Fisco e Tasse

Oneri deducibili e detraibili: l’Agenzia delle Entrate fa il punto

Pubblicata la circolare n. 7 del 25 giugno 2021 con tutte le informazioni utili per la dichiarazione dei redditi 2021
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Oneri deducibili e detraibili: l’Agenzia delle Entrate fa il punto
Come, ormai, accade da qualche anno, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la propria Circolare n. 7 del 25 giugno 2021 con la quale ha aggiornato la propria “Raccolta” con le novità normative e di prassi riguardanti oneri deducibili e detraibili, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2020 (quindi, dichiarazione 2021). Ciò premesso, la citata Circolare n. 7/2021 tiene conto, tra gli altri aspetti, anche degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (c.d. CAF) ovvero al professionista abilitato, ai fini del rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione e della conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

Oneri deducili e detraibili: bonus edilizi

Nella Circolare sono state, poi, analizzate le nuove agevolazioni in materia edilizia, tra cui la disciplina del “Superbonus” di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020, quella del “bonus facciate” introdotto dall’art. 1, commi da 219 a 223 della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) nonché del “bonus vacanze” disciplinato dall’art. 176 del D.L. n. 34/2020. In merito al rilascio del visto di conformità, la Circolare ha precisato che il CAF e il professionista, che si siano accorti di un errore commesso nell’apposizione del visto di conformità al Modello 730, possono trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, con il consenso di quest’ultimo. Diversamente possono inviare una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, sempreché l’infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione prevista dall’art. 26, comma 3-ter, del D.M. 164/1999. La disposizione normativa precisa, inoltre, che in tal caso la somma dovuta può essere ridotta avvalendosi del ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997). Sempre la Circolare chiarisce che la sussistenza della condizione che “il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione” si deve ritenere soddisfatta attraverso l’acquisizione della prova che l’intermediario abbia comunicato al contribuente per iscritto (ad esempio tramite raccomandata), al domicilio fiscale del contribuente o al diverso indirizzo comunicato da quest’ultimo al CAF o al professionista, l’invito a presentare una nuova dichiarazione. La prova dell’effettuazione della comunicazione può essere costituita anche dalla notizia della società incaricata della trasmissione che il destinatario non può essere raggiunto. Non è quindi necessario esibire la prova dell’esplicito diniego del contribuente.

Altre informazioni utili

Da ultimo risulta opportuno ricordare che:
  • il professionista abilitato, il responsabile dell’assistenza fiscale (c.d. RAF) e, in solido con quest’ultimo, il CAF sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, semprechè il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Tali sanzioni si applicano a partire dall’assistenza fiscale prestata nel 2019 (al riguardo si veda la Circolare 24 maggio 2019, n. 12/E);
  • con riferimento a spese suddivise in più anni, il controllo dev’essere effettuato “ad ogni utilizzo della rata dell’onere ai fini del riconoscimento della spesa”. Sul punto si veda la Circolare 31 maggio 2005, n. 26/E, secondo cui il soggetto che presta l’assistenza fiscale può, qualora abbia già verificato la documentazione in relazione ad una rata precedente e ne abbia conservato copia, non chiederne un’ulteriore copia al contribuente.
Circolare n. 7 del 25 giugno 2021
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