Fisco e Tasse

Superbonus, la cessione del credito è esente IVA

Agenzia delle Entrate: trattandosi di un’operazione finanziaria, non vi è alcun obbligo di registrazione né di emissione di fattura o scontrino
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Superbonus, la cessione del credito è esente IVA
Quali sono gli adempimenti fiscali e le formalità da adottare se un contribuente vuol acquistare e poi cedere a un soggetto terzo la “cessione del credito” d’imposta acquistata, derivante dalla detrazione che emerge dalle spese sostenute per interventi di Ecobonus e Sismabonus? L’arcano è stato chiarito dall’Amministrazione finanziaria che ha risposto all’interpello n. 369 del 24 maggio 2021, spiegando qual è il trattamento IVA dell’operazione di cessione del credito, quali sono le formalità da seguire e quando si applica, o meno, l’imposta di registro. Per prima cosa si chiarisce che l’operazione di cessione del credito di imposta quando effettuata tra le parti dietro un corrispettivo ha finalità e natura finanziaria. E, dunque, rientra agli effetti dell’IVA tra le operazioni esenti. Inoltre, l’atto tra le parte è riconducibile alla disciplina recata per gli atti per i quali non sussiste l’obbligo di chiedere la registrazione. Tale inquadramento prevede specifiche peculiarità dell’operazione, come si vedrà nel prosieguo.

Il caso: acquisto e cessione del credito art.121 dl rilancio

Una società chiede all’Amministrazione se è possibile procedere all’acquisto e alla successiva cessione a soggetti terzi dei crediti d’imposta derivanti dall’applicazione dell’articolo 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Nello specifico la società istante che svolge attività di consulenza imprenditoriale e amministrativo-gestionale vuol acquistare crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle detrazioni fiscali per spese relative a interventi di efficienza energetica (Ecobonus) e di recupero del patrimonio edilizio di cui articolo 16-bis, c.1, lett. a) e b) del TUIR. La società si pone il dubbio afferente alla possibilità di poter procedere come descritto senza specifiche autorizzazioni e svolgendo l’attività sopradescritta. Nonché vuol conoscere eventuali specifici adempimenti fiscali per procedere alla cessione dei crediti acquistati.

Le motivazioni dell’Agenzia nella risposta 369

Per prima cosa l’Agenzia conferma che si può optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito per gli anni 2020 e 2021, per la detrazione che emerge dalle spese sostenute anche per interventi di riqualificazione energetica degli edifici e per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio (compresi quelli antisismici) di cui agli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63/2013, ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus del decreto Rilancio. In tale ambito, richiama la circolare n. 30/E/2020 al paragrafo 5.1.3 che precisa come ai sensi dell’articolo121 del decreto Rilancio sia espressamente consentita “la cessione del credito d’imposta (corrispondente alla detrazione spettante) nei confronti di ‘altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito egli altri intermediari finanziari’ senza che sia necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione”. Con riferimento al trattamento ai fini dell’IVA, si premette in primo luogo che la cessione dei crediti in denaro può dar luogo a:
  • operazioni di natura “finanziaria” rientranti nel campo di applicazione dell’IVA tra le operazioni esenti (articolo10, primo comma, n. 1) del DPR n.633/1972);
  • operazioni di natura “non finanziaria escluse dal campo applicativo dell’IVA (articolo 2, comma 3, lettera a) DPR n.633/1972).
Ciò premesso, l’Agenzia afferma che ogniqualvolta l’operazione di cessione del credito è con finalità di finanziamento, l’operazione rientra tra quelle esenti.

Non serve la registrazione

Con riferimento all’imposta di registro, l’Agenzia chiarisce che dalle precisazioni fatte risulta applicabile il principio di alternatività IVA-Registro di cui all’articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986 (TUR). A tal proposito rientrando, in via generale, le operazioni esenti nel campo di applicazione dell’Iva un atto di cessione di crediti avendo natura finanziaria risulta soggetto a registrazione in caso d’uso se redatto per scrittura privata non autenticata, e in termine fisso se redatto tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nel caso di specie sottoposto, invece, la cessione di un credito di imposta è riconducibile alla disciplina recata per gli atti per i quali non sussiste l’obbligo di chiedere la registrazione – articolo 5 Tabella allegata al TUR in cui si evince l’esonero dall’obbligo di registrazione tutti gli atti e documenti relativi all’attuazione del rapporto tributario, in ogni sua fase.

Le conclusioni dell’Agenzia

L’Amministrazione finanziaria per il caso descritto con la risposta n.369 conclude che trattasi, ai fini IVA, di operazioni esenti ai sensi dell’art. 10, primo comma, n.1) del DP.R. n. 633/1972. Difatti, la cessione dei crediti d’imposta derivanti da invertenti di Ecobonus (art. 14 del D.L. n. 63/2013) e Sismabonus (art. 16 del D.L. n. 63/2013), se effettuata tra le parti dietro “corrispettivo” ha una finalità e natura finanziaria e, pertanto, sotto un profilo IVA rientra tra le operazioni esenti. Inoltre, chiarisce che in applicazione “combinata” di alcune norme, tra cui quelle del testo IVA, non vi è alcun obbligo di certificazione (fattura o scontrino) per le cessioni dei crediti di cui al quesito in commento.

Su richiesta della controparte, il cessionario ha la facoltà di fatturare l’operazione “di cessione del credito” che è ai fini iva un’operazione ESENTE; in tal caso nella fattura deve riportare il corrispettivo concordato, vale a dire l’ammontare della commissione pattuita tra le parti per la cessione del credito.

Ai fini dell’imposta di registro, l’Amministrazione conclude che l’atto di cessione del credito di imposta – formalizzato tramite scrittura privata – non è soggetto all’obbligo di registrazione, ai sensi dell’articolo 5 della Tabella, allegata al TUR. Risposta a interpello n. 369 del 24 maggio 2021
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