Società tra professionisti, arriva la neutralità fiscale
Il Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2024, ha approvato, oltre al decreto-legge con gli interventi per la coesione sociale, un decreto legislativo in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera f) n. 2.4 della Legge n. 111/2023, che stabilisce la neutralità fiscale nelle società tra professionisti, per le operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali.
La neutralità fiscale nelle società tra professionisti
La regolamentazione delle società tra professionisti (Stp), disciplinate dall’art. 10 della legge n. 183/2011, prevede la revisione di Irpef e Ires e la neutralità fiscale nelle operazioni di conferimento di studi professionali in società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, vale a dire che il conferimento di più studi professionali in una Stp non produrrà plusvalenze imponibili da assoggettare a tassazione.
Il decreto introduce l’art. 177-bis, comma 1, nel Testo Unico delle imposte sui redditi (Tuir), secondo cui i conferimenti di attività materiali e immateriali, nelle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali e nel passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti, compresa la clientela e ogni elemento immateriale, nonché di passività, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze.
Come si applica la neutralità fiscale
L’agevolazione per i singoli professionisti che intendono associarsi tra loro e per gli studi che da associati si trasformano in società, sarà applicata quando il decreto, ora all’esame del Parlamento, entrerà in vigore. Da quel momento, in tutte le operazioni straordinarie attuate dai professionisti, non dovranno essere versate imposte per le plusvalenze prodotte da tutti i conferimenti, materiali e non, derivanti da attività artistica o professionale che confluiscono in società.
La neutralità fiscale si applica anche in:
- operazioni straordinarie concernenti i conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni relativi a società tra professionisti;
- apporti in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società semplici;
- apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni professionali o società semplici in altre associazioni o società costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti.
Ricordiamo che il cosiddetto “decreto Coesione” (dl 60/2024) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio.

