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Superbonus 110%: ok alla cessione del credito per i forfetari e i non residenti

Il Superbonus apre le porte al professionista forfetario e ai soggetti non residenti che possono optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito
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Superbonus 110%: ok alla cessione del credito per i forfetari e i non residenti
Arriva la conferma dall’Amministrazione finanziaria che i contribuenti in regime forfettario possono godere del Superbonus del 110% optando per la cessione del credito che emerge dalla pratica. È questa la conclusione a cui si arriva con la risposta n. 514 dello scorso 2 novembre, in cui l’Agenzia delle entrate apre le porte a coloro che, a primo avviso, sembrerebbe non potrebbero utilizzare direttamente il Superbonus in virtù delle loro modalità di tassazione del reddito. Come noto, l’agevolazione in commento è stata introdotta quest’anno dal DL Rilancio con l’articolo 119. E prevede una detrazione fiscale del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, miglioramento e adeguamento sismico, nonché installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Le opzioni alternative alla detrazione diretta

Come indicato nel successivo articolo 121, il Superbonus può essere ottenuto, in luogo della fruizione diretta della detrazione fiscale,  scegliendo fra due opzioni alternative. Che sono:
  • sconto in fattura, ovvero ricevere uno sconto dal fornitore sul corrispettivo dei beni o servizi; o, in alternativa,
  • cessione del credito per un ammontare corrispondente alla detrazione spettante.
Proprio con riferimento a questa seconda possibilità è intervenuta di recente l’Amministrazione dando chiarimenti specifici per i beneficiari del Superbonus in regime forfettario. Validando la possibilità di ricevere lo sconto in fattura o cedere il credito del Superbonus anche per i contribuenti si possono trovare a essere privi di “capienza” per la detrazione IRPEF. Scarica gratis la Guida Superbonus 110% e Bonus fiscali in edilizia

Il quesito posto da un libero professionista in regime forfetario

Un libero professionista che aderisce al regime forfetario Legge n.190 del 2014 chiede all’Amministrazione se può procedere alla cessione del credito del Superbonus avendo effettuato dei lavori di ristrutturazione su un’unità immobiliare ubicata in zona sismica “2”. Interventi svolti nel rispetto dei requisiti di legge previsti per l’applicazione del Sismabonus. La questione dubbia per il professionista riguarda la possibilità di poter fruire dell’agevolazione Sismabonus mediante cessione del relativo credito a un istituto bancario. Visto che, essendo in regime forfettario, non è nella condizione contributiva di avere “capienza IRPEF” per poter beneficiare delle detrazioni ordinarie previste dal Sismabonus.

Quali sono i motivi ostativi per i contribuenti forfetari

Per capire meglio il quesito posto occorre ricordare che in linea generale, il Superbonus riconosce una detrazione dall’imposta lorda che non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva. È questo il caso del nostro professionista e di tutti coloro che sono titolari esclusivamente di redditi derivante dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014. E il cui reddito è quindi determinato forfetariamente e assoggettato a imposta sostitutiva. Quanto appena detto chiarisce che i presupposti lascerebbero pensare che il contribuente in regime forfetario non possa fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda sarebbe stata “assorbita” dalle altre detrazioni oppure non era dovuta. Situazione già verificatasi nel caso dei soggetti nella cd. “no-tax area” e precisata dalla circolare n. 11/E del 2018.

Il si dell’agenzia alla cessione del credito per i forfetari

A differenza della precedente impostazione, invece, il meccanismo di cessione del credito disciplinata dall’articolo 121 del D.L. n. 34/2020, riguarda un contesto diverso con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione. Difatti, da un lato il criterio generale prevede che trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (come il caso del professionista in regime forfettario). Dall’altro, però, è loro concessa la possibilità di optare in luogo della detrazione per lo sconto in fattura o in alternativa per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione. Ai fini della citata opzione, infatti, non rileva la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile oppure che l’imposta lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta. Come aveva avuto modo di precisare già l’Agenzia lo scorso 8 agosto nella circolare n. 24/E.

Cessione del credito ma nel rispetto di tutti requisiti

Alla luce di quanto detto, l’Agenzia afferma quindi afferma che il professionista “forfettario” potrà avvalersi dell’opzione per la cessione del credito (citato articolo 121) pur se risulterà privo di capienza per la detrazione dall’IRPEF. Sempreché rispetti:
  • tutti i requisiti per la fruizione dell’agevolazione Sismabonus;
  • gli adempimenti previsti dai provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n.  283847/2020 e n. 326047/2020.

OK alla cessione del credito per i ‘non residenti’

L’opzione che ricevere lo sconto in fattura o per cedere il credito d’imposta in luogo della detrazione fiscale del Superbonus del 110% è un ‘favore fiscale’ che l’Amministrazione riconosce anche al soggetto fiscalmente ‘non residente’ in Italia. È questa un’altra importante precisazione che l’Agenzia delle Entrate ha avuto di dare rispondendo ad alcuni quesiti di contribuenti che lavorano e sono residenti all’estero, ma al contempo sono anche proprietari di appartamenti in Italia in cui devono effettuare lavori per efficientamento energetico e ristrutturazione “agevolabili” con il Superbonus del 110%. Il dubbio posto riguardava la possibilità di poter cedere il credito d’imposta spettante, ai sensi dell’articolo 121 del Dl Rilancio. L’Agenzia delle Entrate ha fornito il proprio parere favorevole, nelle risposte n. 597, 601 e 602 del 17 dicembre, confermando anche per i soggetti residenti all’estero la possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta, invece, della fruizione diretta della detrazione. Per asserire ciò l’Agenzia ha richiamato sempre la citata circolare n.24/2020, in cui è esplicitato che la fruizione del Superbonus è ammessa per “le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”, e la detrazione fiscale del 110% “riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati”. Inoltre, come esposto nei precedenti paragrafi, l’Amministrazione ha sottolineato nuovamente che quando il Superbonus non è fruibile in via diretta – perché il contribuente possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva, o per incapienza, nel caso in cui l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta – si può optare, ai sensi dell’articolo 121 del dl n.34/2020, per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito. Articolo pubblicato il 10.11.2020 – aggiornato il 24.12.2020
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