Fisco e Tasse

Contributo a fondo perduto in presenza di conferimento societario

Chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate in merito al contributo a fondo perduto destinato ai soggetti esercenti attività d’impresa previsto dal Dl Rilancio
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Contributo a fondo perduto in presenza di conferimento societario
Come noto, l’art. 25 del Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d’impresa. Sempre che:
  • si tratti di “soggetti con ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b)” del Tuir, “non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto” ossia, per i soggetti aventi il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, nel 2019;
  • l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, facendo riferimento, a tal fine, “alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi”.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello n. 589 del 15 dicembre, in tema di contributo a fondo perduto, ha ricordato che:
  • il 2° comma del citato art. 25 specifica che “il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza di cui al comma 8, …”;
  • con il provvedimento del 10 giugno 2020 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, al paragrafo 3.4, è stato precisato che “La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto”.

Ulteriori chiarimenti per il contributo a fondo perduto Covid-19

Con le Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13 giugno 2020, n. 22/E del 21 luglio 2020, n. 25/E del 20 agosto 2020 sono stati forniti chiarimenti in merito al menzionato contributo a fondo perduto ‘COVID-19. Nello specifico la citata Circolare n. 15/E/2020 ha chiarito che “in considerazione della circostanza che la formulazione del contributo prevede che il requisito relativo alla riduzione del fatturato e dei corrispettivi si determini in relazione al mese di aprile 2020 (rispetto al mese di aprile 2019), si ritiene che possano rientrare nell’ambito di applicazione del beneficio in esame i soggetti costituiti fino al 30 aprile 2020 (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti)”. Inoltre, la Circolare n. 22/E/2020 ha chiarito che: “Nell’ipotesi in cui, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, l’attività esercitata da una società di persone prosegua in capo all’unico socio superstite come impresa individuale la riduzione del fatturato è determinata tenendo in considerazione l’ammontare relativo al 2019 della società di persone esistente prima dell’operazione di riorganizzazione, considerato che, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un’attività neocostituita”.

Cosa succede in caso di operazione di conferimento

In base a quanto più sopra riportato, l’Agenzia delle Entrate rispondendo al quesito posto dal contribuente ha chiarito che in presenza di un’operazione di conferimento:
  • ai fini della determinazione della soglia di accesso al contributo (di cui al comma 2 del citato art. 25) o rilancio, rileva l’ammontare dei ricavi riferibili all’azienda conferita;
  • per il calcolo della riduzione del fatturato (comma 3 del citato art. 25) occorre confrontare i dati riferibili ai due periodi di riferimento (aprile 2020 – aprile 2019), considerando il fatturato relativo all’azienda conferita.
 
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