Fisco e Tasse
Bonus affitti, nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate
In tema di bonus affitti per i territori colpiti da eventi calamitosi valgono gli stessi criteri stabiliti per i contributi a fondo perduto. Ecco quali
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L’Agenzia delle Entrate con due distinte risposte fornite a due istanze di interpello (nn. 185 e 186 del 17 marzo 2021) torna ad affrontare alcune tematiche inerenti le locazioni e il bonus affitti.
Nello specifico ha chiarito che:
- torna applicabile il tax credit locazioni anche nei casi in cui il canone sia versato attraverso l’escussione di una fideiussione (risposta interpello n. 185/2021);
- in tema di Bonus affitti, per i territori colpiti da eventi calamitosi valgono gli stessi criteri stabiliti per i contributi a fondo perduto (risposta interpello n. 186/2021).
Credito d’imposta per locazioni non abitative
Ciò premesso, con la risposta n. 185/2021, l’Agenzia delle Entrate in prima battuta ha ricordato che l’art. 28 del decreto “Rilancio” (DL n. 34/2020 convertito con modifiche dalla Legge n. 77/2020) ha introdotto un credito d’imposta per i canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili adibiti ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.Credito esteso ai settori dei codici ATECO indicati nell’Allegato 1 del Dl Ristori
Si evidenzia, poi, che l’art. 8 del decreto “Ristori” (DL n. 137/2020, convertito con modifiche dalla Legge n. 176/2020) ha esteso il credito d’imposta in esame ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d’azienda dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrati nel periodo d’imposta precedente, alle imprese operanti nei settori di cui ai codici ATECO indicati all’Allegato 1 annesso al medesimo decreto legge. Tutto ciò considerato, l’Agenzia delle Entrate, rispondendo al quesito posto dal contribuente ha precisato che l’escussione della fideiussione costituisce una modalità di “versamento” del canone. Conseguentemente integra il presupposto richiesto ai fini della fruizione del credito d’imposta. Nella casistica sottoposta all’esame dell’Agenzia, era previsto il pagamento del canone attraverso l’escussione di una fideiussione posta a garanzia dello stesso ed inserita in un’apposita clausola del contratto di locazione.I requisiti per beneficiare del Bonus Affitti
Con la successiva risposta n. 186/2021, sempre in tema di Bonus affitti, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i medesimi requisiti, per beneficiare del bonus in esame, sono chiesti anche dall’art. 25 del DL n. 34/2020, ai fini dell’accesso ai contributi a fondo perduto. In particolare, con la Circolare 21 luglio 2020, n. 22/E, punto 5.2, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che la norma richiede i seguenti elementi:- domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da un evento calamitoso;
- citati stati di emergenza dovevano essere ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (31 gennaio 2020);
- domicilio fiscale o la sede operativa fiscale siano stabiliti in tali luoghi a far data dall’insorgenza dell’originario calamitoso evento