Fisco e Tasse

Decreto Sostegni: come chiedere il contributo a fondo perduto per i professionisti e codici tributo

Dall'Agenzia delle Entrate chiarimenti in merito a modalità e termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni
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Decreto Sostegni: come chiedere il contributo a fondo perduto per i professionisti e codici tributo
L’art. 1 del D.L. n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni) ha previsto l’introduzione, per determinati soggetti, nonché a determinate condizioni, di un nuovo contributo a fondo perduto a beneficio dei contribuenti che hanno visto una riduzione del proprio fatturato a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19. Successivamente alla pubblicazione del citato Decreto Sostegni, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate con il proprio Provvedimento n. 77923/2021 del 23 marzo 2021 ha delineato il contenuto, le modalità ed i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del citato contributo a fondo perduto. Tenendo presente che le istanze potranno essere presentate telematicamente a decorrere dal 30 marzo 2021 ed entro il termine ultimo del 28 maggio 2021.

Modalità di fruizione

L’importo del contributo a fondo perduto spettante al contribuente può essere fruito mediante le due seguenti modalità (tra loro alternative):
  • accredito sul conto corrente indicato in sede di istanza;
  • riconoscimento del contributo sotto forma di credito d’imposta, da utilizzarsi in compensazione mediante modello F24.
Si evidenzia che la scelta della modalità di utilizzo dovrà essere evidenziata nel modello di istanza telematica ed è irrevocabile.

Destinatari e ammontare del contributo a fondo perduto

Ambito soggettivo del contributo a fondo perduto In linea generale possono beneficiare del contributo in esame i titolari di partita IVA residenti ovvero stabiliti in Italia (indipendentemente dal regime contabile adottato). Nel dettaglio si tratta:
  • delle imprese;
  • dei lavoratori autonomi;
  • dei titolari di reddito agrario.
Tenendo presente che possono beneficiare del contributo anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, qualora svolgano attività commerciali. ATTENZIONE: invece, non possono beneficiare del contributo in esame:
  • i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto;
  • ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto;
  • agli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);
  • agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).
Condizioni per poter beneficiare del contributo a fondo perduto Fermo restando il presupposto soggettivo (precedentemente descritto) affinché si possa beneficiare del contributo a fondo perduto devono coesistere le seguenti due condizioni:
  • l’ammontare dei ricavi/compensi/reddito agrario deve rientrare entro la soglia massima prevista, pari a 10 milioni di euro;
  • deve essere intervenuta una diminuzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 30 per cento, salvo che non si tratti di attività avviate (data di apertura della partita IVA) a partire dal 1° gennaio 2019. A tali fine si deve confrontare: l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020.
Determinazione del contributo a fondo perduto Con riferimento alla determinazione del contributo in esame, si fa presente che tale contributo viene determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 una percentuale variabile, sulla base dell’ammontare dei ricavi/compensi/reddito agrario conseguiti nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto Sostegni. Nel dettaglio le percentuali sono le seguenti:
  • 60 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000 euro;
  • 50 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
  • 40 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 20 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Come e quando presentare le domande

Fermo restando quanto più sopra descritto, il citato Provvedimento direttoriale del 23 marzo 2021 ha approvato il modello di richiesta del contributo a fondo perduto nonché le relative istruzioni di compilazione (istruzioni poi aggiornate, sempre ad opera dell’Agenzia delle Entrate, il 24 marzo 2021). L’istanza va presentata necessariamente in via telematica. A decorrere dal 30 marzo 2021 ma non oltre il giorno 28 maggio 2021, come ricordato anche nella guida prodotta dall’Agenzia delle Entrate.

Contributo a fondo perduto: approvati i codici tributo per l’eventuale compensazione

Come noto, il contributo a fondo perduto introdotto ad opera del Decreto Sostegni, in alternativa all’accredito sul conto corrente del contribuente, può essere utilizzato quale credito ai fini della compensazione fiscale. Sul punto si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate con la recente RM n. 24/E del 12 aprile 2021 ha approvato il codice tributo da indicare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione. La citata Risoluzione ha, inoltre, istituito i codici tributo da utilizzare, con modello F24 ELIDE, per l’eventuale restituzione spontanea del contributo a fondo perduto eventualmente non spettante, in tutto ovvero in parte nonché per il versamento degli interessi e delle sanzioni qualora si proceda con ravvedimento operoso. Tutto ciò premesso la RM n. 24/E/2021 ha stabilito quanto segue:
  • qualora si proceda alla compensazione del credito sorto dal contributo a fondo perduto il modello F24 di versamento andrà presentato, obbligatoriamente, tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline). Inoltre, il credito andrà riportato nella sezione ERARIO, utilizzando il codice tributo di nuova istituzione 6941 – Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – credito d’imposta da utilizzare in compensazione art. 1 DL n. 41 del 2021; il campo anno di riferimento dovrà essere valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto;
  • nei casi in cui si proceda alla restituzione del contributo a fondo perduto non spettante (in misura totale ovvero parziale) si dovrà procedere nel modo seguente:
    • utilizzare il modello F24 ELIDE (F24 – Versamenti con elementi identificativi), senza possibilità di esporre crediti in compensazione. Il modello F24 ELIDE andrà compilato nel modo di seguito riportato:
      • Sezione contribuente: codice fiscale e dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento
      • Sezione Erario ed Altro:
        • Tipo: R
        • Elementi identificativi: da non compilare
      • Codice tributo:
        • CAPITALE: codice 8128
        • INTERESSI: codice 8129
        • SANZIONI: codice 8130
      • Anno di riferimento: anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo, nel formato “AAAA”
Articolo pubblicato il 30.03.2021 – aggiornato l’8.04.2021 – ultimo aggiornamento del 14.04.2021
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