Violazioni formali: dall’Agenzia delle Entrate le regole per la definizione agevolata
In attuazione dell’art. 9 del D.L. n. 119/2018 convertito con modifiche dalla Legge n. 136/2018, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 15 marzo 2019 (Prot. n. 62274) ha fissato le modalità nonché tempistiche in merito alla definizione agevolata delle irregolarità formali.
Si evidenzia che il citato art. 9 del D.L. n. 119/2018 prevede la possibilità di accedere alla definizione agevolata delle violazioni di natura formale:
- per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative;
- non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini dell’IVA, dell’Irap, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi;
- sono state commesse fino al 24 ottobre 2018 dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati.
Attenzione: invece, la regolarizzazione non torna applicabile:
• alle violazioni formali di norme tributarie concernenti ambiti impositivi diversi da quelli più sopra riportati;
• alle violazioni formali oggetto di un procedimento concluso in modo definitivo alla data del 19 dicembre 2018;
• alle violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 19 dicembre 2018 ma in riferimento al quale sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione.
Ciò premesso si fa presente che la definizione agevolata in esame si perfeziona attraverso:
- la rimozione delle irregolarità od omissioni, entro il 2 marzo 2020;
- il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24.
Tenendo presente che il versamento potrà essere effettuato: in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2019 ovvero in due rate di pari importo, entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020.

