Edilizia e Urbanistica

Superbonus, guida agli incentivi per la ricostruzione post Sisma Italia Centrale

L'Agenzia delle Entrate aggiorna il vademecum con le indicazioni operative per l’uso combinato di Superbonus e altri incentivi fiscali fino al 2025, per gli interventi di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma del 2016/2017
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Superbonus, guida agli incentivi per la ricostruzione post Sisma Italia Centrale

Le indicazioni operative per l’uso combinato del Superbonus e degli altri incentivi fiscali per la ricostruzione degli edifici privati in tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008, dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza, contenute in una specifica guida dell’Agenzia delle Entrate, mantengono la loro validità.

Infatti, le modifiche introdotte in materia di Superbonus dalla legge n. 17 del 22 febbraio 2024, di conversione del decreto-legge n. 212 del 29 dicembre 2023 sulle “Agevolazioni fiscali in edilizia”, non incidono sulla possibilità di cumulare il contributo per la ricostruzione post sisma con il Superbonus 110%, per la riparazione degli immobili danneggiati da eventi sismici, fino al 31 dicembre 2025.

Anche la possibilità di continuare a beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito di imposta rimane invariata per gli interventi di ricostruzione post sisma fino al 31 dicembre 2025, oltre agli importi che eccedono i contributi previsti per la ricostruzione.  

Occorre invece tener presente che la legge n. 17/2024 estende il divieto di cessione del credito o dello sconto in fattura anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo.

Sommario

Il concorso tra il contributo per il sisma e le agevolazioni fiscali

Per fruire del Superbonus, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti, come evidenzia l’Agenzia delle Entrate nella guida aggiornata per la ricostruzione post sisma 2016-2017, il contribuente deve acquisire l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico.

In particolare, è necessario, richiedere, sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto:

  • per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
  • per gli interventi antisismici, l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell’efficacia degli interventi. L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.

Ricostruzione post sisma e Superbonus, in caso di istanze successive al 1° gennaio 2023 cosa deve fare il professionista incaricato?

Dalla guida aggiornata per la ricostruzione post sisma 2016, risulta che per le istanze presentate a partire dal 1° gennaio 2023 attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal Commissario straordinario per la presentazione delle istanze di contributo, deve essere presentato un unico titolo edilizio, un unico progetto e un unico computo metrico, nell’ambito del quale vanno distintamente indicate le spese ammesse al contributo e quelle eccedenti (rimaste a carico del contribuente) ammesse al Superbonus.

Pertanto, il professionista incaricato alla presentazione dell’istanza relativa al contributo per la riparazione o ricostruzione dell’edificio danneggiato dal sisma depositerà, utilizzando la piattaforma informatica, un unico progetto presso gli enti preposti (uffici speciali della ricostruzione e Comuni territorialmente competenti), corredandolo di tutta la documentazione richiesta dalle rispettive norme di riferimento e dichiarando di voler fruire del Superbonus per la parte eccedente il contributo concesso dall’ufficio ricostruzione.

Per la concessione dei contributi per la ricostruzione è necessario presentare la Scia edilizia, il Permesso di costruire o il titolo unico, nel caso di concorrenza del contributo per la ricostruzione con il Superbonus, mentre ai fini di tale detrazione non è necessario presentare la Cila.

Tale disposizione si applica anche al caso di varianti presentate per l’accesso alle agevolazioni fiscali successivamente alla presentazione dell’istanza di concessione o dopo la concessione contributiva medesima.

Nell’attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati ammesse al Superbonus, occorre far riferimento al prezzario del cratere adottato per la verifica sui costi per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma, oppure, in alternativa, ai prezzari regionali di riferimento vigenti.

Aspetti procedurali disciplinati dal testo unico della ricostruzione privata

Per la richiesta dei contributi per la ricostruzione, il contratto di appalto, con l’indicazione di una percentuale di ribasso unica da applicare indistintamente a tutte le lavorazioni, deve essere stipulato con un solo operatore economico, in forma singola oppure associata temporaneamente con altri operatori (Ati), con previsione di subappaltare alcune lavorazioni nei limiti stabiliti dal Testo unico della ricostruzione privata.

Non è consentita la stipula di contratti contemporanei sul medesimo cantiere per l’esecuzione di opere finanziate con risorse differenti.

Per la concessione dei contributi per la ricostruzione le imprese appaltatrici e subappaltatrici devono essere iscritte all’Anagrafe antimafia ed essere in possesso di idonea qualificazione;
si applica ai subappalti della ricostruzione privata la disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici.

Ricostruzione post sisma e Superbonus: la rendicontazione e la fatturazione

La detrazione spetta anche per alcune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Si tratta, in particolare:

  • delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (per esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione);
  • degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (per esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).

La detrazione si applica, nei limiti previsti per ciascun intervento, anche alle spese sostenute per gli interventi di “completamento” dell’intervento “complessivamente” considerato che, in assenza della predetta correlazione, non sarebbero, invece, agevolabili.

E’ irrilevante l’eventuale circostanza che il contributo sia erogato con riferimento alle spese sostenute per l’intervento “principale” in quanto sono ammesse al Superbonus le spese di completamento rimaste effettivamente a carico del contribuente.

Rimane l’obbligo, in carico al professionista, di produrre in visione al competente ufficio speciale per la ricostruzione anche le fatture non liquidate ai sensi delle ordinanze commissariali, così come previsto nella disciplina relativa al sisma 2016.

E’ necessario che il contribuente sia in possesso di idonea documentazione che attesti la riconducibilità delle spese sostenute agli interventi agevolabili, rilasciata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali.

Sono detraibili nella misura del 110%, nei limiti previsti per ciascun intervento, anche le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni.

Il Superbonus per i lavori in corso d’opera: cosa indica la guida aggiornata per la ricostruzione ?

E’ possibile detrarre anche le spese sostenute dal 1° luglio 2020 relative a interventi in corso d’opera, anche realizzati mediante eventuali varianti progettuali, fermo restando l’obbligo di rispettare ogni altro adempimento richiesto.

Il Superbonus spetta per i costi sostenuti in eccedenza rispetto al contributo rientranti nel progetto approvato dal Comune.

Qualora per i lavori in corso al 1° luglio 2020 sia stata presentata la richiesta di contributi per la riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma ma non anche l’asseverazione, ai fini del Sismabonus o del Superbonus, il deposito della stessa asseverazione deve essere effettuato tempestivamente. Il deposito dell’asseverazione può avvenire, quindi, contestualmente alla presentazione di eventuali varianti o, comunque, come documentazione integrativa nel corso dei lavori.

Qualora l’asseverazione non dovesse essere tempestivamente depositata, con la variante ove richiesta, sarà comunque possibile comunicarla tardivamente ricorrendo all’istituto della remissione in bonis per sanare l’omessa presentazione dell’asseverazione di riduzione del rischio sismico.

La conformità urbanistica nella ricostruzione post sisma

Per i casi di “ristrutturazione edilizia” degli immobili vincolati o di quelli ubicati nei centri storici (per i quali è previsto il mantenimento della sagoma, dei prospetti, eccetera), il comma 6 dell’articolo 10 del decreto legge n. 76/2020 ha espressamente escluso l’“obbligo di speciali autorizzazioni”, “anche con riferimento alle modifiche dei prospetti”. Pertanto, non si applicano le norme del Testo unico dell’edilizia (Dpr n. 380/2001), anche per quanto concerne le ristrutturazioni edilizie nei centri storici.

Per quanto concerne gli ulteriori profili urbanistici, si applicano le disposizioni previste dall’ordinanza commissariale n. 107/2020 e, per le istanze presentate dopo il 1 gennaio 2023, dal Testo unico della ricostruzione privata.

Ricostruzione post sisma e Superbonus: i tempi di conclusione dei lavori

Qualora, oltre al contributo per la ricostruzione per interventi di riparazione o demolizione e ricostruzione su edifici danneggiati con danni lievi, si intenda fruire anche del Superbonus spettante per gli interventi di efficienza energetica “trainanti” e “trainati”, i tempi previsti per la conclusione dei lavori, ai fini della concessione del contributo, sono prorogati di ulteriori sei mesi rispetto ai tempi individuati dalle stesse ordinanze commissariali.

L’art. 49 comma 3 del Testo unico della ricostruzione privata stabilisce che: “Il termine di esecuzione dei lavori è ugualmente prorogato di sei mesi nel caso di edifici con livello operativo L0 sui quali si eseguano interventi di rafforzamento locale, qualora vengano realizzati ulteriori interventi volti a ridurre la vulnerabilità sismica”.

Tale disposizione può applicarsi anche alle istanze presentate prima dell’entrata in vigore del Testo unico.

Qualora invece su edifici danneggiati con danni lievi siano realizzati interventi antisismici ammessi al Superbonus che prevedono interventi di miglioramento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, il termine di ultimazione dei lavori, ai fini della concessione del contributo per la ricostruzione, è quello previsto dalle Ordinanze commissariali (n. 108/2020, n. 111/2020) e dal Testo unico della ricostruzione privata per gli interventi su edifici con danni gravi.

Interventi unitari

Si intende per “intervento unitario” un intervento edilizio che riguarda due o più edifici contigui e/o strutturalmente interconnessi, caratterizzato dalla redazione di un unico progetto e dall’affidamento dell’esecuzione dei lavori ad un’unica impresa appaltatrice.

Ogni singolo edificio che è oggetto di un intervento unitario può, a sua volta, essere costituito da più unità immobiliari. Gli edifici oggetto di intervento unitario sono riparati o ricostruiti mediante un unico progetto; anche il contributo per l’intervento edilizio è unico e stabilito per l’intero aggregato ancorché individuato sulla base delle singole unità immobiliari che lo compongono.

I proprietari delle unità strutturali (edifici) oggetto di intervento unitario si costituiscono in consorzio, laddove necessario ed esplicitamente richiesto dalla normativa sulla ricostruzione.

Ricostruzione post sisma e Superbonus rafforzato 

Il limite di spesa ammesso al Superbonus è aumentato del 50% per interventi di efficienza energetica o antisismici, (cd. “Superbonus rafforzato”) nel caso di interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni:

  • di cui agli elenchi allegati al decreto legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, e di cui al decreto legge n. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2009, nonché nei Comuni fuori cratere per gli edifici per i quali sia stata redatta una scheda “AeDes” (Agibilità e danno nell’emergenza sismica) dalla quale emerga la connessione tra il danno che ha causato l’inagibilità dell’edificio medesimo e l’evento sismico successivamente all’arco temporale previsto dalla norma ovvero per i quali il rilievo del danno sia stato eseguito secondo le modalità di cui all’art. 5 del Testo unico della ricostruzione;
  • interessati dagli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008, nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Ai fini dell’applicazione del Superbonus rafforzato è sufficiente, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta, che sia stato dichiarato lo stato di emergenza a nulla rilevando l’eventuale mancata proroga dello stesso.

La detrazione così rafforzata è alternativa al contributo previsto per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma ed opera per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. Nella sostanza, l’intervento è soggetto alla disciplina ordinaria per l’accesso al Superbonus, anziché a quella per la ricostruzione.

Se si intende fruire del Superbonus rafforzato, il professionista è obbligato a trasmettere, attraverso la piattaforma messa a disposizione dalla Struttura commissariale, al Commissario Straordinario, la dichiarazione del proprietario dell’edificio, di rinuncia ai contributi per la ricostruzione. Questa dichiarazione costituisce condizione essenziale per usufruire delle agevolazioni fiscali.

E’ possibile trasmettere all’USR da parte del soggetto legittimato, la revoca della dichiarazione di rinuncia al contributo in favore dell’agevolazione fiscale cd Superbonus rafforzato. Con riferimento ai danni lievi, tale comunicazione potrà avvenire tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da trasmettere entro 150 giorni a decorrere dal 30 maggio 2023.

La Nota del Commissario Straordinario

Il 9 gennaio 2024, Guido Castelli, Commissario straordinario alla Riparazione e alla Ricostruzione sisma 2016, ha diffuso una “Nota tecnica” in cui chiarisce che “Il decreto-legge n. 212/2023, dedicato al Superbonus 110% non contiene né modifiche né limitazioni rispetto al diritto al diritto di cumulare, fino al 31 dicembre 2025, il contributo sisma con il superbonus per la riparazione degli immobili danneggiati da sisma”.

Pertanto, il testo vigente del comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge 11/2023 rimane il seguente: “Le disposizioni di cui al comma 1 [che vietano l’esercizio delle opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura] non si applicano agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici […] nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza […], situati nei territori della regione Marche”.

Potranno continuare a beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito di imposta tutti coloro che entro il 31 dicembre 2025 sosterranno spese, relative a qualsiasi intervento di ricostruzione post sismica di edifici danneggiati e resi inagibili nei comuni per i quali sia stato dichiarato lo stato d’emergenza a far data dal 1° aprile 2009, riguardanti gli importi eccedenti il contributo previsto per la ricostruzione (ecobonus e e/o sismabonus) ovvero nel caso di applicazione del cd. “superbonus rafforzato”, alternativo al contributo per la ricostruzione.

Il decreto-legge n. 39/2024: cosa è cambiato per la ricostruzione post sisma con Superbonus?

Il decreto-legge n. 39 del 29 marzo 2024, convertito dalla legge n. 67 del 23 maggio 2024, esclude dal divieto di sconto in fattura e cessione del credito gli immobili danneggiati dai terremoti di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, nel limite di 400 milioni di euro per l’anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009. La vigilanza sul rispetto del limite di spesa è affidata al Commissario straordinario.

Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110%, nonché per immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, situati nei territori della regione Marche, la deroga prevede l’applicazione delle disposizioni previgenti più favorevoli, in caso di spese sostenute in relazione a interventi per i quali, entro il 29 marzo 2024:

  • risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), in caso di lavori per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, effettuati non da condomini;
  • risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la stessa Cila, in caso di lavori per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, effettuati da condomini;
  • risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, in caso di lavori per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, in caso di demolizione e ricostruzione di edifici;
  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi non riguardano l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico;
  • siano già iniziati i lavori, oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi non riguardano l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e per quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Gli ulteriori incentivi fiscali

Le detrazioni spettanti a fronte di interventi edilizi sono calcolate sulle spese eccedenti il contributo previsto per la ricostruzione. E’ possibile fruire dei seguenti incentivi:

a) eco bonus;
b) interventi di recupero del patrimonio edilizio;
c) sisma bonus;
d) sisma bonus acquisti;
e) interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, e abbattimento delle barriere architettoniche
f) ogni altro incentivo fiscale applicabile ai sensi della legislazione vigente (solo per interventi su edifici con destinazione abitativa).

Il decreto-legge n. 39 del 29 marzo 2024, convertito dalla legge n. 67 del 23 maggio 2024, istituisce un fondo da 35 milioni di euro per il 2025 destinato agli interventi di riqualificazione energetica e strutturale su immobili danneggiati da eventi sismici dal primo aprile 2009 come Emilia-Romagna, Ischia, Molise, Calabria e Basilicata nel 2025.

Per accedere a tali contributi si deve presentare un’istanza per via telematica ai Commissari straordinari o delegati incaricati per gli interventi di ristrutturazione per il territorio. I contributi verranno erogati in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze e saranno concessi nel limite delle risorse loro assegnate, fino a esaurimento delle stesse.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze stabilisce il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell’istanza e le modalità applicative dell’intervento, incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.

La guida è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

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