Fisco e Tasse

Imposta di bollo per le istanze di rimborso dei canoni pagati e non dovuti per il servizio di depurazione acque

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L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad un interpello, ha chiarito che le richieste di rimborso per canoni pagati e non dovuti per il servizio di depurazione sono soggette a imposta di bollo nella misura di euro 14,62.

La risoluzione 98/E del 07 aprile 2009 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce l’applicabilità dell’imposta di bollo per le istanze di rimborso dei canoni pagati e non dovuti per il servizio di depurazione acque.

L’interpello che ha dato origine alla Risoluzione si fonda sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 10 ottobre 2008 che ha definito come illegittima la riscossione di canone di depurazione qualora gli impianti per la depurazione siano assenti o inattivi.

A seguito di tale sentenza, la legge 27 febbraio 2009 n. 13 ha stabilito la restituzione, da parte dei gestori di servizio idrico (compresi i Comuni) delle quote non dovute entro cinque anni dal 1 ottobre 2009.

Il Comune interpellante ha richiesto all’Agenzia delle Entrate se le richieste di rimborso inoltrate siano soggette o meno all’imposta di bollo. L’articolo 5 del DPR 642/1962 esenta infatti dall’imposta di bollo “le istanze di rimborso e sospensione del pagamento di qualsiasi tributo”.

In risposta all’interpello, l’Agenzia, nel dichiarare che le istanze per la restituzione del canone depurazione sono effettivamente assoggettate ad imposta di bollo dall’origine pari a euro 14,62, ha motivato ricordando che la Corte Costituzionale, con la medesima sentenza 335/2008, ha precisato che la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale.

Tenuto conto di tale natura della tariffa, le richieste di rimborso non rientrano nelle previsioni esentative del D.P.R. n. 642/1962 valide per “qualsiasi tributo”.

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