Fisco e Tasse

Finanziamenti per attività finalizzate alla riduzione di sostanze chimiche “estremamente preoccupanti” ai sensi del regolamento REACH.

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto per il finanziamento di programmi di sviluppo sperimentale riguardanti innovazioni di prodotto e/o processo volte ad eliminare o sostituire le sostanze “estremamente preoccupanti” di cui all’articolo 57 del regolamento CE 1907/2006 (REACH).

Con il D.M. Sviluppo Economico 13 marzo 2009 sono stanziati 80 milioni di euro a valere sul Fondo per l’Innovazione Tecnologica (FIT) per attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale volte all’eliminazione o sostituzione delle sostanze di cui all’articolo 57 del regolamento CE/1907/2006.

Le sostanze in oggetto sono:

– cancerogeni di categoria 1 o 2 (direttiva 67/548/CEE),

– mutagene di categoria 2,

– tossiche per la riproduzione di categoria 1,

– sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche (PBT o vPvB, Allegato XIII Reg. CE 1907/2006).

I programmi ammissibili al finanziamento devono riguardare la realizzazione di innovazioni di prodotto o di processo finalizzate alla sostituzione e/o eliminazione delle sostanze “estremamente preoccupanti” sopra citate utilizzate nei processi di produzione.

Alle agevolazioni possono essere ammessi programmi comportanti costi non inferiori a un milione di euro.

Possono beneficiare degli interventi i soggetti di cui all’art.3 della direttiva del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008:

– le imprese che esercitano le attività di cui all’art. 2195 del codice civile, numeri 1) e 3) (attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi; attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria);

– le imprese agroindustriali che svolgono prevalentemente attività industriale;

– le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

– centri di ricerca con personalità giuridica autonoma;

– altri soggetti individuati con appositi bandi;

– consorzi e società consortili costituiti dai soggetti di cui sopra a condizione che la partecipazione dei medesimi soggetti sia superiore al 30% dell’ammontare del fondo consortile ovvero del capitale sociale.

La domanda di agevolazioni può essere presentata a partire dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione in GU (08/04/2009)fino all’ottantesimo giorno dalla medesima data.

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