natura imperativa che, in caso di inottemperanza, è in grado di determinare la nullità assoluta del contratto di subappalto, facendo venir meno ex tunc (retroattivamente) ogni rapporto giuridico tra subappaltatore e appaltatore.
Proseguendo nell’indagine, ai sensi dell’art. 105 comma 19 del D.Lgs. 50/16, “L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.”
Tale riferimento normativo indica il divieto del c.d. subappalto a cascata, ed assume carattere perentorio anche per impedire una eccessiva spersonalizzazione del rapporto giuridico costituito dal contratto di appalto.
Attività che non costituiscono subappalto
Ai sensi dell’articolo 105, comma 2 del Codice, non costituisce subappalto un’attività di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia inferiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare.
Non sono altresì da configurare come subappalto, ai sensi del successivo comma 3:
- a) l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l’affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
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