Edilizia e Urbanistica

Bed & Breakfast: norme e regole

I 35mila Bed & Breakfast d’Italia sono classificati come strutture alberghiere e paralberghiere, extralberghiere o a carattere saltuario
Condividi

I Bed & Breakfast (B&B) in Italia, secondo i dati Istat 2023, sono circa 35mila, di cui il 70% è gestito in modo non imprenditoriale, mentre il 30% è gestito professionalmente. La distinzione è indicata dal decreto legislativo n. 79 del 23 maggio 2011Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo“, che cataloga i B&B come strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in modo professionale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi.

Sono classificati tra le strutture alberghiere e paralberghiere (art. 9) se gestiti in forma imprenditoriale; tra quelle extralberghiere (art. 12), se gestiti da privati in forma non imprenditoriale, a carattere saltuario (nei periodi fissati dalle normative regionali) all’interno delle loro abitazioni di residenza, con conduzione esclusivamente familiare, con un numero limitato di camere (da 3 a 6), e un servizio di prima colazione e di cambio di biancheria.

Bed & Breakfast: i requisiti soggettivi

In ogni caso, il titolare del B&B deve dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

  • requisiti morali previsti dall’articolo 11 del regio decreto n. 773 del 1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – Tulps);
  • assenza di pregiudiziali ai sensi del Codice delle leggi antimafia;
  • assenza di condanne ai sensi della legge n. 75 del 20 febbraio 1958 (cd. Legge Merlin);
  • il titolare di un B&B a carattere imprenditoriale deve possedere la Partita IVA.

Bed & Breakfast: i requisiti oggettivi

L’immobile deve essere in regola con i requisiti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza.
Ogni ospite deve poter accedere alla propria camera senza passare dalle camere da letto o tramite i servizi degli altri ospiti. I bagni devono avere attrezzature minime: una doccia, un water, un lavabo, uno specchio con presa di corrente, ad esempio. Se si supera un determinato numero di ospiti è obbligatorio avere un bagno ad uso esclusivo. Ogni camera doppia deve essere grande almeno 14 mq; una singola non meno di 8 mq. Ogni locale deve avere un rilevatore di fumo, di gas combustibili e del monossido di carbonio, e indicazioni chiare per le uscite di emergenza.

Gli estintori portatili d’incendio devono essere posizionati a una frequenza minima di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, e comunque per ogni piano, facilmente accessibili e pienamente visibili, con particolare attenzione alle aree dove il pericolo risulta maggiore.

La prima colazione è sempre compresa, con modalità di somministrazione diverse, secondo le norme locali; solitamente prevede degli ingredienti semplici con prodotti non particolarmente elaborati. I cibi e le bevande devono essere preconfezionati e non manipolati. Se si offrono prodotti fatti in casa, è necessario notificare gli uffici competenti in materia alimentare e ottenere il Manuale di autocontrollo HACCP.

La biancheria deve essere sempre cambiata dopo la partenza di ogni ospite; durante il soggiorno, solitamente a cadenza settimanale o bisettimanale.
Per gli ospiti che si fermano una settimana o più, i letti si possono cambiare durante la loro assenza oppure si possono anche lasciare le lenzuola pulite in casa in modo che gli ospiti possano rifarsi i letti da soli.

Avviare un Bed & Breakfast

L’avvio e l’esercizio delle attività restano soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, ambientali, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché quelle relative all’efficienza energetica e delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.

Per avviare entrambe le tipologie di B&B è necessario presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia) tramite un modulo precompilato da ritirare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap) del Comune di residenza (i costi si aggirano dai 30 ai 150 euro).
Alla Scia vanno allegati i documenti per definire la pratica, differenti da Regione in Regione (ad esempio: planimetria dell’abitazione, contratto di proprietà o di affitto, polizza di assicurazione di responsabilità civile).

La documentazione necessaria solitamente comprende:

  • documento di identità e codice fiscale del titolare,
  • ubicazione della struttura,
  • numero di posti letto e distribuzione,
  • servizi igienici a disposizione degli ospiti,
  • eventuali servizi complementari,
  • periodo di esercizio e chiusura dell’attività.

L’attività può essere iniziata dalla data della presentazione della Scia.

Codice identificativo nazionale (CIN)

La legge n. 191/2023 introduce l’obbligo, per le locazioni con finalità turistiche, le locazioni brevi e le attività turistico-ricettive, di richiedere il codice identificativo nazionale (CIN) assegnato direttamente dal Ministero del Turismo, e di esporre il marchio identificativo (che varia da Regione a Regione) sia all’esterno della struttura sia negli annunci sui media locali e sui siti di prenotazione online.
Nel caso di chiusura dell’esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell’esercizio è tenuto a darne comunicazione all’autorità competente.

I proprietari e gestori sono tenuti alla comunicazione dei dati relativi agli ospiti alle locali autorità di Pubblica Sicurezza entro le 24h dall’arrivo degli ospiti. L’obbligo vige per tutti i soggiorni inferiori ai 30 giorni, al di sopra viene stipulato un contratto registrato. Inoltre, ogni B&B è tenuto a comunicare gli andamenti turistici (arrivi e partenze) all’ISTAT.

È importante dotarsi di una polizza di assicurazione che copra eventuali danni o incidenti che possono verificarsi durante il soggiorno degli ospiti.

La disciplina fiscale dei Bed & Breakfast

La tariffa a notte deve essere chiaramente comunicata all’ospite prima dell’arrivo. In ogni caso, le tariffe utilizzate dovranno essere esposte anche all’interno della struttura e comunicate all’ente specificato dalla Regione.
Per i B&B non professionali, secondo l’articolo 67, comma 1, lettera i del TUIR, i ricavi vengono tassati come redditi diversi, derivanti da attività non esercitata abitualmente. La tassazione avviene al netto di tutte le spese detraibili relative e documentate e dovranno essere dichiarate nella dichiarazione dei redditi.

Per i B&B imprenditoriali si può scegliere tra:

  • regime forfettario: il reddito è calcolato in maniera “forfettaria” dipendendo dal codice Ateco scelto per l’attività;
  • regime semplificato: le aliquote possono variare da un minimo del 23% a un massimo del 43% in base alla fascia di reddito in cui si rientra.

Dal 1° giugno 2017 si applica sul contratto di affitto turistici siglati da persone fisiche in modo diretto o tramite agenzie immobiliari o portali online (Booking o Airbnb), per periodi inferiori ai 30 giorni, l’imposta sugli affitti turistici brevi con cedolare secca del 21% sostituisce quella che andrebbe versata con la dichiarazione dei redditi.

Bed & Breakfast: investimento e costi iniziali

L’investimento iniziale per aprire un B&B può variare significativamente in base a diversi fattori, tra cui la località, le dimensioni della struttura e il livello di comfort offerto. Secondo alcune stime, l’investimento iniziale può oscillare tra i 30.000 e i 40.000 euro. Tuttavia, è possibile avviare un B&B con un budget più ridotto, soprattutto se si dispone già di un immobile da destinare all’attività già omologato. In questo caso, l’investimento iniziale potrebbe variare dai 10.000 ai 30.000 euro e comprendere:

  • costi di verifica dell’idoneità dell’immobile,
  • costi di adeguamento alla normativa antincendio degli impianti elettrici, dell’impianto gas e dell’illuminazione di sicurezza,
  • costi assicurativi per la sottoscrizione di una polizza assicurativa RC a tutela degli ospiti e dell’attività,
  • costi di creazione di un sito web professionale per le prenotazioni on line.

Bed & Breakfast: le agevolazioni 2025

  • Piano Transizione 5.0: incentivi per l’adozione di tecnologie avanzate;
  • Cultura Crea 2.0: finanziamenti a fondo perduto fino al 40% delle spese ammissibili per le imprese esistenti e fino al 50% per le nuove imprese, con un finanziamento massimo di 500.000 euro per progetto;
  • Resto al Sud: finanziamento fino al 100% delle spese ammissibili, con un contributo a fondo perduto del 50% e un finanziamento a tasso zero per il restante 50% a imprenditori di età compresa tra 18 e 55 anni, residenti nelle regioni del Mezzogiorno e in specifiche aree del Centro Italia colpite da eventi sismici. Il programma L’importo massimo finanziabile è di 50.000 euro per singolo richiedente e fino a 200.000 euro per società composte da quattro soci.

Controlli sui Bed & Breakfast

I B&B sono sottoposti a due tipi di controlli da parte della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e dei Carabinieri:

  • controlli fiscali, che hanno lo scopo di verificare se la struttura è conforme agli adempimenti tributari e comprende l’esame delle dichiarazioni fiscali e dei rendiconti finanziari;
  • controlli amministrativi, che mirano a verificare la regolarità dell’attività dal punto di vista normativo e burocratico, con le necessarie autorizzazioni, registrazioni degli ospiti e la conformità della struttura alle normative locali.

Documenti da mantenere aggiornati ed esibire durante i controlli:

  • autorizzazione per l’attività di affitto;
  • codice CIN e rilevatori e estintori di sicurezza;
  • registrazioni degli ospiti;
  • Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia);
  • planimetria dell’immobile indicante le dimensioni delle stanze destinate agli ospiti, dei servizi e dei locali comuni;
  • informativa sulla privacy che specifichi il motivo della raccolta dei dati personali degli ospiti, le modalità di trattamento e il periodo di conservazione;
  • registri contabili;
  • comunicazione dei prezzi.

Le sanzioni per chi non rispetta le normative sui Bed & Breakfast

Le sanzioni pecuniarie includono una multa da 5.000 a 15.000 euro per l’esercizio abusivo dell’attività e una sanzione da 500 a 7.000 euro per il mancato rispetto della classificazione della struttura. Inoltre, è prevista un’ammenda da 1.000 a 4.000 euro per il superamento della capacità ricettiva consentita e una multa di 1.000 euro per la mancata comunicazione della Scia al Comune.
La mancata comunicazione al Comune dei nominativi degli ospiti e l’evasione della tassa di soggiorno possono comportare ulteriori sanzioni che variano da 500 a 6.000 euro.

Le normative regionali e comunali possono inoltre prevedere ulteriori sanzioni specifiche.

Bed & Breakfast nel condominio

L’apertura di un B&B in un condominio è possibile, anche se il regolamento contrattuale prevede il divieto di destinazione dell’immobile ad attività di locanda o pensione. Infatti, secondo la sentenza del Tribunale di Roma n. 510 del 10 gennaio 2018, il B&B non è equiparabile né a una locanda né a una pensione.

Non osta all’esercizio dell’attività di ‘bed & breakfast’ in una unità immobiliare parte di un condominio, la previsione del regolamento condominiale di natura contrattuale che vieta di destinare qualsiasi unità immobiliare ad uso di locanda o pensione, trattandosi di attività diverse in nessun modo equiparabili. Le attività di locanda o pensione, invero, accanto alla messa a disposizione di una camera per l’alloggio, presuppongono la prestazione di un servizio di ristorazione ben più ampio, esteso al pranzo o alla cena o ad entrambi e non limitato invece alla prima colazione, di talché richiedono non solo una dimensione organizzativa ed anche di personale più ampia, ma anche una maggiore frequentazione dei locali da parte dei clienti ospiti“.

Le diverse normative regionali per i Bed & Breakfast

Ciascuna Regione e Provincia Autonoma può fissare criteri differenti per avviare l’attività di B&B, specificare numero, dimensioni e caratteristiche dei locali, durata di permanenza degli ospiti, modalità di erogazione dei servizi, adempimenti amministrativi e sanzioni per le inadempienze.

Abruzzo

Legge Regionale n. 78 del 28 aprile 2000; Legge Regionale n. 44 del 29 dicembre 2011

I locali destinati all’esercizio dell’attività di soggiorno devono rispondere ai requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di abitazione dal regolamento igienico-edilizio comunale.
L’inizio dell’attività è subordinato alla preventiva comunicazione al Comune competente per territorio sulla base di idonea dichiarazione di atto di notorietà.

Gli esercenti sono tenuti a comunicare all’Azienda di Promozione Turistica regionale i dati relativi agli arrivi e alle presenze degli ospiti, utilizzando l’apposita modulistica ISTAT; alla Provincia competente, entro il 1° ottobre di ogni anno, i prezzi minimi e massimi e il periodo di apertura di attività.
L’esercente non può in ogni caso gestire altro “Bed & Breakfast”, ed è tenuto a comunicare al Comune, entro 30 giorni, l’eventuale cessazione dell’attività, ai fini della cancellazione dall’elenco degli operatori tenuto dal Comune.
Alla Scia va allegata la planimetria dell’unità immobiliare, l’atto comprovante la disponibilità dell’immobile e l’atto di assenso dei proprietari/comproprietari.

Basilicata

Legge Regionale n. 37 del 6 settembre 2001; Legge Regionale n. 8 del 4 giugno 2008

Possono svolgere attività di B&B tutti i soggetti iscritti nell’elenco regionale degli operatori istituito presso l’APT. L’avvenuta iscrizione nell’elenco regionale degli operatori è condizione inderogabile per il rilascio da parte dei Comuni della relativa autorizzazione amministrativa.

Calabria

Legge Regionale n. 2 del 26 febbraio 2003; Legge Regionale n. 34 del 7 agosto 2018

Il servizio di prima colazione è assicurato prevalentemente con cibi e bevande provenienti da produzioni calabresi. La permanenza degli ospiti non può protrarsi oltre i 60 giorni consecutivi.
I privati che intendano esercitare l’attività di B&B devono presentare richieste di autorizzazione al Comune ed all’APT.
La Regione istituisce l’elenco regionale dei soggetti esercenti in Calabria l’attività del B&B. L’elenco è articolato per sezioni provinciali ed è gestito dalle APT per il territorio di competenza. L’iscrizione nell’elenco è obbligatoria.

Campania

Legge regionale n. 5 del 10 maggio 2001

Il soggiorno massimo consentito non può superare i trenta giorni consecutivi. L’esercizio dell’attività di B&B non costituisce cambio di destinazione d’uso dell’immobile e comporta, per i proprietari o i possessori dell’abitazione, l’obbligo di residenza e stabile domicilio nella stessa.
L’attività di B&B può essere intrapresa previa domanda, presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività, da inviare al Comune per richiedere l’autorizzazione all’inizio dell’attività.

Emilia-Romagna

Legge regionale n. 16 del 28 luglio 2004; DGR n. 2186 del 19 dicembre 2005

L’ospitalità può essere fornita per un massimo di centoventi giorni nell’arco del periodo di disponibilità all’accoglienza o, in alternativa, per un massimo di cinquecento pernottamenti nell’arco dell’anno solare.
Coloro che svolgono l’attività in questione sono tenuti a comunicare al Comune e alla Provincia, entro la data d’inizio dell’attività e, comunque, entro il 1 ottobre di ogni anno, i periodi di disponibilità all’accoglienza nell’arco dell’anno e i prezzi massimi applicati con validità dal 1 gennaio dell’anno successivo.

Friuli-Venezia Giulia

Legge Regionale n. 2 del 16 gennaio 2002; Legge Regionale n. 21 del 9 dicembre 2016

Coloro che intendono esercitare l’attività di bed and breakfast comunicano l’avvio dell’attività al Comune. I Comuni: a) effettuano sopralluoghi al fine di verificare l’idoneità dei locali all’esercizio dell’attività; b) istituiscono e aggiornano l’elenco degli operatori bed and breakfast e provvedono alla sua pubblicità.

Lazio

Legge Regionale n. 18 del 29 maggio 1997; Regolamento n. 14 del 16 giugno 2017

Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionate per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione. Coloro che intendono esercitare questa attività devono comunque comunicare preventivamente all’Azienda provinciale per il Turismo competente per territorio l’avvio dell’attività, dichiarando, con apposita autocertificazione in carta legale, gli elementi richiesti sopra, per comprovare l’esistenza dei requisiti previsti dalla legge.

Liguria

Legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2000; Legge regionale n. 32 del 12 novembre 2014

Per ospitalità a carattere occasionale o saltuario si intende quella esercitata per non oltre duecentoquaranta giorni all’anno, anche consecutivi. Il servizio di prima colazione è assicurato con cibi e bevande che non richiedono manipolazione.

L’attività di B&B può essere esercitata previa comunicazione al Comune, da cui risulti:

  1. generalità e indirizzo di chi intende svolgere l’attività;
  2. numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici a disposizione degli ospiti;
  3. descrizione dell’arredo e degli eventuali servizi offerti;
  4. periodo di attività;
  5. possesso dei requisiti previsti dal T.U.P.S.

Lombardia

Legge Regionale n. 27 del 1° ottobre 2015; Allegato E del Regolamento regionale n. 7 del 5 agosto 2016

Il Bed & Breakfast (B&B) è l’attività svolta a conduzione familiare in forma non imprenditoriale da chi, in maniera non continuativa, fornisce alloggio e prima colazione in non più di quattro camere con un massimo di dodici posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, compresa l’eventuale presenza di collaboratori domestici della famiglia.
L’esercizio dell’attività di B&B non necessita d’iscrizione nel registro delle imprese e di apertura di partita IVA. L’attività deve osservare un periodo di interruzione non inferiore a novanta giorni anche non continuativi. Ogni periodo di interruzione dell’attività deve essere comunicato preventivamente alla provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Milano.

I B&B sono tenuti:

  • a presentare una SCIA al Comune territorialmente competente ove è ubicata la struttura ricettiva non alberghiera;
  • al rispetto delle disposizioni in materia fiscale e di sicurezza previste dalla normativa statale vigente;
  • alla comunicazione dei flussi turistici;
  • all’adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell’autorità di pubblica sicurezza;
  • a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti;
  • a esporre i prezzi massimi praticati nell’esercizio in modo ben visibile nei locali di ricevimento del pubblico, oltre che in lingua italiana, almeno in due lingue straniere;
  • a comunicare preventivamente alla provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Milano ogni periodo di interruzione dell’attività;
  • a esporre all’esterno della residenza a spese di chi esercita l’attività l’apposito contrassegno identificativo dei B&B definito dalla Giunta regionale con dgr n. 6117 del 16 gennaio 2017.

Marche

Legge Regionale n. 9 dell’11 luglio 2006

L’attività di B&B può essere esercitata in non più di tre camere, con un massimo di sei posti letto, della casa utilizzata ed i relativi servizi devono essere assicurati, per non più di trenta giorni consecutivi per ogni ospite, avvalendosi della normale organizzazione familiare.
Coloro che esercitano l’attività di B&B devono assicurare il servizio di prima colazione utilizzando prodotti tipici della zona, confezionati direttamente o acquisiti da aziende o cooperative agricole della Regione in misura non inferiore al 70%.
L’esercizio dell’attività in questione non costituisce cambio di destinazione d’uso dell’immobile ai fini urbanistici e comporta, per i proprietari o possessori dei locali, l’obbligo di dimora nel medesimo per i periodi in cui l’attività viene esercitata o di residenza nel Comune in cui viene svolta l’attività, purché i locali siano ubicati a non più di duecento metri di distanza dall’abitazione in cui si dimora.

Molise

Legge Regionale n. 13 del 12 luglio 2002

L’attività ricettiva a conduzione familiare “Bed and Breakfast” può essere svolta in costruzioni unifamiliari con ingresso autonomo ovvero in edifici con più unità immobiliari ovvero in unità residenziali rurali. L’attività ricettiva a conduzione familiare “Bed and Breakfast” può essere esercitata:

  1. con una permanenza degli ospiti per un periodo non superiore a trenta giorni consecutivi;
  2. in non più di tre camere e sei posti letto nell’unità abitativa ad uso residenziale.

Qualora l’attività si svolga in più di una stanza dovranno comunque essere garantiti non meno di due servizi igienici.
È fatto obbligo all’operatore di esporre in modo visibile all’interno della struttura ricettiva i seguenti dati:

  1. la capacità ricettiva massima;
  2. il tariffario;
  3. il periodo di apertura e di chiusura.

Piemonte

Legge regionale n. 13 del 3 agosto 2017; Regolamento regionale n. 4 dell’8 giugno 2018

L’attività, che deve avere carattere di saltuarietà anche se per periodi stagionali ricorrenti, deve essere esercitata utilizzando non più di tre camere con un massimo di sei posti letto. Il periodo complessivo di apertura nell’arco dell’anno non può superare i duecentosettanta giorni, da articolarsi nel seguente modo:

  1. un periodo minimo di apertura continuativa di quarantacinque giorni;
  2. i rimanenti periodi devono essere di almeno 30 giorni ciascuno.

I locali dell’unità immobiliare adibiti a fini ricettivi devono possedere la necessaria autorizzazione all’abitabilità che deve risultare da apposita autocertificazione presentata con la denuncia di inizio attività.

Puglia

Legge Regionale n. 17 del 24 luglio 2001; Legge Regionale n. 27 del 7 Agosto 2013

Il servizio deve comprendere:

  1. la pulizia quotidiana della camera e dei bagni;
  2. la fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del bagno, a ogni cambio di cliente e anche a richiesta;
  3. l’erogazione all’interno del vano abitativo di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento.

L’esercizio dell’attività di Bed & Breakfast non costituisce modifica di destinazione d’uso dell’immobile e comporta, per i proprietari o i possessori dell’unità abitativa, l’obbligo di dimora nella medesima per i periodi in cui l’attività è esercitata o di residenza nel Comune in cui è svolta l’attività purché l’unità abitativa sia ubicata a non più di cinquanta metri di distanza dall’abitazione in cui si dimora.

Sardegna

Legge Regionale n. 16 del 28 Luglio 2017; Allegato A alla Dgr n. 1/13 dell’8 gennaio 2019

Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo esclusivamente, a chi è alloggiato, cibi e bevande preconfezionati per la prima colazione.
Il titolare dell’esercizio è tenuto a richiedere l’autorizzazione comunale e a pagare la tassa di concessione regionale.
L’attività del Bed & Breakfast può essere realizzata solo in unità immobiliari appartenenti alle seguenti categorie catastali:

  • A 1 – abitazioni di tipo signorile;
  • A 2 – abitazioni di tipo civile;
  • A 3 – abitazioni di tipo economico;
  • A 4 – abitazioni di tipo popolare;
  • A 5 – abitazioni di tipo ultra popolare;
  • A 7 – abitazioni in villini;
  • A 8 – abitazioni in ville;
  • A 11 – abitazioni tipiche dei luoghi.

Il servizio di alloggio può essere fornito in non più di 3 camere, le quali devono avere le seguenti dimensioni:

  • 9 mq di superficie minima per la camera singola;
  • 14 mq di superficie minima per la camera doppia;
  • 4 mq di incremento di superficie per ogni ulteriore posto letto;

Il numero massimo di posti letto per camera è pari a quattro.
Nella camera doppia o singola può essere aggiunto un letto per camera in caso di ospiti minori di 12 anni, senza l’incremento di superficie di mq 4.
Il numero dei locali adibiti all’attività ricettiva va considerato al netto di quelli necessari per la dimora abituale dei residenti.

Sicilia

Legge Regionale n. 27 del 6 aprile 1996; Legge Regionale n. 32 del 23 dicembre 2000

L’attività di bed and breakfast può essere esercitata anche in locali non di proprietà. L’attività ricettiva di B&B, in qualsiasi forma giuridica esercitata, deve assicurare i servizi minimi stabiliti dall’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
L’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti eroga contributi nell’ambito del massimale previsto per gli aiuti “de minimis” ai soggetti che, avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione, fino ad un massimo di cinque camere ed un massimo di 20 posti letto, fornendo alloggio e prima colazione.

Toscana

Legge regionale n. 42 del 23 marzo 2000; Legge regionale n. 86 del 20 dicembre 2016; Legge regionale n. 34del 14 luglio 2017; Legge regionale n. 58 del 17 ottobre 2017; Legge regionale n. 24 del 18 maggio 2018

Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nello stesso appartamento, nelle quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari. Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande. Gli affittacamere che oltre all’alloggio somministrano la prima colazione possono assumere la denominazione di “bed & breakfast”.

Trentino-Alto Adige

Provincia autonoma di Trento

Legge provinciale n. 7 del 15 maggio 2002; Decreto del presidente della provincia n. 28-149/Leg del 25 settembre 2003; Legge provinciale n. 20 del 15 novembre 2007; Legge provinciale n. 11 del 23 ottobre 2014

Si definisce “bed and breakfast” l’ospitalità turistica offerta con carattere saltuario da coloro che, avvalendosi della sola organizzazione familiare, utilizzano parte dell’edificio in cui risiedono, fino ad un massimo di tre camere, fornendo servizio di alloggio e di prima colazione. Il servizio di prima colazione è assicurato fornendo cibi e bevande che non richiedono manipolazione.

Provincia autonoma di Bolzano

Legge provinciale n. 12 del 11 maggio 1995; Decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 32 del 27 agosto 1996

È soggetto alle disposizioni della lp chi fornisce servizio di alloggio in non più di sei camere o quattro appartamenti ammobiliati, ubicati in uno stesso edificio non classificato come bene strumentale.
Chi esercita individualmente l’attività di B&B può somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande, deve destinare a svolgere detta attività prevalentemente persone appartenenti al proprio nucleo familiare o normalmente conviventi in quest’ultimo e non è tenuto a iscriversi nel registro provinciale, né negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, né in elenchi o repertori similari. Le funzioni amministrative vengono, in quanto non sia diversamente previsto, delegate al sindaco competente per territorio.

Chi esercita l’attività di B&B è tenuto ad esporre in un luogo ben visibile agli ospiti i prezzi minimi e massimi per le prestazioni offerte. I cartellini dei prezzi devono essere comunque affissi in ogni singolo piano in cui si trovano le camere o gli appartamenti. Ove invece i prezzi non siano uniformi per tutti gli appartamenti o camere, i cartellini dei prezzi devono essere affissi in ogni appartamento o camera.

Umbria

Legge Regionale n. 18 del 27 dicembre 2006; Legge Regionale n. 8 del 10 luglio 2017; Regolamento Regionale n. 8 del 13 settembre 2018

L’attività di bed and breakfast può essere svolta in non più di tre camere per ogni abitazione e per un massimo di otto posti letto, compresi due posti letto per bambini al di sotto dei dodici anni. Ogni camera non può avere più di tre posti letto complessivi. Qualora l’attività si svolga in più di una camera deve essere previsto l’uso di almeno due servizi igienici. Il soggiorno degli ospiti non può superare i trenta giorni consecutivi.
Per gli esercizi di bed and breakfast è obbligatorio il servizio della prima colazione a cura del gestore mediante utilizzo di prodotti tipici della zona.

Val d’Aosta

Legge regionale n. del 29 maggio 1996; Legge regionale n. 2 del 4 agosto 2000

Sono strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast – chambre et petit déjeuner) quelle condotte da privati che, utilizzando parte della loro abitazione, fino ad un massimo di tre camere ed una capacità ricettiva complessiva non superiore a sei posti letto, forniscono un servizio di alloggio e di prima colazione, in modo saltuario o per periodi stagionali ricorrenti. L’attività di B&B è svolta avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionati per la prima colazione senza alcuna manipolazione.

Veneto

Legge Regionale n. 33 del 4 novembre 2002; Legge Regionale n.11 del 14 giugno 2013; Deliberazione della Giunta Regionale n. 419 del 31 marzo 2015

Chi esercita le attività ricettive a conduzione familiare bed & breakfast, le foresterie per turisti e chi intende locare direttamente le unità abitative ammobiliate ad uso turistico nella forma non imprenditoriale, può comunicare alla provincia competente, su apposito modulo predisposto e fornito dalla stessa provincia su modello regionale, entro il 1° ottobre di ogni anno, i prezzi minimi e massimi e rispettivamente il periodo di apertura dell’attività e il periodo di messa in locazione, con validità dal 1° gennaio dell’anno successivo. Per le zone montane i prezzi comunicati entro il 1° ottobre hanno validità dal 1° dicembre successivo.
La provincia redige annualmente l’elenco delle attività ricettive a conduzione familiare bed & breakfast, delle unità abitative ammobiliate a uso turistico non classificate e delle foresterie per turisti, comprensivo dei prezzi praticati, dandone comunicazione alla Regione, ai fini dell’attività di informazione turistica.

Condividi

Potrebbero interessarti

Decreto Salva Casa

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2024 il Decreto Legge 29 maggio 2024, n. 69 recante “Disposizioni urgenti in materia di...

Nuovo Codice appalti

Un vero e proprio cambio di paradigma, mirato a ristabilire un equilibrio tra la necessità di velocizzare le procedure di appalto e...