La responsabilita’ disciplinare del Ctu

Aggiornato al 23 febbraio 2016
Il CTU non è esente da responsabilità professionale, legata allo svolgimento dei suoi compiti e delle sue attività, essendo un ausiliario del Giudice e ricoprendo una funzione pubblica. L’inosservanza degli obblighi derivanti dal suo ufficio comportano non solo provvedimenti disciplinari ma anche sanzioni.
I provvedimenti disciplinari, da parte del Presidente del Tribunale nei confronti del CTU, possono essere presi qualora l’esperto in seguito al conferimento d’incarico:
- rifiuti, ingiustificatamente, di prestare il proprio ufficio;
- non compaia all’udienza per il giuramento senza giustificato motivo;
- non depositi la relazione nel termine previsto senza giustificato motivo;
- non avvisi le parti dell’inizio delle operazioni peritali con conseguente nullità e rinnovo della consulenza;
- mostri negligenza nell’espletamento dell’incarico;
- assuma il mandato senza avere una adeguata e specifica preparazione.
La competenza nel giudizio disciplinare spetta al Comitato formato dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto all’Albo professionale designato dal Consiglio dell’ordine o dal Collegio di categoria a cui appartiene il Consulente Tecnico sottoposto al giudizio disciplinare.
La legge stabilisce quali siano le cause oggetto di un procedimento disciplinare nei confronti dei Consulenti che non abbiano tenuto una condotta morale specchiata o che non abbiano ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.
Le sanzioni disciplinari che possono essere comminate ai consulenti sono:
- l’avvertimento;
- la sospensione dall’Albo o dal Collegio per un tempo non superiore a un anno;
- la cancellazione dall’Albo o dal Collegio di appartenenza.
L’avvertimento è una pena morale e consiste in un rimprovero al CTU per la mancanza commessa o per il comportamento tenuto con esortazione a non ricadervi.
La sospensione dall’Albo per un tempo non superiore a un anno incide ovviamente sulla professione del Consulente sospeso, dal momento che, come conseguenza di tale sanzione, costui non potrà essere nominato, non potrà accettare l’incarico se nominato e non potrà proseguire nell’espletamento del mandato affidatogli per tutta la durata della sospensione. Alla fine di tale periodo, il Consulente potrà riprendere l’esercizio delle sue funzioni senza ulteriori provvedimenti da parte del Comitato.
La cancellazione dall’Albo è invece una sanzione espulsiva ed è quindi la più grave, in quanto definitiva impedendo al professionista di esercitare ulteriormente il proprio ruolo.
Ai sensi dell’art. 21 disp. att. c.p.c., qualora il Presidente del Tribunale ritenga necessario promuovere un provvedimento disciplinare nei confronti del Consulente, comunica formalmente al CTU quanto contestato, raccogliendo risposta scritta.
Nel caso in cui questi non risolva la questione e il Presidente del Tribunale ritenga opportuno dover continuare il procedimento, il CTU viene invitato con biglietto di Cancelleria a presentarsi personalmente davanti al Comitato disciplinare previsto dall’art. 14 disp. att. c.p.c., la cui decisione (trattandosi di un organo collegiale) andrà presa a maggioranza di voti. Dopo l’audizione del Consulente, il Comitato prenderà le sue decisioni.
Qualora le risposte alle contestazioni fornite dal tecnico risultino soddisfacenti, il Comitato può disporre di non procedere, richiedendo l’archiviazione del caso.
Qualora, invece, ritenga che l’esperto non abbia tenuto una condotta morale specchiata o non abbia ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti, ai sensi dell’art. 20 disp. att. c.p.c., può decidere di applicare le già illustrate sanzioni dell’avvertimento, della sospensione e della cancellazione dall’Albo.
Entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, il Consulente può sporgere reclamo al Comitato, formato dal Primo Presidente della Corte di Appello, dal Procuratore generale della Repubblica, dal Presidente dell’Ordine forense e dal Presidente dell’Ordine professionale a cui l’interessato appartiene, i quali, decidendo nel merito, possono anche riesaminare i fatti e valutare l’ingiunzione della sanzione.
Contro la decisione del Comitato in sede di Appello, non è possibile alcun altro reclamo o ricorso.
L’autore
Serena Pollastrini
Riferimenti Editoriali
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Autore: Serena Pollastrini • Editore: Wolters Kluwer Italia • Anno: 2013