Edilizia e Urbanistica

Il capitolato speciale d’appalto

Più dettagliato di quello generale, il capitolato speciale d’appalto varia in base all’oggetto dell’intervento e ai lavori da realizzare, definendo requisiti e qualità delle opere da realizzare
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Il capitolato speciale d’appalto

Il Capitolato speciale d’appalto definisce requisiti e qualità delle opere che devono essere realizzate, con focus sulle caratteristiche dei materiali impiegati e sulle modalità di esecuzione dei lavori.

Ecco una guida dettagliata sul tema, ma soprattutto aggiornata sulla base delle norme applicabili ai contratti stipulati nei diversi periodi di vigenza: dal decreto ministeriale n. 145/2000, D.Lgs. n. 50/2016 (vecchio Codice dei contratti pubblici), al D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice appalti).

Si troverà infatti un nuovo paragrafo che descrive il capitolato speciale d’appalto nel nuovo Codice.

Sommario

Il Capitolato d’appalto (D.M n. 145/2000)

Il Capitolato d’appalto è un documento tecnico, generalmente allegato a un contratto di appalto, che serve a definire le regole del rapporto tra il committente e l’appaltatore e descrive in maniera dettagliata tutti i bisogni a cui l’opera, il servizio o la fornitura prestata dall’appaltatore deve rispondere.

Il Capitolato generale d’appalto disciplina le condizioni più importanti ed i rapporti contrattuali tra la stazione appaltante e l’appaltatore; il suo contenuto è definito dal D.M. n.145 del 19 aprile 2000 (Gu n. 131 del 7 giugno 2000), che regolamenta i rapporti tra le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti affidatari di lavori pubblici, e comprende:

  • il dettaglio delle opere
  • le modalità realizzative
  • i materiali che dovranno essere utilizzati
  • i requisiti per la corretta esecuzione
  • un riferimento economico per ciascuna delle categorie individuate.

Le disposizioni del capitolato devono essere espressamente richiamate nel contratto di appalto; esse si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di contratto o di Capitolato speciale, ove non diversamente disposto dalla legge.

Il Capitolato generale d’appalto è composto dai seguenti 14 articoli:

  • Domicilio dell’appaltatore
  • Indicazione delle persone che possono riscuotere
  • Condotta dei lavori da parte dell’appaltatore
  • Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell’appaltatore
  • Disciplina e buon ordine dei cantieri
  • Spese di contratto, di registro ed accessorie
  • Provvista dei materiali
  • Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto
  • Difetti di costruzione
  • Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori
  • Durata giornaliera dei lavori
  • Proprietà degli oggetti trovati
  • Proprietà dei materiali di demolizione

Il Capitolato speciale d’appalto

Il Capitolato speciale d’appalto definisce requisiti e qualità delle opere che devono essere realizzate, con particolare attenzione alle caratteristiche dei materiali impiegati e alle modalità di esecuzione dei lavori. Più dettagliato di quello generale, il capitolato speciale d’appalto varia in base all’oggetto dell’intervento e ai lavori da realizzare.

Il Capitolato speciale d’appalto può essere suddiviso in due parti, l’una contenente la descrizione delle lavorazioni e l’altra la specificazione delle prescrizioni tecniche; esso illustra in dettaglio:

a) nella prima parte “amministrativa”, la descrizione delle lavorazioni e di tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell’oggetto dell’appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;

b) nella seconda parte “tecnica”, la specificazione delle prescrizioni tecniche, con le modalità di esecuzione (a corpo, a misura o in economia) e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell’intervento, l’ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l’impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all’omologazione e all’esito di prove di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.

Nel caso in cui il progetto preveda l’impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all’omologazione e all’esito di prove di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.

A tal fine il capitolato suddivide tutte le lavorazioni previste in tre classi di importanza: critica, importante, comune. Appartengono alla classe:

a) critica: le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti correlabili, anche indirettamente, con la sicurezza delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell’intervento;

b) importante: le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti correlabili, anche indirettamente, con la regolarità delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell’intervento ovvero qualora siano di onerosa sostituibilità o di rilevante costo;

c) comune: tutti i componenti e i materiali non compresi nelle classi precedenti.

La classe di importanza è tenuta in considerazione:

a) nell’approvvigionamento dei materiali da parte dell’aggiudicatario e quindi dei criteri di qualifica dei propri fornitori;

b) nella identificazione e rintracciabilità dei materiali;

c) nella valutazione delle non conformità.

Per gli interventi il cui corrispettivo previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo previsto a corpo e a misura, il capitolato speciale d’appalto indica, per ogni gruppo delle lavorazioni complessive dell’intervento ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all’ammontare complessivo dell’intervento.

Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico-estimativo.

Al fine del pagamento in corso d’opera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali.

I pagamenti in corso d’opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali cos definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

Per gli interventi il cui corrispettivo previsto a misura, il capitolato speciale d’appalto precisa l’importo di ciascuno dei gruppi delle lavorazioni complessive dell’opera o del lavoro ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico-estimativo.

Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal direttore dei lavori, il capitolato speciale definisce la verifica dell’incidenza delle eventuali variazioni desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei.

Per i lavori il cui corrispettivo in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità.

Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l’indicazione dell’importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d’asta.

Programma esecutivo

Il capitolato speciale d’appalto prescrive l’obbligo per l’impresa di presentare, prima dell’inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

E’ in facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d’appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.

Quando redigere il capitolato speciale d’appalto

I Capitolati speciali d’appalto sono obbligatori nell’ambito degli appalti pubblici, ma non di quelli privati, tuttavia rappresentano un vantaggio per il committente anche in caso di lavori privati. Con la presenza di un Capitolato infatti, il committente è maggiormente tutelato giuridicamente nel corso dell’intero appalto.

Il Capitolato Speciale deve essere compilato dal progettista dell’opera ed è variabile in base all’oggetto dell’intervento e quindi dei lavori da realizzare. Si possono, ad esempio, avere capitolati speciali per lavori edili in genere, per lavori di restauro, per la realizzazione di strade, per l’esecuzione di impianti, e così via.

Il documento risulta indispensabile per garantire al committente che i lavori eseguiti dall’impresa saranno portati a termine a perfetta regola d’arte e nei tempi prestabiliti, e per tutelarsi in giudizio nel caso in cui insorgano eventuali controversie.

Per questo motivo, per il committente è sempre consigliabile richiederne la sottoscrizione, soprattutto se si devono affidare lavori per l’esecuzione di un intervento di una certa mole. 

Nei lavori più modesti, come quelli di ristrutturazione interna, è di solito omesso, ma è consigliabile per scongiurare imprevisti e controversie. 

Per il professionista tecnico è invece importante informare correttamente il committente dell’utilità della redazione di questo documento. Per l’Impresa offrire al committente la redazione di un Capitolato Speciale può essere segno di serietà e professionalità.

Schema-tipo di un Capitolato Speciale d’appalto

  • Oggetto e ammontare dell’appalto
  • Stima dei costi di realizzazione
  • Caratteristiche tecniche delle opere
  • Specifiche amministrative
  • Tempi di realizzazione ed eventuali penali.

Al Capitolato sono allegati i seguenti documenti:

  • Progetto esecutivo delle opere da realizzare
  • Computo metrico dei lavori
  • Contratto di appalto
  • Elenco dei prezzi unitari da applicare in caso di eventuali lavori in variante rispetto al progetto originario.

Affinché un Capitolato sia valido, deve essere firmato da entrambi i contraenti, su tutte le pagine.

Lo schema di contratto e il capitolato speciale d’appalto (D.Lgs. n. 50/2016)

Nello schema di contratto delineato nel Titolo IV – Esecuzione della Parte II – Contratti di appalto per lavori servizi e forniture del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, sono disciplinati solo alcuni aspetti esecutivi, di cui tener presente nel capitolato speciale; in sintesi:

Art. 100 – Requisiti di esecuzione dell’appalto
Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l’esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisate nel bando di gara, o nell’invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d’oneri. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali e ambientali.

Art. 101 – Soggetti delle stazioni appaltanti
La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell’esecuzione, si avvale del direttore dell’esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Art. 102 – Collaudo
I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Art. 103 – Garanzie definitive
L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture.

Art. 104 – Garanzie per l’esecuzione di lavori di particolare valore
Per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando o dall’avviso di gara, per gli appalti di ammontare a base d’asta superiore a 100 milioni di euro, il soggetto aggiudicatario presenta sotto forma di cauzione o di fideiussione in luogo della garanzia definitiva, una garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, denominata “garanzia di buon adempimento” e una garanzia di conclusione dell’opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici, denominata “garanzia per la risoluzione”.

Art. 105Subappalto
I soggetti affidatari dei contratti pubblici possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione.

Art. 106 – Modifica di contratti durante il periodo di efficacia
Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende.

Art. 107 – Sospensione
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Art. 108 – Risoluzione
Il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Art. 109 – Recesso
La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Art. 110 – Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione
Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ovvero di recesso dal contratto, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

Art. 111 – Controllo tecnico, contabile e amministrativo
Il direttore dell’esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento e provvede anche con l’ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell’appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell’esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

Art. 112 – Appalti e concessioni riservati
Le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l’esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

Art. 113 – Incentivi per funzioni tecniche
Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell’esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

Art. 113-bis – Termini per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti
I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Altri importanti aspetti, secondo le indicazioni delle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) sulla direzione dei lavori e del decreto correttivo al Codice dei contratti, devono essere previsti nel contratto o nel capitolato speciale d’appalto:

a) nel capitolato speciale:

  • la consegna dei lavori parziale o totale: termini e modalità indicate dalla stazione appaltante e conseguenze per il direttore dei lavori in caso di sospensione o ritardata consegna (punto 6.2.1. Linee guida Anac);
  • l’accettazione dei materiali (punto 7.1. Linee guida Anac);
  • gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie previste specificatamente (art. 111, comma 1-bis, Codice dei contratti; punto 7.1.3. Linee guida Anac);
  • i termini di denuncia per danni causati da forza maggiore alle opere o alle provviste (punto 7.5.2. Linee guida Anac);
  • le procedure in caso di presa in consegna anticipata dei lavori.

b) nel contratto d’appalto:

  • la quantificazione del danno in caso di sospensioni illegittime dei lavori (art. 107, comma 6, Codice dei contratti; punto 7.4.2. Linee guida Anac);
  • la revisione prezzi (art. 106, comma 1, lett. a) Codice dei contratti);
  • le penali per ritardata ultimazione (art. 113-bis, comma 2, Codice dei contratti);
  • gli interessi per ritardato pagamento delle rate d’acconto;
  • i sinistri alle persone e i danni.

Per lavori di una certa entità viene allegato l’elenco prezzi unitari, un documento dove sono specificati tutti i prezzi dei materiali e delle lavorazioni, al fine di poter valutare precisamente i lavori. Altro documento allegato al capitolato d’appalto è il computo metrico, che racchiude tutte le misure delle lavorazioni da eseguire.

Contabilizzazione dei lavori a misura

Nella contabilizzazione a misura, il prezzo unitario di ogni singola lavorazione è moltiplicato per la misura effettiva eseguita. Eventuali lavorazioni non previste in progetto possono essere valutate mediante l’applicazione dei costi presenti nell’elenco prezzi elementari.

Per gli appalti pubblici i prezzi unitari sono desunti dai rispettivi Tariffari Regionali, costantemente aggiornati, per la realizzazione di infrastrutture pubbliche. 

Per le lavorazioni private, invece, i prezzi sono ottenuti applicando i costi di mercato relativi alla zona di intervento, alle dimensioni e alla complessità delle lavorazioni da eseguire. In questi casi, l’esperienza del tecnico che redige il computo metrico estimativo dei lavori da eseguire, risulta fondamentale per la valutazione dei lavori da realizzare.

Contabilizzazione a corpo

Viene solitamente utilizzata quando le lavorazioni sono difficili da assoggettare a costi unitari ben definiti, oppure, quando si dà all’opera da realizzare un prezzo chiuso per la realizzazione delle lavorazioni del progetto. 

La contabilizzazione avviene per percentuali di avanzamento delle singole lavorazioni, fino a raggiungere il 100% a lavorazione ultimata;

Contabilizzazione in economia

Metodo meno usato rispetto alle precedenti modalità, si basa sulla valutazione dei materiali utilizzati e della manodopera necessaria per realizzare una determinata lavorazione. 

Da precisare che in un appalto possono essere usati tutti i tipi di contabilizzazione previsti, specialmente nella realizzazione di progetti complessi dove intervengono diverse tipologie di lavorazioni.

Le modifiche apportate alla disciplina del capitolato speciale d’appalto dal decreto “Sblocca cantieri” 

Il capitolato speciale d’appalto cambia con il Decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019 “Sblocca cantieri”, approvato in via definitiva dal Governo il 18 aprile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.92 del 18 aprile e immediatamente in vigore.

Le principali novità apportate al codice appalti dal D.L. 32/2019:

Criteri di aggiudicazione al minor prezzo e offerta economicamente più vantaggiosa

Gli appalti di lavori, che sono al di sotto delle soglie comunitarie, sono aggiudicati sulla base del criterio del minor prezzo. Rimane, previa motivazione, la possibilità di aggiudicazione sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

I contratti e i servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevoli contenuti tecnologici/innovativi devono essere aggiudicati esclusivamente sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Anche ì servizi di ingegneria e di architettura, di importo pari o superiore a 40.000 euro, continuano ad essere aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Affidamento diretto dei lavori

E’ cancellata la deroga al Codice dei contratti introdotta dall’ultima Legge di Bilancio e valida fino al 31 dicembre 2019; in particolare sono cancellate:

  • le procedure all’affidamento diretto di lavori, previa consultazione di tre operatori, per importi compresi tra 40.000 e 150.000;
  • la procedura negoziata, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, per lavori da 150mila a 350mila euro.

L’annullamento della deroga si applica alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Procedura negoziata e procedura aperta

Per le gare di lavori è possibile far ricorso alla procedura negoziata fino alla soglia di 200.000 euro e il numero di operatori da invitare scende a 3. Per le gare di lavori sopra tale soglia e fino alle soglie comunitarie la scelta del contraente deve essere effettuata con una gara a procedura aperta.

Anticipazione del 20 per cento

L’anticipazione all’appaltatore del 20 per cento del valore del contratto di appalto viene estesa a tutte le prestazioni.

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria possono essere affidati sulla base del progetto definitivo completo di piano di sicurezza e di coordinamento e dei costi della sicurezza (non assoggettabili a ribasso).

E’ invece richiesta la progettazione esecutiva per i lavori di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti.

Documento di fattibilità delle alternative progettuali

E’ il documento per l’espletamento del dibattito pubblico, per i concorsi di progettazione e di idee, che precede il progetto di fattibilità. Obbligatorio per lavori d’importo superiore alla soglia comunitaria può essere richiesto dalla Stazione Appaltante anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

Incentivo alla progettazione

Il comma z), 2), aa) dell’articolo 1 del D.L. modifica l’art. 113 del Codice appalti precisando le attività incluse ed escluse dall’incentivo per la progettazione in house. Vengono incluse nell’incentivo le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e di verifica preventiva della progettazione.

Sono escluse le attività di pianificazione della spesa per investimenti, di predisposizione delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti.

Decade l’obbligo di pubblicazione dei provvedimenti di esclusione e ammissione

Non è più obbligatorio la pubblicazione dei provvedimenti di esclusioni dalle procedure di affidamento e di ammissioni, derivati dall’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione o di sussistenza dei requisiti economico finanziari e tecnico professionali.

Documento di gara unico europeo (Dgue)

In alternativa al Documento di gara unico europeo, i soggetti che gestiscono mercati elettronici o sistemi dinamici di acquisizione per lavori, servizi e forniture, possono predisporre dei formulari standard attraverso i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti (articolo 80 del Codice)

Centrali di committenza

Per i comuni non capoluogo di provincia viene meno l’obbligo di associarsi in centrali di committenza o di ricorrere a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati o unioni di comuni.

Appalto integrato

Il divieto di appalto integrato non si applica per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall’organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi dall’approvazione dei predetti progetti.

Commissari di gara

La Stazione Appaltante, in caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di iscritti nella sezione ordinaria dell’Albo nazionale dei commissari di gara, la commissione che deve effettuare la scelta del soggetto affidatario sia nominata, anche solo parzialmente, tenendo conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze.

Cause di esclusione per il mancato pagamento di imposte, tasse e contributi

Con una modifica all’articolo 80 del Codice Appalti sui motivi di esclusione, si stabilisce che un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati.

Abolito il tetto del 30% per il punteggio nelle offerte economicamente più vantaggiose

Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa decade il tetto del 30% da attribuire al punteggio economico.

Nuovi e vecchi limiti per il sub appalto

La soglia entro cui poter ricorrere al subappalto sale dal 30 al 50 per cento dell’importo complessivo del contratto. Mentre resta fissata al 30% per le opere super specialistiche previste dal Dm 248/16.

Infine, è stato abolito l’albo dei direttori dei lavori e dei collaudatori istituito per i lavori aggiudicati con la formula del contraente generale.

Capitolato speciale d’appalto nel nuovo Codice (D.Lgs. n. 36/2023)

Il nuovo codice degli appalti e dei contratti pubblici (dlgs. n. 36 del 31 marzo 2023) definisce il capitolato speciale d’appalto il documento che “definisce i contenuti del futuro rapporto contrattuale tra l’aggiudicatario e la stazione appaltante” (art. 87 comma 2).

Insieme al disciplinare di gara, il capitolato speciale indica, per gli aspetti di rispettiva competenza, le specifiche tecniche, le etichettature, i rapporti di prova, le certificazioni e altri mezzi di prova, nonché il costo del ciclo di vita secondo quanto stabilito all’allegato II.8.

Struttura

Secondo l’art. 32 dell’allegato I.7 del codice, allo schema di contratto va allegato il capitolato speciale d’appalto, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all’oggetto del singolo contratto, nonché il computo metrico estimativo.

Il capitolato speciale d’appalto è diviso in due parti, l’una contenente la descrizione delle lavorazioni e l’altra la specificazione delle prescrizioni tecniche e delle prestazioni; esso illustra in dettaglio:

a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell’oggetto dell’appalto, anche a integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;

b) nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell’intervento, l’ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l’impiego di componenti prefabbricati, ne sono precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all’omologazione e all’esito di prove di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.

Interventi complessi

Nel caso di interventi complessi – cioè gli appalti aventi a oggetto lavori caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all’utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla necessità di coordinare discipline eterogenee o alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali, e in ogni caso tutti quei lavori per i quali si richieda un elevato livello di conoscenza per mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti, o per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti – il capitolato speciale d’appalto:

  • prevede un piano per i controlli di cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori, al fine di una corretta realizzazione dell’opera e delle sue parti. Il piano dei controlli di cantiere definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale qualitativo e quantitativo dell’intervento;
  • contiene l’obbligo per l’esecutore di redigere il piano di qualità di costruzione e di installazione, da sottoporre all’approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano definisce i criteri di valutazione dei materiali e dei prodotti installati e i criteri di valutazione e risoluzione di eventuali non conformità.

Corrispettivi

A corpo: per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo, ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, lo schema di contratto indica, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all’ammontare complessivo dell’intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. Al fine dei pagamenti in corso d’opera, i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso d’opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

A misura: per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, lo schema di contratto precisa l’importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico estimativo.

Misto: per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità. Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l’indicazione dell’importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d’asta.

Programma esecutivo dettagliato

Il capitolato speciale d’appalto prescrive l’obbligo per l’esecutore di presentare, ai fini della sua approvazione da parte della stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

È facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d’appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.

Contratti di servizi e forniture

Nei contratti di servizi e forniture le modalità dell’attività di direzione, controllo e contabilità demandata al RUP o al direttore dell’esecuzione, se nominato, sono individuate con il capitolato speciale o, in mancanza, con l’allegato II.14 del codice, secondo criteri di trasparenza e semplificazione e prevedono l’uso delle piattaforme digitali.

Il capitolato speciale deve contenere anche la disciplina delle contestazioni in corso di esecuzione, fatta salva l’iscrizione delle riserve (art. 115 del codice).

Giurisprudenza sull’interpretazione dei contratti e sui rapporti tra bando di gara, disciplinare e capitolato speciale d’appalto

Consiglio di Stato n. 2775 del 28 maggio 2014: Limitazione della platea dei concorrenti in base a requisiti di capacità tecnica e finanziaria

La stazione appaltante può introdurre nella lex specialis della gara d’appalto disposizioni che limitano la platea dei concorrenti, al fine di consentire la partecipazione di soggetti particolarmente qualificati, specialmente per ciò che attiene al possesso di requisiti di capacità tecnica e finanziaria, se tale scelta non sia eccessivamente o irragionevolmente limitativa della concorrenza. Siffatta scelta può essere sindacata dal giudice amministrativo in sede di legittimità solo in quanto sia manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata, illogica o contraddittoria.

Il bando di gara e il capitolato speciale assolvono a differenti funzioni in quanto il primo regola, principalmente il procedimento, ed il secondo le complessive condizioni del futuro rapporto contrattuale; ne consegue che il bando costituisce la legge speciale del procedimento le cui clausole vincolano l’Amministrazione, i concorrenti e la commissione di gara.

Il capitolato speciale d’appalto è l’atto in cui trovano composizione i differenti interessi delle parti e in questo senso, risulta finalizzato a definire l’assetto negoziale delle posizioni soggettive espresse dalle parti nel momento successivo all’espletamento della gara. Il capitolato contiene, a titolo meramente esemplificativo, le clausole relative alla disciplina dell’esecuzione dell’oggetto dell’appalto, l’elencazione degli obblighi e dei diritti delle parti con le eventuali sanzioni, le clausole di garanzia, la disciplina delle procedure di pagamento delle prestazioni e le clausole che disciplinano gli sviluppi stessi del contratto.

Corte di Cassazione, sez. I civile, n. 21592 del 13 ottobre 2014: il contratto prevale sul bando di gara e sul capitolato speciale ma non può differirvi in modo sostanziale

Al momento della sottoscrizione del contratto, il capitolato speciale, che costituiva parte integrante del progetto allegato al bando di gara, era stato sostituito con un capitolato del tutto diverso, che poneva a carico dell’impresa oneri precedentemente non contemplati. 

La Corte ha chiarito che una volta conclusa la fase amministrativa preordinata alla scelta del contraente, disciplinata dalle regole dell’evidenza pubblica, il rapporto tra l’appaltatore e l’amministrazione committente è assoggettato esclusivamente alle condizioni risultanti dal contratto sottoscritto dalle parti e dai documenti ad esso allegati, a cui occorre far riferimento ai fini dell’individuazione degli obblighi dell’appaltatore, non potendosi attribuire alcuna rilevanza al bando di gara, il cui contenuto deve ritenersi definitivamente superato per effetti dell’esaurimento della sua funzione.

Nei contratti della Pa conclusi all’esito di procedimenti ad evidenza pubblica, la stipulazione non costituisce una mera riproduzione o ripetizione del negozio già formatosi per effetto dell’aggiudicazione e può quindi introdurre indicazioni integrative, volte a precisare aspetti rilevanti del rapporto.

Il contratto, tuttavia, non può essere modificato in modo sostanziale dopo l’aggiudicazione, tanto nel caso in cui le nuove condizioni siano più favorevoli all’aggiudicatario (e ciò al fine di garantire la par condicio tra i concorrenti), quanto nel caso in cui esse risultino più gravose. Non è possibile, infatti, costringere l’aggiudicatario ad accollarsi oneri non valutati al momento dell’offerta.

In questo caso, l’aggiudicatario ha certamente il diritto di rifiutare le nuove condizioni opposte dall’amministrazione. Nel caso in cui però tali modifiche siano accettate, e dunque l’aggiudicatario provveda alla sottoscrizione del contratto, lo stesso risulta vincolato alle condizioni risultanti dal contratto stipulato.

Consiglio di Stato, sez. V, n. 4441 del 23 settembre 2015: bando, capitolato e disciplinare sono le uniche fonti della procedura di gara

In tema di gare d’appalto le uniche fonti della procedura di gara sono infatti costituite dal bando di gara, dal capitolato e dal disciplinare, unitamente agli eventuali allegati e i chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono né modificarle, né integrarle, né rappresentarne un’inammissibile interpretazione autentica; esse fonti devono essere interpretate e applicate per quello che oggettivamente prescrivono, senza che possano acquisire rilevanza atti interpretativi postumi della stazione appaltante (Consiglio di Stato sez. VI, 15 dicembre 2014, n. 6154; Sez. V, 31 ottobre 2012, n. 5570 e 13 luglio 2010, n. 4526).

Nelle gare solo nelle ipotesi in cui non è ravvisabile un conflitto tra le delucidazioni dalla stessa fornite e il tenore delle clausole chiarite, le relative precisazioni costituiscono una sorta di interpretazione autentica (Consiglio di Stato, sez. IV, 14 aprile 2015, n. 1898), ma esse non possono in nessun caso integrare la lex specialis ed essere vincolanti per la Commissione aggiudicatrice.

Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4684 del 9 ottobre 2015: bando, disciplinare e capitolato speciale costituiscono la kex specialis della gara d’appalto

Per quanto riguarda i rapporti tra le varie fonti che concorrono alla disciplina della gara, premesso che il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto hanno ciascuno una propria autonomia e peculiare funzione nell’economia della procedura (il primo fissando le regole della gara, il secondo disciplinando il procedimento di gara ed il terzo integrando eventualmente le disposizioni del bando, di norma in relazione agli aspetti tecnici, anche in funzione dell’assumendo vincolo contrattuale), essi costituiscono tutti insieme la lex specialis della gara ed acquistano, così, carattere vincolante nei confronti sia dei concorrenti, sia della stazione appaltante.

Quanto agli eventuali contrasti (interni) tra le singole disposizioni della lex specialis ed alla loro risoluzione, è stato osservato che tra i ricordati atti sussiste nondimeno una gerarchia differenziata con prevalenza del contenuto del bando di gara (Cons. Stato, sez. V, 17 ottobre 2012, n. 5297; 23 giugno 2010, n. 3963), laddove le disposizioni del capitolato speciale possono soltanto integrare, ma non modificare le prime (Cons. Stato, sez. III, 29 aprile 2015, n. 2186; 11 luglio 2013, n. 3735; sez. V, 24 gennaio 2013, n. 439) .

Cassazione Civile, Sez. II n. 23132 del 12 novembre 2015: Il senso letterale è lo strumento di interpretazione fondamentale dei contratti

In tema di interpretazione dei contratti, il criterio del riferimento al senso letterale delle parole adoperate dai contraenti si pone – pure nella ricerca della comune intenzione delle stesse – come strumento di interpretazione fondamentale e prioritario, con la conseguenza che, ove le espressioni adoperate nel contratto siano di chiara e non equivoca significazione, la ricerca della comune volontà è esclusa, rimanendo superata la necessita del ricorso agli ulteriori criteri di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., che svolgono una funzione sussidiaria e complementare.

Consiglio di Stato, Sez. V n. 4109 del 5 ottobre 2016: Discrezionalità della Pa e requisiti opzionali nel capitolato speciale

La stazione appaltante ben avrebbe potuto indicare nel capitolato speciale di gara, quale requisito, l”applicazione del ccnl dei servizi ambientali, ossia quello applicato dalle aziende attive nel campo di gestione integrata dei rifiuti: una simile scelta rientrante nella discrezionalità della Pa, non avrebbe potuto essere censurata, in quanto ritenuta congrua.

Proprio perché rientrante nella discrezionalità della Pa, quest’ultima può disporre liberamente i contenuti dei servizi da affidare mediante gara, quale aspetto caratteristico del merito amministrativo, ed all’interno di queste scelte è rimessa alla stessa stazione appaltante la scelta dei requisiti da richiedere e tra questi non può essere l’applicazione di un determinato contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora una o più tipologie di questi si possano adattare alle prestazioni da affidare all’aggiudicatario.

Tar Venezia n. 1163 del 20 ottobre 2016: L’interpretazione della lex specialis di una gara d’appalto va riferita al senso letterale degli atti

L’interpretazione della lex specialis di una gara d’appalto soggiace, come tutti gli atti amministrativi, alle stesse regole stabilite per i contratti dagli artt. 1362 e ss., tra cui ha carattere preminente quella collegata all’interpretazione letterale, in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo.

L’intento perseguito dall’Amministrazione ed il potere concretamente esercitato sulla base del contenuto complessivo dell’atto (interpretazione sistematica) andranno individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere dal dato letterale.

Con specifico riferimento alle gare pubbliche, si è, inoltre, affermato che, nell’interpretazione delle disposizioni che regolano i presupposti, lo svolgimento e la conclusione della gara – contenute nel bando o nella lettera di invito e nei loro allegati (capitolati, convenzioni, ecc.) e costituenti nel loro insieme, la lex specialis di gara – un corretto rapporto tra la Pa ed il privato, rispettoso dei principi di imparzialità e di buon andamento, nonché del dovere di buona fede delle parti nello svolgimento delle trattative (art. 1337 c.c.), impone di dare una lettura della stessa lex specialis idonea a tutelare l’affidamento degli interessati, interpretandola per ciò che essa dice espressamente e dispensando il concorrente dal ricostruire, con indagini ermeneutiche integrative, ulteriori ed inespressi significati.

Ne segue che, ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità, dovrà essere scelto dall’interprete il significato più favorevole all’ammissione del candidato: se, dunque, la formulazione letterale della lex specialis lascia spazi interpretativi, andrà prescelta l’interpretazione volta a favorire la massima partecipazione alla procedura.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, n. 26336 del 20 dicembre 2016: le norme del capitolato speciale hanno valore solo per i contratti stipulati dallo Stato

In tema di appalto di opere pubbliche, le norme del capitolato generale hanno valore normativo e vincolante solo per i contratti stipulati dallo Stato, e non riguardano quelli stipulati da enti pubblici diversi, i quali – in mancanza di specifica norma di legge – possono legittimamente essere regolamentati sia da un capitolato speciale che contenga, anche solo in parte, una disciplina diversa, sia da una pattuizione derogatoria stipulata dalle parti; è consentito all’ente committente rispettare un termine di adempimento pattuito convenzionalmente nel suo interesse, con conseguente inesistenza della “mora debendi” presupposta dalla norma; la clausola che impegni l’appaltante a pagare la sorte capitale (per stati di avanzamento e saldo finale dei lavori) al momento della effettiva acquisizione dei finanziamenti da parte di un altro ente, non è affetta da nullità.

La L. n. 741 del 10 dicembre 1981, articolo 4, comma 3, (“ratione temporis” applicabile), sancisce la nullità dei patti contrari o in deroga alla disciplina degli interessi per ritardato pagamento, con la conseguenza che gli interessi moratori sono dovuti solo quando l’appaltante, pur avendo ricevuto tempestivamente l’accredito delle somme da parte dell’ente finanziatore, abbia ritardato il versamento nel termine pattuito.

Consiglio di Stato sez. III n. 3328 del 5 luglio 2017: La sottoscrizione del capitolato tecnico è sufficiente ad accettare implicitamente tutte le relative clausole.

La sottoscrizione del capitolato tecnico è sufficiente ad accettare implicitamente tutte le relative clausole. Secondo costante giurisprudenza, non è necessario che un documento sia sottoscritto su ogni pagina.

L’indagine sulla congruità del relativo importo, infatti, va affrontata semmai nella fase della valutazione di anomalia dell’offerta, successiva alla fase di aggiudicazione, che va riferita all’offerta nella sua globalità e non a singole voci separatamente considerate.

Tale giudizio, non ha quindi per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica e, come è noto, costituisce espressione di discrezionalità tecnica, per cui le relative determinazioni sono insuscettibili di censura.

Il regime che regola i requisiti di capacità tecnica, a differenza della capacità economica finanziaria ex art. 41 codice appalti, è improntato a un criterio di assoluta atipicità, senza porre limitazione alcuna alle prestazioni che possono formare oggetto del requisito esperienziale di partecipazione.

Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5968 del 18 ottobre 2018: Il bando prevale sul disciplinare e sul capitolato

La giurisprudenza prevalente accorda un valore preponderante alle disposizioni del bando pubblico, che prevalgono rispetto a quelle degli altri documenti di gara in presenza di antinomie irriducibili.

Tuttavia, nel caso di specie, prevalgono le disposizioni di capitolato e disciplinare, che escludono un obbligo per gli interessati di partecipare a tutti i lotti della gara in questione. Infatti la regola dell’onere dei concorrenti di partecipazione a tutti i lotti di una gara d’appalto risulterebbe in aperta contraddizione con la predisposizione di una gara per lotti funzionali, la cui ratio, è proprio quella di consentire di presentare offerte e permettere il confronto tra di esse in relazione a ciascun lotto.

Consiglio di Stato, Sezione V, n. 4040 del 2 luglio 2018: La violazione della clausola sociale non dà luogo alla nullità del capitolato speciale

L’eventuale violazione di una clausola sociale ex art. 50 d.lgs. 50/2016, non dà luogo alla nullità del capitolato speciale, ma semplicemente alla sua illegittimità, con la conseguente necessità di far valere il vizio attraverso il rimedio impugnatorio.

Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal codice dei contratti (articolo 30, comma 1), ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

Sulla base di questi principi, nel caso di specie il capitolato speciale d’appalto ha impegnato i concorrenti a utilizzare in caso di aggiudicazione gli stessi operatori del precedente affidatario, allo scopo di mantenere i livelli occupazionali e le condizioni contrattuali, per il periodo di durata del servizio, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi fossero armonizzabili con l’ organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico organizzative previste per l’ esecuzione del contratto. Il capitolato ha inoltre previsto l’ applicazione del contratto dei metalmeccanici e la continuità del personale con la conseguente conservazione delle medesime discipline economiche, normative e retributive.

Consiglio di Stato n. 5568 del 28 settembre 2018: Mancato rispetto degli standard tecnico-produttivi o funzionali nel capitolato speciale

L’impugnativa delle ammissioni o delle esclusioni delle offerte tecniche per il mancato rispetto degli standard di natura tecnico-produttiva o funzionale previsti dal Capitolato Speciale di gara non può che essere effettuata, ai sensi dell’art.120, comma 2 bis, ultimo periodo, del c.p.a., con riguardo all’aggiudicazione definitiva.

Consiglio di Stato, Sezione III, n. 7039 del 13 dicembre 2018: Principio di equivalenza delle specifiche tecniche

Il principio di equivalenza riaffermato dall’articolo 68 del D.Lgs. 50/2016 in attuazione del principio comunitario della massima concorrenza, è finalizzato a che la scelta ponderata e fruttuosa del miglior contraente, operata dalla Commissione, non debba comportare ostacoli non giustificati da reali esigenze tecniche.

Il precetto di equivalenza delle specifiche tecniche è un presidio del canone comunitario dell’effettiva concorrenza (come tale vincolante per l’Amministrazione e per il giudice) ed impone che i concorrenti possano sempre dimostrare che la loro proposta ottemperi in maniera equivalente allo standard prestazionale richiesto.

Se è vero che il concorrente che voglia avvalersi del principio di equivalenza, ha l’onere di dimostrare, appunto, l’equivalenza tra i prodotti, non potendo pretendere che di tale accertamento si faccia carico la Commissione di gara, una volta che l’Amministrazione abbia proceduto in tal senso, la successiva scelta tecnico discrezionale può essere inficiata soltanto qualora se ne dimostri l’erroneità..

L’operatore economico che propone soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti non deve più segnalarlo con separata dichiarazione che allega all’offerta (art. 68, comma 6, d.lgs. 163/2006), mentre può dimostrare nell’offerta “con qualsiasi mezzo appropriato che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche” (art. 68, commi 7 e 8, del d.lgs. 50/2016).

Consiglio di Stato, sez. V, n. 2991 dell’8 maggio 2019: Le caratteristiche tecniche definite nella lex specialis diventano vincolanti e immodificabili

Se è indubbio che compete alla stazione appaltante individuare, alla luce delle proprie specifiche esigenze, le caratteristiche tecniche dei beni oggetto della prestazione d’appalto, è parimenti vero che una volta definitele all’interno della lex specialis di gara, le stesse diventano vincolanti ed immodificabili non solo per gli operatori economici che intendano partecipare alla procedura concorrenziale, dovendo ad esse conformare il contenuto delle proprie offerte, ma pure per la stessa stazione appaltante, che non può mutarle in corso di gara, neppure per via interpretativa.

Il principio (espresso dapprima nell’art. 68 del d.lgs. n. 163 del 2006 e quindi dall’art. 68, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016), concepito a tutela della concorrenza, trova applicazione nel senso che qualora siano inserite nella legge di gara delle specifiche tecniche a tal punto dettagliate da poter individuare un dato prodotto in maniera assolutamente precisa (con una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, con riferimento a un marchio o ad un brevetto), per favorire la massima partecipazione deve essere data la possibilità della proposta che ottemperi in maniera equivalente agli stessi requisiti.

Tale principio vincola l’amministrazione solo qualora il bando di gara, il capitolato d’oneri o i documenti complementari dettagliatamente menzionano un marchio, un brevetto o un tipo, un’origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti; tale indicazione deve essere accompagnata già nel bando dall’espressione “o equivalente”.

Indice-tipo di Capitolato Speciale d’Appalto per lavori pubblici
(art. 53, c. 4, terzo periodo, del Codice dei contratti)

PARTE PRIMA – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 Oggetto dell’appalto
Art. 2 Ammontare dell’appalto
Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto
Art. 4 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
Art. 5 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto
Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto
Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
Art. 9 Fallimento dell’appaltatore
Art. 10 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione
Art. 12 Convenzioni europee in materia di valuta e termini

CAPO 3 – TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 13 Consegna e inizio dei lavori
Art. 14 Termini per l’ultimazione dei lavori
Art. 15 Proroghe
Art. 16 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
Art. 17 Sospensioni ordinate dal R.U.P
Art. 18 Penali in caso di ritardo – Premio di accelerazione
Art. 19 Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma
Art. 20 Inderogabilità dei termini di esecuzione
Art. 21 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 22 Anticipazione
Art. 23 Pagamenti in acconto
Art. 24 Pagamenti a saldo
Art. 25 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
Art. 26 Ritardi nel pagamento della rata di saldo
Art. 27 Revisione prezzi
Art. 28 Cessione del contratto e cessione dei crediti

CAPO 5 – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 29 Lavori a misura
Art. 30 Lavoro a corpo
Art. 31 Lavori in economia
Art. 32 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera

CAPO 6 – CAUZIONI E GARANZIE
Art. 33 Cauzione provvisoria
Art. 34 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
Art. 35 Riduzione delle garanzie
Art. 36 Obblighi assicurativi a carico dell’impresa

CAPO 7 – DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 37 Variazione dei lavori
Art. 38 Varianti per errori od omissioni progettuali
Art. 39 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

CAPO 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 40 Norme di sicurezza generali
Art. 41 Sicurezza sul luogo di lavoro
Art. 42 Piano di sicurezza
Art. 43 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
Art. 44 Piano operativo di sicurezza
Art. 45 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

CAPO 9 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 46 Subappalto
Art. 47 Responsabilità in materia di subappalto
Art. 48 Pagamento dei subappaltatori

CAPO 10 – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO
Art. 49 Accordo bonario e transazione
Art. 50 Definizione delle controversie
Art. 51 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
Art. 52 Rescissione del contratto – Esecuzione d’ufficio dei lavori

CAPO 11 – DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 53 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
Art. 54 Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
Art. 55 Presa in consegna dei lavori ultimati

CAPO 12 – NORME FINALI
Art. 56 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
Art. 57 Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
Art. 58 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
Art. 59 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
Art. 60 Custodia del cantiere
Art. 61 Cartello di cantiere
Art. 62 Spese contrattuali, imposte, tasse

PARTE SECONDA – PRESCRIZIONI TECNICHE

ALLEGATI
Tabella A – Categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili
Tabella B – Categorie omogenee dei lavori ai fini della contabilità e delle varianti
Tabella C – Elementi principali della composizione dei lavori
Tabella D – Riepilogo degli elementi principali del contratto
Tabella E – Cartello di cantiere

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