Contributo a fondo perduto: quali sono le modalità di calcolo?
L’Agenzia delle Entrate con la risposta fornita in sede di interpello n. 448 del 6 ottobre 2020, ha chiarito, ulteriormente, i criteri di calcolo della riduzione di fatturato, ai fini dell’accesso al contributo a fondo perduto introdotto ad opera dell’art. 25 del DL n. 34/2020, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. Decreto Rilancio).
Con il documento di prassi ministeriale citato è stato ribadito che in caso di appalti con SAL intermedi occorre fare riferimento agli articoli 3 e 6 del DPR n. 633/1972 (c.d. Decreto IVA), con la conseguenza che si devono considerare le fatture emesse nel mese di aprile anche se relative a SAL di novembre o dicembre dell’anno precedente. Di fatto tale risposta è conforme a quanto già chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate con la precedente CM n. 22/E del 21 luglio 2020 (par. 3.3.).
Contributo a fondo perduto ma non per tutti
Tutto ciò premesso risulta opportuno ricordare che non tutti possono beneficiare del contributo a fondo perduto in esame, e nel dettaglio si tratta dei:
- soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza;
- enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir;
- intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir;
- soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (decreto “Cura Italia”);
- liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata;
- collaboratori coordinati e continuativi attivi alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata;
- lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al medesimo Fondo e che hanno prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50mila euro;
- lavoratori dipendenti;
- professionisti iscritti alle Casse previdenziali private di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103;
- enti e le persone fisiche che producono redditi non inclusi tra quelli d’impresa o agrario (ad esempio: lavoratori autonomi occasionali).
