Fisco e Tasse                
            
            Le ReoCO non beneficiano dell’ecobonus e bonus facciate
                
                    Le società veicolo di appoggio (ReoCo) costituite nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione immobiliare sono escluse dalle due agevolazioni                
                
                    
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                                                                            L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello n. 415 del 16 giugno 2021 ha chiarito che non può beneficiare dell’agevolazione fiscale ecobonus nonché quella del bonus facciate, la società veicolo di appoggio (c.d. ReoCo) costituita nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione immobiliare ai sensi dell’art. 7.1, comma 4, della Legge 30 aprile 1999, n. 130, per gli interventi sul fabbricato detenuto in funzione della medesima operazione di cartolarizzazione.
    
                Chiarimenti dalle Entrate
Nel dettaglio, il documento di prassi ministeriale in esame ha chiarito quanto segue:- con riferimento al bonus facciate lo stesso torna applicabile alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, alle società semplici, alle associazioni tra professionisti nonché ai soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali);
 - in merito all’ecobonus lo stesso spetta alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, alle società semplici e alle associazioni tra professionisti, nonché ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di tali immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”;
 - i due bonus precedentemente evidenziati (ecobonus e bonus facciate) non spettano ai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva;
 - infine, il Superbonus non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, inoltre, non possono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. dalle agevolazioni in esame (fruizione diretta del Superbonus o esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione) sono esclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio (mobiliari e immobiliari), che non sono soggetti alle imposte sui redditi e all’Irap.
 
                                    