Fisco e Tasse

Servizi di progettazione, quando è applicabile l’Iva agevolata al 10%?

Agenzia delle Entrate: i servizi di progettazione non sono autonomamente assoggettabili ad Iva al 10%, salvo che gli stessi siano resi in dipendenza di un "unico" contratto di appalto che, a sua volta, beneficia della aliquota ridotta
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Servizi di progettazione, quando è applicabile l’Iva agevolata al 10%?
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 53 del 21 gennaio 2021, prende in esame il caso di un Istituto, ente pubblico non economico, che svolge attività  di ricerca scientifica, teorica e sperimentale, in procinto di realizzare un nuovo complesso edilizio che ospiterà  un Laboratorio di Studi Avanzati nel campo delle nuove tecnologie. Che chiede di sapere se l’aliquota Iva agevolata del 10 per cento riconosciuta alle costruzioni realizzate, destinate sia all’attività di ricerca che all’attività di didattiche e formative, in quanto annoverabili tra gli “edifici scolastici” assimilabili alle “case di abitazione non di lusso”, è applicabile anche al compenso per l’incarico della progettazione definitiva. Così come della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la costruzione del complesso edilizio, con riserva di successivo affidamento anche della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. In quanto “prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto relativi alla costruzione delle opere”.

Le prestazioni di progettazione possono essere assoggettate all’Iva agevolata solo se non sono rese autonomamente

L’Agenzia, nel rispondere al quesito, fa riferimento ai diversi documenti di prassi che hanno esaminato fattispecie analoghe, tra cui la risoluzione n. 168 del 24 dicembre 1999, che ha chiarito che “le prestazioni di progettazione di nuovi impianti fognari rese dall’Acea al Comune, possono essere assoggettate all’aliquota ridotta solo nel caso in cui non siano rese autonomamente, bensì in dipendenza dell’unico contratto di appalto, avente ad oggetto la complessiva realizzazione dell’opera. Diversamente, alle stesse prestazioni torna applicabile l’aliquota Iva ordinaria del 20%”. In sostanza, tali servizi non sono autonomamente assoggettabili ad Iva con l’aliquota del 10 per cento. Salvo che gli stessi siano resi in dipendenza di un “unico” contratto di appalto che, a sua volta, beneficia della aliquota ridotta. Per queste considerazioni, l’Agenzia ritiene che le prestazioni di servizio di progettazione definitiva, di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione siano da assoggettare ad aliquota Iva ordinaria in quanto rese “autonomamente” ovvero mediante uno specifico rapporto contrattuale diverso rispetto a quello che disciplinerà le ulteriori “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici”.
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