Fisco e Tasse

Decreto Aiuti, istruzioni sulle agevolazioni fiscali

Dai bonus sulle bollette a quelli legati all'edilizia, il Decreto Aiuti convertito in legge n. 91/2022 prevede anche una serie di dilazioni
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Decreto Aiuti, istruzioni sulle agevolazioni fiscali
Il 15 luglio 2022, sulla Gazzetta Ufficiale n. 164, è stata pubblicata la Legge di conversione n. 91 del c.d. Decreto “Aiuti” (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) che contiene misure in materia di energia, produttività delle imprese e incentivi agli investimenti. In attesa del Decreto Aiuti bis che il Governo Draghi è chiamato a varare entro questa settimana, analizziamo in dettaglio le principali novità del Decreto Aiuti convertito in Legge n. 91/2022

Decreto Aiuti: i bonus sui consumi

Bonus sociale energia elettrica e gas

La misura è stata estesa al terzo trimestre 2022. Possono usufruirne i clienti domestici economicamente svantaggiati e i clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al D.M. 28 dicembre 2007.

Settore elettrico – azzeramento degli oneri generali

La norma impone ad ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) di annullare, per il terzo trimestre del 2022:
  • le aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
  • le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Gas – riduzione dell’IVA e degli oneri generali

Sono soggette all’aliquota IVA del 5% le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali di cui all’art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022. Il Decreto Aiuti prevede un distinguo. Se tali somministrazioni sono contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022. ARERA dovrà nello specifico:
  • mantenere inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel secondo trimestre 2022;
  • ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore del gas fino a concorrenza dell’importo di 240 milioni di euro, con particolare riferimento agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui.

Energia elettrica e credito d’imposta nel Decreto Aiuti

Passa dal 12 al 15% il credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari a superiore a 16,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (art. 3 D.L. 21 marzo 2022, n. 21). Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, di cui agli artt. 3 e 4 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, viene disposto che ove l’impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell’anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, deve inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022. L’ARERA, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

Gas naturale: cosa succede al credito d’imposta?

C’è una rimodulazione da considerare nel Decreto Aiuti convertito in legge. Ecco le diverse fasce da considerare.
  • Passa dal 20 al 25% il credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale per l’acquisto di gas naturale (art. 4 D.L. 21 marzo 2022, n. 21).
  • Passa dal 20 al 25% il credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese a forte consumo di gas naturale (art. 5 D.L. 1° marzo 2022, n. 17; art. 5, comma 2, D.L. 21 marzo 2022, n. 21).
  • Fissato al 10% il credito di imposta riconosciuto per il primo trimestre 2022 alle imprese a forte consumo di gas naturale (a tal fine è stato inserito l’art. 15.1 all’interno del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modifiche dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25).
Nello specifico inoltre il credito d’imposta:
  • può essere utilizzato, esclusivamente in compensazione, entro il 31 dicembre 2022;
  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’Irap, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto;
  • è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche ed intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del testo Unico bancario (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385), società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del medesimo Testo Unico oppure imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’art. 122-bis, comma 4, del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

Bonus edilizi e edifici unifamiliari nel Decreto Aiuti

La detrazione del 110% spetta anche per gli interventi effettuati su unità immobiliari da persone fisiche (edifici unifamiliari), per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo). A tal fine è stato sostituito il secondo periodo dell’art. 119, comma 8-bis , del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).

Dilazioni di pagamento

In materia di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, è stato disposto quanto segue:
  • l’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede per ciascuna richiesta la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di 72 rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro (in luogo dei vigenti 60.000 euro) la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. E’ possibile presentare una richiesta di rateazione senza documentare la temporanea obiettiva difficoltà, per importi iscritti a ruolo che siano pari o inferiori a 120mila euro;
  • in caso di caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di 8 rate – in luogo delle vigenti 5 rate – anche non consecutive, il carico non può essere nuovamente rateizzato;
  • la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
Le nuove regole si applicano esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrate in vigore della legge di conversione del decreto in esame. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla medesima data di cui sopra, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute sono integralmente saldate.

Tax Credit e Decreto Aiuti

Beni strumentali

Per gli investimenti in beni immateriali 4.0 (di cui all’Allegato B annesso alla Legge n. 232/2016), effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, oppure 30 giugno 2023 se alla data del 31 dicembre 2022 è stato effettuato un pagamento in acconto pari almeno al 20% del valore dei beni, l’aliquota del credito d’imposta previsto dall’art. 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) è aumentata dal 20 al 50%.

Formazione 4.0

Le aliquote del credito d’imposta previsto dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 211, (legge di Bilancio 2020) per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze tecnologiche sono aumentate dal 50 al 70% (per le piccole imprese) e dal 40 al 50% (per le medie imprese). Ciò sempreché le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con apposito decreto del Ministro dello Sviluppo economico, e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto. Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge in commento, che non soddisfino le condizioni previste sopra, le misure del credito d’imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al 35 per cento.
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