Permuta, Sismabonus e trasferimento all’impresa di costruzione
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad interpello n. 354 del 29 agosto 2019, interviene sul caso di un contribuente che aveva trasferito a titolo di permuta un immobile a uso abitativo, di cui era comproprietario con i propri familiari, ad un’impresa di costruzione che, dopo averlo demolito e ricostruito con criteri antisismici, avrebbe ceduto loro due nuove unità immobiliari.
Analogia tra permuta e vendita
L’Agenzia rileva la sostanziale analogia tra permuta e vendita. In entrambi i casi si realizza una cessione a fronte di un corrispettivo. Il denaro nel caso della vendita, cose o altri diritti nel caso della permuta.
Perciò, anche in caso di permuta si può accedere al sismabonus per l’acquisto di case antisismiche. In particolare, in caso di vendita dell’unità immobiliare oggetto degli interventi ammessi alla detrazione, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.
La possibilità di fruire del Sismabonus acquisti anche in caso di permuta, consente, di conseguenza, al beneficiario dell’agevolazione di optare per la cessione della detrazione. Questo sotto forma di credito dell’imposta alle imprese che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati. Il collegamento c’è tra il rapporto che ha dato origine alla detrazione, in quanto tale possibilità è espressamente prevista dalla legge.
La disciplina del Sismabonus
Come noto, il Sismabonus sugli acquisti è disciplinato dall’art.16, c.1-septies, del Dl 63/2013. Convertito a sua volta nella legge 90/2013. In base a questa i soggetti che acquistano unità immobiliari situate nei Comuni ricadenti nelle zone a rischio sismico 1, 2 o 3, e facenti parte di edifici demoliti e ricostruiti anche con variazione volumetrica, possono fruire di una detrazione pari al 75%. Si tratta delmiglioramento di 1 classe sismica o all’85%, miglioramento di 2 classi sismiche, del prezzo di vendita. L’importo massimo è di 96.000 euro e da suddividere in 5 anni.
Per essere agevolata, l’unità immobiliare deve essere ceduta dalla stessa impresa di costruzione, o ristrutturazione immobiliare, che ha eseguito l’intervento entro 18 mesi dal termine di lavori. E comunque entro il 31 dicembre 2021.
Non solo permuta: la cessione del credito a parenti
Sulla possibilità di cedere il credito d’imposta della madre, titolare di pensione minima, alla quale una delle sue sorelle avrebbe ceduto la propria quota di credito, la risposta dell’Agenzia delle Entrate è negativa. In base alla normativa esistente, gli acquirenti di case antisismiche possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi. Ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. La cessione non può essere effettuata a istituti di credito e intermediari finanziari.
Il credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto a fornitori o ad altri soggetti privati collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. A titolo esemplificativo, viene citata l’ipotesi della cedibilità del credito tra condomini titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali.
Il rapporto che ha dato origine alla detrazione, necessario ai fini della cedibilità del credito corrispondente alla detrazione medesima, non può ravvisarsi nel mero rapporto di parentela tra il soggetto che ha sostenuto la spesa ed il cessionario. Il contribuente non può quindi acquisire il credito spettante a sua madre, che a sua volta non può acquisire il credito spettante alla figlia.
Il parere dell’Ance
Secondo l’Ance questa soluzione desta perplessità. Perché, nel caso di specie, il soggetto potenzialmente cessionario della detrazione, oltre a essere legato all’istante dal rapporto di parentela, è anche comproprietario degli immobili acquistati. Quindi egli stesso è beneficiario della detrazione. Pertanto, in questa ipotesi, il collegamento non dovrebbe ravvisarsi nel vincolo di parentela. Ma nel fatto che il familiare, a cui si intende cedere il credito, è anche egli beneficiario della stessa detrazione.
Si configurerebbe, in tal caso, un’ipotesi analoga a quella che si determina tra condomini beneficiari della stessa detrazione nel caso di interventi condominiali agevolati, a favore dei quali la cessione è espressamente ammessa.

