Abusi edilizi: le sanzioni penali
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), oltre a disciplinare dettagliatamente i termini e le modalità esecutive dell’attività edilizia, prevede anche una serie di norme penali che mirano a garantirne l’osservanza. In particolare, il compito di identificare le fattispecie penalmente rilevanti è affidato all’art. 44, che indica alle lettere a), b) e c) i cd abusi edilizi, di natura contravvenzionale (ossia procedibile d’ufficio), cui corrispondono distinte condotte punite con pene differenti: nei confronti dei trasgressori delle disposizioni urbanistico-edilizie, la legge prevede, sanzioni penali, commisurate alla gravità dell’illecito, in aggiunta alle sanzioni amministrative, civili, fiscali ed accessorie.
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Le pene già previste dalla legge n. 1150/1942 sono state progressivamente inasprite dalla legge n. 47/1985, art. 20 e, attualmente, in ottemperanza all’art. 44 del D.P.R. n. 380/2001 è previsto per ciascuna delle fattispecie di abuso:
a) l’ammenda fino a 10.329,00 € per la costruzione in parziale difformità dal titolo autorizzativo o l’inosservanza delle norme di legge, di regolamenti edilizi e di strumenti urbanistici, di carattere sostanziale e non formale;
b) l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 5.164,00 a 51.645,00 € nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione. Per stabilire se gli interventi risultino effettivamente realizzati in totale difformità è sufficiente effettuare una comparazione tra le previsioni progettuali e l’organismo edilizio risultante dalle opere eseguite, con riferimento alle caratteristiche tipologiche, planivolumetriche e funzionali del manufatto. L’esecuzione di lavori “in assenza” del titolo abilitativo è più frequente di quanto non si creda e deriva generalmente, al di là delle condotte scientemente volte ad eludere la legge, da errate interpretazioni degli artt. 3 – che reca le definizioni degli interventi edilizi – e 10 del T.U.E. – che individua gli interventi per i quali è previsto il previo rilascio del permesso di costruire. L’inosservanza all’ordine di sospensione dei lavori si concreta quando colui che ha in corso lavori edili li prosegua nonostante gli sia stato intimato di sospenderli mediante atto amministrativo, che, essendo immediatamente esecutivo, produce i suoi effetti nei confronti del destinatario fin dalla avvenuta regolare notifica;
c) l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 15.493,00 a 51.645,00 € nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell’art. 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del prescritto titolo.
Trattasi di reati di competenza pretorile e procedibili di ufficio. Con la soppressione della figura del pretore (2 giugno 1999) la competenza è passata al Tribunale (D.Lgs. n. 51/19985). Il reato di costruzione edilizia senza concessione o in difformità da essa ha natura permanente e la permanenza cessa con il totale esaurimento dell’attività illecita, cioè con l’ultimazione dell’opera nel suo complesso, compresi i lavori di rifinitura anche esterni, quali gli intonaci e gli infissi. La permanenza cessa con l’ultimazione dei lavori o con un provvedimento di sequestro.
I proprietari dei fondi confinanti sono legittimati a costituirsi parte civile nei procedimenti penali e a chiedere il risarcimento dei danni a loro provocati dalla violazione delle norme edilizie.
È altresì ammissibile la costituzione di parte civile del Comune, anche nella sua veste di ente rappresentativo degli interessi collettivi della comunità locale.