Fisco e Tasse

IMU e TASI unificate nella Manovra 2020: cosa bisogna sapere

Cosa comporta e come si gestisce l'accorpamento di IMU e TASI?
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IMU e TASI unificate nella Manovra 2020: cosa bisogna sapere

La Legge di Bilancio 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, stabilisce che a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale (c.d. IUC) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

Più precisamente la disposizione normativa in commento accorpa all’Imposta unica comunale (meglio conosciuta come IMU) la Tassa sui servizi indivisibili (ovvero TASI).

Le conseguenze di IMU e TASI unificate

Ciò premesso, a seguito dell’unificazione, dall’anno 2020, dell’IMU e della TASI la Legge di Bilancio 2020 stabilisce, in tema di IMU (in quanto l’IMU accorpa la TASI) quanto segue:

  • il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili. Va da sé che dal 2020 i detentori degli immobili (si pensi agli inquilini ovvero comodatari e via dicendo) non saranno più tenuti al versamento della TASI che era, invece, dovuta fino al 2019 sia dal titolare del diritto reale sull’immobile che dall’occupante (infatti, la TASI era dovuta ad esempio sia dal locatore che dal conduttore);
  • l’aliquota base della nuova IMU è pari allo 0,86%, fermo restando il fatto che i Comuni, con deliberazioni del consiglio comunale, possono aumentare fino all’1,06% ovvero diminuirla fino all’azzeramento;
  • il possesso dell’abitazione principale (o assimilata) non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. In tali ultime ipotesi l’aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento;
  • per “abitazione principale” si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale (quindi, nello stesso Comune), le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
  • è abitazione principale anche la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell’applicazione dell’IMU, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • per “pertinenze” dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
  • per “area fabbricabile” si intende – fatte salve le specificazioni previste dalla norma – l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità;
  • per “terreno agricolo” si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato;
  • la base imponibile dell’imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
  • la base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi: per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni; unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
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