Fisco e Tasse

Decreto Ristori Quater: a chi spetta la proroga dei versamenti IVA/redditi?

Tutti i versamenti sospesi nel mese di dicembre e novembre dovranno essere eseguiti dai contribuenti entro il 16 marzo 2021 ovvero in quattro rate mensili di pari importo
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Decreto Ristori Quater: a chi spetta la proroga dei versamenti IVA/redditi?
Con il Decreto “Ristori quater” (D.L. 30 novembre 2020, n. 157) è stata prevista l’ulteriore sospensione dei versamenti (facoltà non obbligo) scadenti nel mese di dicembre 2020 relativi:
  • alle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale in qualità di sostituti d’imposta;
  • all’IVA. Sembra ragionevole ritenere che la sospensione torni applicabile anche con riferimento al versamento dell’acconto IVA 2020 in scadenza il 28 dicembre 2020 (in quanto il 27 cade di domenica);
  • ai contributi previdenziali e assistenziali.
La sospensione dei versamenti in esame per il mese di dicembre 2020, secondo il Ristori quater torna applicabile unicamente:
  • ai soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente;
  • ai soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.

Proroga per tutte le attività sospese dal DPCM del 3 novembre

Inoltre, indipendentemente dalla sussistenza o meno delle soglie di ricavi o compensi nonché dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi la sospensione vale anche per i soggetti che:
  • esercitano le attività economiche sospese dal D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
  • svolgono le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone arancioni o rosse;
  • operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 del Decreto “Ristori-bis”, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator. E che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone rosse.
I sopra citati versamenti sospesi nel mese di dicembre 2020 andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 ovvero mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Versamenti in scadenza nel mese di novembre 2020, quali sospesi?

Si ricorda che l’art. 7 del Decreto “Ristori-bis” (D.L. n. 149/2020) ha introdotto, per determinate tipologie di contribuenti, la sospensione dei versamenti (non vi è l’obbligo ma è una facoltà per i contribuenti), in scadenza nel mese di novembre 2020. Esclusivamente con riferimento:
  • ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale in qualità di sostituti d’imposta;
  • al versamento dell’IVA;
  • al versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro privati se esercitano attività di cui all’allegato 1 (ovvero sospesi/ridotti su tutto il territorio nazionale);
  • ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro privati, che abbiano unità produttive od operative in area rossa. E che esercitano attività ricompresa nell’allegato 2 al decreto (soggetti obbligati alla chiusura in quanto ubicati in area rossa).
Tutti i versamenti sospesi nel mese di novembre dovranno, comunque, essere eseguiti dai contribuenti in esame entro il 16 marzo 2021 ovvero in quattro rate mensili di pari importo, sempre a decorrere dal 16 marzo 2021.
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