Fisco e Tasse
Iva agevolata al 10% per la manutenzione degli impianti, non sulle attrezzature di lavoro
L’aliquota del 10% si applica esclusivamente alla manutenzione obbligatoria di ascensori e altre installazioni tecnologiche collocati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata
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L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 11 del 9 novembre 2020 ha chiarito che l’aliquota IVA agevolata del 10%, riconosciuta per le attività di verifica periodica obbligatoria degli ascensori (disciplinata dal D.P.R. 162/1999), torna applicabile anche a tutte le verifiche obbligatorie da effettuarsi su impianti installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Tenendo, comunque, presente che si deve trattare di interventi obbligatori per legge.
Sempre la citata consulenza giuridica ha chiarito che l’aliquota IVA agevolata del 10% non torna, invece, applicabile con riferimento alle verifiche periodiche sulla sicurezza e l’efficienza delle attrezzature da lavoro messe a disposizione ai lavoratori dal datore di lavoro. Che, per il D.Lgs. 81/2008, devono essere assoggettate a controlli periodici. Infatti, in tal caso, come precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate, si tratta di “attrezzature da lavoro” e non di impianti tecnologici al cui mantenimento in efficienza è finalizzata la manutenzione ordinaria.
Quando si applica l’Iva agevolata del 4%
Fermo restando quanto più sopra rappresentato, preme ricordare che con la precedente risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 18 del 24 luglio 2019, era stato precisato che, per l’installazione, il rifacimento o l’adeguamento di ascensori, nell’ambito di lavori finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche, torna applicabile l’aliquota IVA agevolata del 4 per cento. Invece, al di fuori di tale ipotesi, l’installazione di ascensori in edifici esistenti a prevalente destinazione abitativa si configura quale intervento di manutenzione straordinaria. Ed è quindi soggetto ad IVA con l’aliquota del 10%. Nel dettaglio la consulenza giuridica n. 18/2019 aveva chiarito che:- il numero 41-ter) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972, stabilisce che sono soggette all’aliquota IVA del 4% le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”. In tale previsione rientra sia il rifacimento sia l’adeguamento di impianti tecnologici, compresi gli ascensori. In funzione chiaramente di comprovate esigenze di soggetti in condizione di disabilità motoria e sensoriale;
- torna applicabile:
- l’aliquota IVA del 10% per gli interventi generici di manutenzione straordinaria, con i limiti previsti per i “beni significativi” tra i quali rientrano gli ascensori;
- l’aliquota IVA del 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria consistenti nelle verifiche periodiche sugli ascensori installati nei negli edifici a prevalente destinazione abitativa;
- IVA ordinaria del 22% per i servizi consistenti nella disponibilità dell’impresa di manutenzione a garantire interventi di assistenza sugli impianti anche nelle ore notturne e nei giorni festivi. In considerazione del fatto che gli stessi non sono riconducibili a prestazioni di manutenzione ordinaria.
