Fisco e Tasse

Modello 730, quali sono le novità per il 2021?

Nella dichiarazione 2021 esordiscono alcune detrazioni introdotte durante l'emergenza pandemica: dal superbonus al bonus vacanze fino a quello per la mobilità sostenibile
Condividi
Modello 730, quali sono le novità per il 2021?

Non c’è un solo Modello 730. Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2021 (prot. n. 13104) l’Agenzia ha approvato i seguenti modelli di 730/2021 riferiti all’anno d’imposta 2020:

  • 730 base;
  • 730-1 che attiene l’indicazione delle scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF;
  • 730-2 per il sostituto d’imposta;
  • 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato;
  • 730-3 relativo al prospetto di liquidazione riguardante l’assistenza fiscale prestata;
  • 730-4;
  • 730-4 integrativo.

Assieme alla pubblicazione dei citati modelli 730 sono state pubblicate anche le relative istruzioni, nonché la bolla per la consegna del modello 730-1. Quest’ultima concerne la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Devono presentarla nell’anno 2021 i soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.

Come e quando presentare il 730

Ciò premesso, risulta opportuno ricordare che:

  • il modello 730 ordinario può essere presentato al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, al CAF oppure al professionista abilitato;
  • i lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio devono presentare il modello 730 a un CAF o a un professionista abilitato;
  • in linea generale, i modelli 730 ordinari possono essere presentati entro il 30 settembre 2021, indipendentemente dalla modalità di presentazione adottata.

Modello 730/2021, le novità dell”anno del covid’

Qui di seguito, si riportano le principali novità concernenti il modello 730/2021.

Novità Caratteristiche
Riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente A decorrere dal 1° luglio 2020 ai lavoratori dipendenti in possesso di un reddito complessivo fino a 28.000 euro spetta il nuovo trattamento integrativo. Mentre per quelli in possesso di un reddito complessivo da 28.000 a 40.000 euro spetta un’ulteriore detrazione il cui importo diminuisce all’aumentare del reddito. Da tale data non è più possibile fruire del bonus IRPEF (c.d. “bonus Renzi”). Tali novità sono riportate nell’aggiornata sezione V del quadro C denominata “Riduzione della pressione fiscale”
La nuova casella “Codice Stato estero” Con riferimento ai contribuenti che si avvalgono in dichiarazione dell’agevolazione prevista per gli “impatriati” e per i docenti e ricercatori che vengono a svolgere la loro attività in Italia, sono tenuti da quest’anno ad indicare il codice dello Stato in cui erano residenti prima di trasferirsi in Italia tramite l’apposita casella nella sezione I del quadro C
Riduzione in base al reddito di alcune detrazioni d’imposta A decorrere dal 2020 l’ammontare di alcune delle detrazioni di cui alla sezione I del quadro E si riduce all’aumentare del reddito, se superiore a 120.000 euro, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro
Erogazioni liberali COVID-19 Così come disposto dall’articolo 66 del D.L. n. 18/2020 per le persone fisiche e gli enti non commerciali, vi è la possibilità di detrarre dall’imposta lorda il 30 per cento, per un importo massimo di 30.000 euro, delle erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nel 2020 a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali (comuni, province, città metropolitane), di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, per sostenere interventi di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria. In tale caso, il codice da indicare nei righi da E8 a E10, che identifica le spese per le quali spetta la nuova detrazione del 30 per cento è il “72”
Superbonus 110% In merito alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 spetta una detrazione nella misura del 110% delle stesse, a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus), effettuati su unità immobiliari residenziali. La scelta operativa compiuta dall’Agenzia delle Entrate, per gestire la nuova detrazione nel modello 730, è stata quella di lasciare invariata la struttura delle sezioni interessate del quadro E (III A e IV. Inserendo solamente una casellina aggiuntiva all’interno delle sezioni “Spese per interventi di recupero edilizio, per misure antisismiche, bonus facciate e superbonus” e “Spese per interventi di risparmio energetico e superbonus”. Caselle da barrare al fine di veicolare la detrazione con la percentuale maggiorata al 110%
Detrazione per “Bonus facciate” A decorrere dal 1° gennaio 2020 è stata prevista una detrazione del 90 per cento per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti. Da indicare con il nuovo codice “15” nella colonna 2 dei righi da E41 a E43
Credito d’imposta “Bonus vacanze Il Bonus vacanze si trova nel rigo E83 della sezione VI – Altre detrazioni d’imposta del quadro E il credito d’imposta Vacanze istituito dal decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020). Se il bonus è stato utilizzato entro il 31 dicembre 2020, è possibile fruire del relativo importo della detrazione (pari al 20 per cento dell’importo sostenuto) con il nuovo codice “3” da riportare a colonna 1, mentre dovrà essere utilizzato il codice “4” per segnalate l’importo del credito d’imposta Vacanze non spettante, totalmente o parzialmente, che è stato fruito sotto forma di sconto per il pagamento del soggiorno (80 per cento dell’importo sostenuto)
Credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica Per i soggetti che rottamano almeno due autovetture è riconosciuto un credito d’imposta di importo massimo di 750 euro per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile. Per permettere l’indicazione nella dichiarazione del bonus, è stato previsto il nuovo codice “5” nel rigo G15 del quadro G
Condividi

Potrebbero interessarti

Condominio

Dalla costituzione del condominio alla gestione delle tabelle millesimali, dalle delibere assembleari ai lavori edilizi e ai titoli abilitativi:...

Decreto Salva Casa

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2024 il Decreto Legge 29 maggio 2024, n. 69 recante “Disposizioni urgenti in materia di...