Fisco e Tasse

È prevista l’IVA per contributi nell’ambito della co-progettazione?

Chiarito se i contributi erogati nell’ambito di un percorso di co-programmazione e co-progettazione siano soggetti a IVA o esclusi
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È prevista l’IVA per contributi nell’ambito della co-progettazione?

Con l’interpello n. 904-785/2024, l’Agenzia delle Entrate DRE Lombardia ha fornito un parere relativo al trattamento IVA dei contributi erogati da un ente pubblico nell’ambito di un progetto di co-progettazione rivolto alla gestione di centri sociali e punti di incontro per anziani. L’istanza, presentata da un Comune, riguarda la qualificazione fiscale delle somme stanziate in favore di un’ATI (Associazione Temporanea di Imprese) composta da due cooperative sociali.

Il contesto della richiesta

L’istanza riguarda un percorso di co-programmazione e co-progettazione, avviato dal Comune per soddisfare specifici bisogni sociali attraverso la gestione integrata di strutture dedicate agli anziani. L’ATI vincitrice è stata incaricata di svolgere attività di gestione e iniziative ricreative secondo quanto stabilito in una convenzione.

La domanda del Comune è se i contributi erogati nell’ambito di tale convenzione debbano essere considerati soggetti a IVA o esclusi.

IVA per contributi nella co-progettazione: le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ha chiarito che:

  1. Esclusione dall’ambito IVA: le somme erogate sono qualificabili come contributi e non come corrispettivi soggetti a IVA, poiché:
    • non si configura un rapporto sinallagmatico (scambio diretto di prestazioni tra le parti);
    • le somme finanziano un’attività di interesse generale, destinata a soggetti socialmente meritevoli e non al beneficio esclusivo del Comune.
  2. Natura delle somme erogate:
    • la convenzione è disciplinata dall’art. 12 della Legge n. 241/1990, che regola i contributi pubblici e i vantaggi economici attribuiti mediante procedimenti trasparenti e non sinallagmatici.
    • le somme non rappresentano un corrispettivo diretto per i servizi resi ma finanziano l’attuazione di obiettivi di interesse generale.
  3. Elementi contrattuali non rilevanti per l’IVA: la presenza di clausole relative a penali o risoluzioni contrattuali non modifica la natura delle somme erogate. Questi elementi, pur rientrando nella gestione operativa della convenzione, non incidono sulla qualificazione fiscale.
Aspetto analizzato Conclusione
Qualificazione delle somme erogate Contributi esclusi da IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), del DPR n. 633/1972.
Rapporto giuridico tra le parti Non sinallagmatico: non c’è uno scambio diretto tra contributo e prestazione.
Finalità delle somme erogate Finanziare attività di interesse generale a beneficio di soggetti fragili.
Presenza di clausole contrattuali (penali, ecc.) Non altera la qualificazione fiscale come contributo escluso da IVA.

In base a quanto sopra scritto si evince che l’interpello n. 904-785/2024 chiarisce che i contributi pubblici erogati nell’ambito della co-progettazione sono esclusi dal campo IVA, poiché destinati al perseguimento di finalità sociali e privi di un nesso sinallagmatico. Questo orientamento offre linee guida per gli enti pubblici nella gestione dei rapporti con enti del Terzo Settore, ribadendo l’importanza di distinguere tra contributi e corrispettivi nell’applicazione dell’IVA.

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