Fisco e Tasse                
            
            Modello 730, quali sono le novità per il 2021?
                
                    Nella dichiarazione 2021 esordiscono alcune detrazioni introdotte durante l'emergenza pandemica: dal superbonus al bonus vacanze fino a quello per la mobilità sostenibile                
                
                    
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                                Non c’è un solo Modello 730. Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2021 (prot. n. 13104) l’Agenzia ha approvato i seguenti modelli di 730/2021 riferiti all’anno d’imposta 2020:
- 730 base;
 - 730-1 che attiene l’indicazione delle scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF;
 - 730-2 per il sostituto d’imposta;
 - 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato;
 - 730-3 relativo al prospetto di liquidazione riguardante l’assistenza fiscale prestata;
 - 730-4;
 - 730-4 integrativo.
 
Assieme alla pubblicazione dei citati modelli 730 sono state pubblicate anche le relative istruzioni, nonché la bolla per la consegna del modello 730-1. Quest’ultima concerne la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Devono presentarla nell’anno 2021 i soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.
Come e quando presentare il 730
Ciò premesso, risulta opportuno ricordare che:
- il modello 730 ordinario può essere presentato al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, al CAF oppure al professionista abilitato;
 - i lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio devono presentare il modello 730 a un CAF o a un professionista abilitato;
 - in linea generale, i modelli 730 ordinari possono essere presentati entro il 30 settembre 2021, indipendentemente dalla modalità di presentazione adottata.
 
Modello 730/2021, le novità dell”anno del covid’
Qui di seguito, si riportano le principali novità concernenti il modello 730/2021.
| Novità | Caratteristiche | 
| Riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente | A decorrere dal 1° luglio 2020 ai lavoratori dipendenti in possesso di un reddito complessivo fino a 28.000 euro spetta il nuovo trattamento integrativo. Mentre per quelli in possesso di un reddito complessivo da 28.000 a 40.000 euro spetta un’ulteriore detrazione il cui importo diminuisce all’aumentare del reddito. Da tale data non è più possibile fruire del bonus IRPEF (c.d. “bonus Renzi”). Tali novità sono riportate nell’aggiornata sezione V del quadro C denominata “Riduzione della pressione fiscale” | 
| La nuova casella “Codice Stato estero” | Con riferimento ai contribuenti che si avvalgono in dichiarazione dell’agevolazione prevista per gli “impatriati” e per i docenti e ricercatori che vengono a svolgere la loro attività in Italia, sono tenuti da quest’anno ad indicare il codice dello Stato in cui erano residenti prima di trasferirsi in Italia tramite l’apposita casella nella sezione I del quadro C | 
| Riduzione in base al reddito di alcune detrazioni d’imposta | A decorrere dal 2020 l’ammontare di alcune delle detrazioni di cui alla sezione I del quadro E si riduce all’aumentare del reddito, se superiore a 120.000 euro, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro | 
| Erogazioni liberali COVID-19 | Così come disposto dall’articolo 66 del D.L. n. 18/2020 per le persone fisiche e gli enti non commerciali, vi è la possibilità di detrarre dall’imposta lorda il 30 per cento, per un importo massimo di 30.000 euro, delle erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nel 2020 a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali (comuni, province, città metropolitane), di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, per sostenere interventi di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria. In tale caso, il codice da indicare nei righi da E8 a E10, che identifica le spese per le quali spetta la nuova detrazione del 30 per cento è il “72” | 
| Superbonus 110% | In merito alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 spetta una detrazione nella misura del 110% delle stesse, a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus), effettuati su unità immobiliari residenziali. La scelta operativa compiuta dall’Agenzia delle Entrate, per gestire la nuova detrazione nel modello 730, è stata quella di lasciare invariata la struttura delle sezioni interessate del quadro E (III A e IV. Inserendo solamente una casellina aggiuntiva all’interno delle sezioni “Spese per interventi di recupero edilizio, per misure antisismiche, bonus facciate e superbonus” e “Spese per interventi di risparmio energetico e superbonus”. Caselle da barrare al fine di veicolare la detrazione con la percentuale maggiorata al 110% | 
| Detrazione per “Bonus facciate” | A decorrere dal 1° gennaio 2020 è stata prevista una detrazione del 90 per cento per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti. Da indicare con il nuovo codice “15” nella colonna 2 dei righi da E41 a E43 | 
| Credito d’imposta “Bonus vacanze” | Il Bonus vacanze si trova nel rigo E83 della sezione VI – Altre detrazioni d’imposta del quadro E il credito d’imposta Vacanze istituito dal decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020). Se il bonus è stato utilizzato entro il 31 dicembre 2020, è possibile fruire del relativo importo della detrazione (pari al 20 per cento dell’importo sostenuto) con il nuovo codice “3” da riportare a colonna 1, mentre dovrà essere utilizzato il codice “4” per segnalate l’importo del credito d’imposta Vacanze non spettante, totalmente o parzialmente, che è stato fruito sotto forma di sconto per il pagamento del soggiorno (80 per cento dell’importo sostenuto) | 
| Credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica | Per i soggetti che rottamano almeno due autovetture è riconosciuto un credito d’imposta di importo massimo di 750 euro per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile. Per permettere l’indicazione nella dichiarazione del bonus, è stato previsto il nuovo codice “5” nel rigo G15 del quadro G | 
                                    