Contributi a fondo perduto: gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Come noto, l’art. 25 del DL n. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio ha riconosciuto contributi a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d’impresa, qualora coesistano le seguenti condizioni:
- si deve trattare di “soggetti con ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b)” del Tuir, “non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto” ossia, per i soggetti aventi il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, nel 2019 (comma 3);
- l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, facendo riferimento, a tal fine, “alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi” (comma 4).
In caso di trasformazione avvenuta nel corso del 2020?
Tutto ciò premesso l’Agenzia delle Entrate con la recente risposta all’istanza di interpello n. 29 dell’11 gennaio 2021 ha fornito delle importanti precisazioni con riferimento alla casistica che si prospetta a seguito di una trasformazione intervenuta nel corso del 2020.
Più in particolare, nel caso oggetto di quesito:
- il soggetto che può fruire del beneficio è quello venuto ad esistenza a seguito di tale operazione straordinaria;
- ai fini della determinazione della soglia di accesso al contributo rileva l’ammontare dei ricavi riferibili all’azienda preesistente;
- per il calcolo della riduzione del fatturato, devono essere confrontati i dati riferiti ai due periodi di riferimento (aprile 2020 – aprile 2019), considerando il fatturato relativo all’azienda trasferita.
Cosa succede in caso di conferimento
Si ricorda, poi, che sempre l’Agenzia delle Entrate con la precedente risposta ad istanza di interpello n. 589 del 15 dicembre 2020 aveva, invece, chiarito che, in presenza di un’operazione di conferimento:
- ai fini della determinazione della soglia di accesso al contributo, rileva l’ammontare dei ricavi riferibili all’azienda conferita;
- per il calcolo della riduzione del fatturato occorre confrontare i dati riferibili ai due periodi di riferimento (aprile 2020 – aprile 2019), considerando il fatturato relativo all’azienda conferita.
Sull’imposta di bollo per le richieste di contributi a fondo perduto
L’Agenzia delle Entrate con la successiva risposta all’istanza di interpello n. 37 dell’11 gennaio 2021, in tema di imposta di bollo da applicare eventualmente sulle domande per le richieste di contributi a fondo perduto ha, in prima battuta, ricordato che:
- in merito, all’imposta di bollo da corrispondere per la presentazione di istanze, ai fini dell’applicazione o meno dell’imposta di bollo, si deve prendere a riferimento il DPR 26 ottobre 1972, n. 642 il quale si compone anche di due allegati, Allegato A e B. Nell’Allegato A sono elencati gli atti, documenti e registri che scontano l’imposta di bollo, mentre nell’Allegato B, denominato Tabella, sono indicate le esenzioni;
- con riferimento ai casi di esenzione, l’art. 8, comma 3, della Tabella allegata al citato DPR 26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce che sono esenti dall’imposta di bollo le domande dirette ad ottenere “sussidi, o per l’ammissione in istituti di beneficenza”. Al fine di delimitare il termine “sussidi” rileva il Parere del Consiglio di Stato, sezione III, 13 maggio 1997, n. 656. In quell’occasione, i giudici amministrativi precisarono che “il termine ‘sussidio’, per la sua genericità, sarebbe potenzialmente suscettibile di ricomprendere non solo l’ipotesi di erogazione in aiuto di persone bisognose, ma anche fattispecie di più ampia portata relative a sovvenzioni in denaro e finanziamenti agevolati in favore di qualsiasi soggetto”.
Tutto ciò premesso l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le domande di richiesta di contributi a fondo perduto (nel caso oggetto di quesito trattasi di contributi a fondo perduto rilasciati dalla Regione Toscana nei confronti degli operatori del turismo) rientrano nel novero degli atti esenti da imposta di bollo.
