Fisco e Tasse

Il trattamento ai fini delle imposte indirette delle somme risarcitorie

L’esclusione IVA si applica solo in presenza di somme risarcitorie e non per corrispettivi di prestazioni
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Il trattamento ai fini delle imposte indirette delle somme risarcitorie

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 223 del 18 novembre 2024, ha fornito importanti chiarimenti in merito al trattamento fiscale, ai fini IVA e delle imposte di registro e indirette, delle somme corrisposte a titolo risarcitorio in un contesto di controversia contrattuale legata all’esecuzione di appalti pubblici.

Trattamento fiscale delle imposte indirette: il contesto della risposta

La fattispecie oggetto dell’interpello riguardava una controversia tra una stazione appaltante (l’Istante) e l’aggiudicataria di un contratto di appalto per lavori di ristrutturazione.

Durante l’esecuzione dell’opera, la stazione appaltante aveva disposto sospensioni dei lavori per cause sopravvenute, generando danni all’appaltatore. La controversia si è conclusa con un accordo transattivo, in base al quale la stazione appaltante si impegnava a corrispondere una somma a titolo di risarcimento danni.

Trattamento fiscale delle somme risarcitorie

L’Agenzia delle Entrate ha analizzato le somme oggetto della transazione per verificare se le stesse rientrassero nel campo di applicazione dell’IVA o fossero soggette ad imposta di registro.

Trattamento IVA:

  • Esclusione dall’IVA: le somme risarcitorie non costituiscono il corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi. Esse assolvono una funzione compensativa per danni derivanti da inadempimenti o irregolarità contrattuali e, pertanto, sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA (art. 15, comma 1, del DPR 633/1972);
  • conferme giurisprudenziali: la Corte di Giustizia UE, con sentenza C-463/14, ha ribadito che una somma è imponibile ai fini IVA solo in presenza di un nesso diretto tra il corrispettivo e la prestazione ricevuta. Nel caso in esame, le somme risarcitorie non rientrano in questa fattispecie.

Trattamento ai fini dell’imposta di registro:

  • Applicazione dell’imposta proporzionale: l’Agenzia ha confermato che l’accordo transattivo tra le parti è soggetto a imposta di registro, con aliquota proporzionale del 3% (art. 9 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986). Tale aliquota si applica agli atti aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.
Aspetto IVA Imposta di registro
Base giuridica Art. 15, DPR 633/1972 Art. 9 della Tariffa, Parte I, DPR 131/1986
Rilevanza fiscale Esclusione dal campo IVA (funzione risarcitoria) Aliquota proporzionale del 3%
Presupposto applicativo Funzione compensativa, non correlata a cessioni o servizi Obbligo di pagamento a contenuto patrimoniale

Implicazioni operative

L’accordo tra le parti, avendo natura transattiva, deve essere registrato con applicazione dell’imposta proporzionale. È fondamentale verificare la documentazione e garantire che l’atto sia predisposto conformemente alle norme fiscali.

Va da sé che nel caso di controversie simili, i soggetti interessati devono valutare con attenzione la natura della somma corrisposta. L’esclusione IVA si applica solo in presenza di somme risarcitorie e non per corrispettivi di prestazioni.

Conclusioni

La Risposta n. 223/2024 rappresenta un importante chiarimento per la gestione fiscale delle somme risarcitorie. Essa evidenzia che, nel contesto di accordi transattivi:

  • le somme risarcitorie sono escluse dall’IVA;
  • gli atti transattivi sono soggetti ad imposta di registro al 3%.

Trattamento IVA delle somme risarcitorie

Fattispecie Trattamento IVA Motivazione
Somme risarcitorie Esclusione Funzione compensativa, non legata a cessioni/servizi
Prestazioni correlate a servizi o beni Assoggettamento Presenza di un nesso diretto con il corrispettivo

Imposta di registro sull’accordo transattivo

Tipologia di atto Aliquota Base giuridica
Accordo transattivo 3% Art. 9, Tariffa Parte I, DPR 131/1986
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