Fisco e Tasse
Decreto Ristori Quater: a chi spetta la proroga dei versamenti IVA/redditi?
Tutti i versamenti sospesi nel mese di dicembre e novembre dovranno essere eseguiti dai contribuenti entro il 16 marzo 2021 ovvero in quattro rate mensili di pari importo
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Con il Decreto “Ristori quater” (D.L. 30 novembre 2020, n. 157) è stata prevista l’ulteriore sospensione dei versamenti (facoltà non obbligo) scadenti nel mese di dicembre 2020 relativi:
- alle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale in qualità di sostituti d’imposta;
- all’IVA. Sembra ragionevole ritenere che la sospensione torni applicabile anche con riferimento al versamento dell’acconto IVA 2020 in scadenza il 28 dicembre 2020 (in quanto il 27 cade di domenica);
- ai contributi previdenziali e assistenziali.
- ai soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente;
- ai soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.
Proroga per tutte le attività sospese dal DPCM del 3 novembre
Inoltre, indipendentemente dalla sussistenza o meno delle soglie di ricavi o compensi nonché dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi la sospensione vale anche per i soggetti che:- esercitano le attività economiche sospese dal D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- svolgono le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone arancioni o rosse;
- operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 del Decreto “Ristori-bis”, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator. E che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone rosse.
Versamenti in scadenza nel mese di novembre 2020, quali sospesi?
Si ricorda che l’art. 7 del Decreto “Ristori-bis” (D.L. n. 149/2020) ha introdotto, per determinate tipologie di contribuenti, la sospensione dei versamenti (non vi è l’obbligo ma è una facoltà per i contribuenti), in scadenza nel mese di novembre 2020. Esclusivamente con riferimento:- ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale in qualità di sostituti d’imposta;
- al versamento dell’IVA;
- al versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro privati se esercitano attività di cui all’allegato 1 (ovvero sospesi/ridotti su tutto il territorio nazionale);
- ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro privati, che abbiano unità produttive od operative in area rossa. E che esercitano attività ricompresa nell’allegato 2 al decreto (soggetti obbligati alla chiusura in quanto ubicati in area rossa).
