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Iva agevolata per beni anti Covid-19: i chiarimenti dell’AdE

Con la circolare n. 26/E l'Agenzia delle Entrate pubblica l'elenco dei beni atti a contrastare la diffusione del virus e chiarisce le modalità di applicazione della disciplina dell'Iva agevolata
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Iva agevolata per beni anti Covid-19: i chiarimenti dell’AdE

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020, fornisce chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 124 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, che ha introdotto con una disciplina Iva agevolata per beni anti covid-19. 

Elenco dei beni anti covid-19 ammessi all’agevolazione

In base a tale disposizione, sono soggette all’aliquota Iva del 5 per cento le cessioni, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, di alcuni beni che possiedono le caratteristiche tecniche idonee a garantire la protezione degli operatori sanitari dalla diffusione del virus.

Questo l’elenco dei beni anti covid-19:

  1. ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
  2. monitor multiparametrico anche da trasporto;
  3. pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
  4. tubi endotracheali;
  5. caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
  6. maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione;
  7. umidificatori;
  8. laringoscopi;
  9. strumentazione per accesso vascolare;
  10. aspiratore elettrico;
  11. centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
  12. ecotomografo portatile;
  13. elettrocardiografo;
  14. tomografo computerizzato;
  15. mascherine chirurgiche;
  16. mascherine Ffp2 e Ffp3;
  17. articoli di abbigliamento protettivo per finalità  sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e  occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
  18. termometri;
  19. detergenti disinfettanti per mani;
  20. dispenser a muro per disinfettanti;
  21. soluzione idroalcolica in litri;
  22. perossido al 3 per cento in litri;
  23. carrelli per emergenza;
  24. estrattori RNA;
  25. strumentazione per diagnostica per COVID19;
  26. tamponi per analisi cliniche;
  27. provette sterili;
  28. attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Iva agevolata beni anti covid-19, alcune specifiche

L’elenco ha natura tassativa e non esemplificativa. Solo i beni indicati possono essere ceduti:

  • in via transitoria sino al 31 dicembre 2020, in esenzione da Iva, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi;
  • dal 1° gennaio 2021, con applicazione dell’aliquota Iva del 5 per cento.

Analogo trattamento Iva è previsto per:

  • donazioni di farmaci in programmi “compassionevoli” per i quali non vige la presunzione di cessione (‘art. 27 del Decreto Liquidità),
  • beni donati a enti pubblici o a associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità filantropiche (art. 68, primo comma, lettera f) del Decreto Iva),
  • acquisti intra-Ue. Una volta importati, i beni elencati possono essere oggetto di diverse cessioni interne prima di giungere al consumatore finale,
  • cessioni onerose e gratuite dei beni e alle prestazioni di servizi tramite contratti d’opera, e d’appalto, locazione finanziaria, noleggio e simili.

Pur non essendo obbligatorio, per facilitare l’individuazione dell’esenzione è possibile indicare nelle fatture relative alle cessioni di beni, che trattasi di “operazione esente con diritto alla detrazione” oppure di “cessione esente ai sensi dell’articolo 124, comma 2, del dl n. 34 del 2020”.

Chiarimenti sulle definizioni dei beni ammessi all’agevolazione

Termometri

Tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea, compresi i termoscanner per l’assistenza sanitaria.

Detergenti disinfettanti per mani

I soli prodotti per le mani con potere disinfettante, e in particolare i biocidi e i presidi medico chirurgici autorizzati per l’igiene umana (PT1) e quelli utilizzabili sia per l’igiene umana sia per disinfettare le superfici (PT1/PT2), a prescindere dalle dimensioni della confezione. Esclusi invece i semplici detergenti, in quanto non svolgono un’azione disinfettante, e i comuni igienizzanti per le mani

Mascherine

Solo quelle Ffp2 e Ffp3 omologate alle norme tecniche armonizzate UNI EN 149:2009, le mascherine chirurgiche conformi alla norma tecnica UNI EN 14683:2019 e quelle “autorizzate in deroga” dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) o dall’Inail, a condizione che siano validamente certificate come dispositivo medico o dispositivo di protezione individuale (Dpi).

Ogni altra mascherina reperibile in commercio, diversa da queste, non è un dispositivo medico né un Dpi e non possono essere utilizzate in ambiente ospedaliero o assistenziale. Chi intende produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e Dpi in deroga alle disposizioni, può inviare all’Iss un’autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attesta le caratteristiche tecniche delle mascherine e che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza.
Anche le mascherine riutilizzabili rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 124, a condizione che abbiano le caratteristiche tecniche per essere certificata.

Cessione dei singoli filtri

Agevolata la cessione, a condizione che abbia le caratteristiche tecniche prima ricordate per le mascherine.

Dispenser a muro per disinfettanti

Devono presentano elementi di ancoraggio e fissità  (ad esempio, al terreno o a muro), comprese le piantane dotate di sistemi di fissaggio. Sono escluse tutte le strutture facilmente asportabili, come ad esempio le colonnine di cartone su cui sono posizionati i normali flaconi dotati di dispenser.

Soluzione idroalcolica in litri

Rientrano i disinfettanti a base alcolica certificati/autorizzati come presidi medico chirurgici (Pmc) o biocidi, normalmente utilizzati per la pulizia di rilevanti superfici oppure in ambito sanitario per la disinfezione delle superfici, a base di etanolo almeno al 70 per cent; sono esclusi i Pmc e i biocidi con etanolo inferiore a questa percentuale.

Perossido al 3 per cento in litri

Sono agevolati i Pmc e i biocidi a base di perossido di idrogeno al 3 per cento, come l’acqua ossigenata; escluse altre tipologie di disinfettanti.

Strumentazione per diagnostica per Covid-19

Compresi i saturimetri (pulsossimetri e ossimetri); i test sierologici potranno godere del regime agevolato a condizione che siano classificabili nei codici doganali richiamati dalla circolare 12/D/2020 dell’Amministrazione delle Dogane.

Attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo

I letti ospedalieri, le tende, ivi incluse quelle in plastica; sono compresi gli articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie, resi obbligatori dai protocolli di sicurezza.

Il Rapporto ISS Covid-19, n. 2/2020 indica quali sono i Dpi e i dispositivi medici (guanti, mascherine, camici o occhiali) che gli operatori sanitari devono indossare nei principali contesti in cui entrano in contatto con i pazienti affetti da Covid-19.

Pezzi di ricambio e beni accessori

L’agevolazione spetta anche alla cessione dei singoli pezzi di ricambio e dei beni accessori, che però andrà  valutata caso per caso.

Credito d’imposta

L’ambito soggettivo di applicazione dell’articolo 124 si sovrappone a quello del successivo articolo 125 in tema di credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, che riconosce un credito d’imposta ai soggetti esercenti attività  d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nella misura del 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Tra le spese ammissibili figurano quelle sostenute per l’acquisto di:

  • dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • prodotti detergenti e disinfettanti;
  • dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera a), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione.
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