Fisco e Tasse                
            
            Investimenti 4.0, l’interconnessione non ostacola l’agevolazione
                
                    L'’interconnessione tardiva produce soltanto lo slittamento del momento dal quale si può godere del beneficio del credito d’imposta                
                
                    
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Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta 394 dello scorso 8 giugno che, in tema di ammissibilità ai benefici 4.0, su parere tecnico reso dal Mise, precisa come occorra fare una distinzione per considerare il “ritardo” dell’interconnessione elemento determinante per la fruizione dell’agevolazione stessa.
L’interconnessione, come noto, dipende sia dalle caratteristiche intrinseche del nuovo bene oggetto d’investimento che dalle caratteristiche del sistema informativo dell’impresa.
Il possesso del requisito dell’interconnessione può essere soddisfatto anche dopo, vale a dire in un momento successivo a quello di effettuazione dell’investimento e messa in funzione del bene – per consentire all’impresa di potersi dotare o di poter adeguare i sistemi informatici ai quali il bene (già dotato delle caratteristiche tecniche al momento del suo primo utilizzo) dovrà interconnettersi.
L’impresa beneficiaria sarà tenuta a:
                L’interconnessione tardiva fa semplicemente slittare il momento dal quale si può godere del beneficio
L’interconnessione “tardiva” può essere dovuta a diverse motivazioni, come la complessità dell’investimento da realizzare. Ma in tale caso non è di per sé ostativa per la fruizione dell’agevolazioni fiscali previste per gli investimenti 4.0″. La conclusione a cui si arriva in seno alla risposta n.394/2021 è che l’interconnessione tardiva produce solo lo slittamento del momento dal quale si può godere del beneficio. Per risolvere il dubbio esplicitato dalla società istante l’Agenzia richiama alcuni documenti di prassi e i chiarimenti del MISE. In primo luogo, tra le fonti citate il Principio di Diritto n. 2 del 2020 che afferma come spetta al noleggiante l’agevolazione in commento esclusivamente nell’ipotesi in cui l’attività di noleggio costituisca l’oggetto dell’attività principale o tipica dell’impresa. Ciò premesso, il MISE precisa che le considerazioni conclusive illustrate sono valide anche nel caso del noleggio, in cui i requisiti di integrazione e interconnessione possono essere soddisfatti anche in modalità concorrente tra impresa proprietaria e impresa utilizzatrice. In secondo luogo, come vedremo nel prosieguo, richiamando la normativa vigente si evidenziano alcuni passaggi fondamentali di analogia con la disciplina dell’iper-ammortamento e le specificità dei requisiti legati alle caratteristiche tecnologiche e all’interconnessione che determinano, o meno, l’ammissibilità.L’interconnessione può essere fatta anche dopo l’investimento
Nel parere del Mise si evidenzia che “quanto all’interconnessione, requisito il cui soddisfacimento dipende non solo dalle caratteristiche intrinseche del nuovo bene oggetto d’investimento, ma anche, strettamente, dalle caratteristiche del sistema informativo dell’impresa, è stato riconosciuto che lo stesso possa essere soddisfatto anche in un momento successivo a quello di effettuazione dell’investimento e messa in funzione del bene; e ciò, proprio per consentire all’impresa di potersi dotare o di poter adeguare i sistemi informatici ai quali il bene (già dotato delle caratteristiche tecniche al momento del suo primo utilizzo) dovrà interconnettersi”.Il caso sottoposto all’Agenzia delle entrate
Il dubbio interpretativo sollevato attiene la possibilità di godere delle agevolazioni fiscali previste in relazione a taluni investimenti in beni strumentali nuovi (in particolare carrelli elevatori), funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il paradigma 4.0, che la società istante dichiara di aver effettuato a partire dal periodo d’imposta 2017 e fino al periodo d’imposta 2020. I macchinari sono noleggiati presso terzi e verranno interconnessi tramite uno specifico apparecchio al sistema aziendale della società istante nel corso del 2021. E, dunque, in ritardo. La società istante chiede se l’interconnessione con il carrello elevatore deve avvenire entro una data specifica a partire dalla data di acquisto del carrello stesso per rientrare nelle agevolazioni 4.0. Nonché richiede all’Amministrazione se si rende applicabile la disciplina dell’iper-ammortamento o del credito d’imposta 4.0 nel caso anche al costo dei carrelli acquisitati dal 2017 in poi.Credito di imposta investimenti 4.0 e super-iper ammortamento
Per prima cosa, ricordiamo che, le discipline agevolative per investimenti secondo il paradigma 4.0, sono molteplici:- l’iper ammortamento introdotto per l’anno 2017 dalla Legge di bilancio 2017;
 - il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali previsto dalla Legge di Bilancio 2020, che ha mandato in soffitta l’iper e super ammortamento, introducendo un credito d’imposta per le spese sostenute, a titolo di investimento in beni strumentali nuovi, fino al 31 dicembre 2020;
 - il nuovo credito d’imposta della Transizione 4.0 per beni strumentali nuovi, disposto dall’ultima Legge di Bilancio 2021.
 
Caratteristiche tecniche e interconnessione
I beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali secondo il paradigma “4.0” sono i beni riconducibili nelle voci degli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016. Tali beni devono possedere, per poter godere dei benefici 4.0, di specifiche caratteristiche intrinseche e tecnologiche che devono essere presenti prima del loro utilizzo nel processo di produzione (o messa in funzione).| 
 Alcune delle caratteristiche da possedere per i beni del primo gruppo dell’allegato A: 
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Caratteristiche intrinseche
Dalla precisazione appena fatta si giunge alla conclusione dell’Agenzia, vale a dire che l’interconnessione “tardiva” dei beni può essere dovuta alla necessità di completare l’infrastruttura informatica indispensabile a interconnettere il bene; ma in nessun caso l’interconnessione successiva, rispetto all’entrata in funzione dei beni, può dipendere dal fatto che al momento del loro primo utilizzo i beni medesimi non possiedano le caratteristiche intrinseche richieste dalla disciplina 4.0.| ADEGUAMENTO | AMMISSIBILITA’ BENEFICIO | 
| CARATTERISTICHE INTRINSECHE DEL BENE | Per i beni non dotati delle caratteristiche tecnologiche richiesti dal paradigma 4.0 al momento del loro primo utilizzo, la successiva modifica e integrazione per apportare tali caratteristiche non consente l’ammissibilità dei benefici 4.0 | 
| SISTEMI INFORMATICI | Il software di sistema (stand alone), se riconducibile a uno di quelli previsti dall’allegato “B” L. 232/2016 può godere dell’agevolazione 4.0 a condizione che venga soddisfatto il requisito di interconnessione; Il software necessario al funzionamento dei dispositivi (embedded) potrà essere agevolato quale parte del costo del dispositivo stesso. | 
- mantenere per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0. le caratteristiche tecnologiche e il requisito dell’interconnessione;
 - documentare la permanenza dei requisiti tecnici e di interconnessione per l’intero periodo di fruizione del beneficio tramite “un’adeguata e sistematica reportistica”.
 

