Fisco e Tasse

Fabbricati da trasferire in toto, le novità del Decreto Crescita

Servono una serie di requisiti ma per i fabbricati torna applicabile l’imposta di registro e le ipotecarie e catastali in misura fissa di 200 euro ciascuna
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Fabbricati da trasferire in toto, le novità del Decreto Crescita
L’art. 7 del Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) ha stabilito che, con effetto 1° maggio 2019 (entrata in vigore del Decreto Crescita) e fino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di:
  • imprese di costruzione o
  • di ristrutturazione immobiliare,
che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla:
  • demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente,
  • in chiave antisismica
  • e con il conseguimento della classe energetica A o B
  • e all’alienazione degli stessi,
torna applicabile l’imposta di registro e le ipotecarie e catastali in misura fissa di 200 euro ciascuna (quindi, per un ammontare totale di 600 euro). Conseguentemente, nei casi in cui sussistano i presupposti più sopra riportati, per i fabbricati abitativi, non troverà più applicazione l’imposta proporzionale di registro nella misura del 9% e le ipocatastali nella misura fissa di Euro 100 (50 Euro per le ipotecarie e 50 Euro per le catastali).

Gli interessi di mora sui fabbricati

Qualora non siano rispettate le condizioni previste dalla disposizione normativa in esame le imposte di registro, ipotecarie e catastali andranno versate in misura ordinaria, con applicazione di una sanzione nella misura del 30% delle imposte stesse. Inoltre, saranno dovuti gli interessi di mora, conteggiati dalla data di acquisto dell’immobile.
Definizioni da ricordare (si veda sul punto la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2013, n. 22/E)
Impresa costruttrice Soggetti ai quali risulta intestato il provvedimento amministrativo in forza del quale ha luogo la costruzione o la ristrutturazione del fabbricato. Nella categoria rientrano anche le società cooperative edilizie che costruiscono, anche avvalendosi di imprese appaltatrici, alloggi da assegnare ai propri soci. La definizione di impresa di costruzione non è da riferire all’intera attività esercitata, ma è da verificare con riferimento a ogni fabbricato. In altri termini può essere definita impresa costruttrice l’impresa proprietaria del terreno e intestataria dell’autorizzazione edilizia per l’esecuzione dei lavori. Sono considerate imprese di costruzione sia l’impresa edile che costruisce in proprio o tramite appalto a terzi, sia l’impresa commerciale ovvero alberghiera che realizza oppure fa realizzare su un terreno di sua proprietà un immobile (ad esempio un calzaturificio che costruisce un immobile in proprio diventa, per tali lavori, un’impresa di costruzione).
Impresa di ripristino (ovvero di ristrutturazione) Si intende l’impresa che, dopo avere acquistato un immobile, esegue sullo stesso intervento di recupero ai sensi dell’art. 31, lett. c), d) ed e), della legge n. 457/1978 ora sostituita dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Anche in tal caso la definizione, non deve essere vista con riferimento all’intera attività esercitata, ma di volta in volta con riferimento al singolo fabbricato. Ai fini della classificazione dell’impresa non è rilevante il fatto che la ristrutturazione sia finalizzata a una futura cessione. Non è considerata impresa di ristrutturazione quella che effettua interventi di recupero ai sensi dell’art. 31, lett. a), e b), della legge n. 457/1978 (manutenzione ordinaria e straordinaria).
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