Fisco e Tasse

Beni finiti: Iva agevolata al 4% o al 10%?

Che cosa si intende per “beni finiti”? E in quali casi di cessione vi si può applicare l'Iva al 4%? L'esperto di fisco fa il punto
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Beni finiti: Iva agevolata al 4% o al 10%?

Così come previsto dal n. 24 della Tabella A, Parte II allegata al D.P.R. n. 633/1972 l’aliquota IVA agevolata del 4% torna applicabile alle cessioni di beni c.d. finiti (per meglio dire i beni che concorrono a formare la costruzione degli immobili senza perdere la loro individualità, tanto da essere suscettibili di ripetute utilizzazioni), con esclusione delle materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, di:
– fabbricati c.d. Tupini di cui all’art. 13 della Legge n. 408/1949;
– costruzioni rurali (di cui al n. 21-bis della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972).

Al riguardo si tenga presente che l’aliquota IVA agevolata del 4% torna applicabile solo nella fase finale di commercializzazione di tali beni (si vedano: RM 17.1.86 n. 324048, RM 18.10.82 n. 353485 e CM 2.3.94 n. 1/E). Conseguentemente tale aliquota IVA agevolata non torna applicabile alle cessioni effettuate in favore degli appaltatori (RM 10.12.94 n. 18/E).

Interventi assimilati e non alla definizione di costruzione

Assimilazioni: ampliamento e completamento di edifici (R.M. 7.9.73 n. 503164, R.M. 4.12.73 n. 502670, R.M. 25.3.74 n. 500309, R.M. 24.9.79 n. 363161, R.M. 7.4.81 n. 330968 e R.M. 22.6.83 n. 341334);
– ricostruzione totale, ovvero costruzione di nuovi edifici che incorporino i muri perimetrali o altre strutture portanti di fabbricati preesistenti (R.M. 25.1.74 n. 503991, R.M. 4.12.74 n. 502331 e R.M. 23.11.76 n. 363563).

Interventi non assimilati: i riattamenti, i rifacimenti, i riammodernamenti e le ristrutturazioni (R.M. 30.6.73 n. 501787, R.M. 5.2.74 n. 504287, R.M. 27.6.74 n. 504306 e R.M. 3.1.78 n. 363629);
– le manutenzioni ordinarie e straordinarie e i lavori di miglioria.

Esempi di beni per i quali torna applicabile l’aliquota IVA del 4% – fermo il rispetto delle condizioni più sopra esposte
– Ascensori e montacarichi (C.M. 7.4.81 n. 14 e C.M. 2.3.94 n. 1/E);
– impianti di edifici ospedalieri di nuova costruzione (R.M. 9.2.82 n. 334291 e R.M. 19.10.84 n. 398848);
– beni finiti per la costruzione di motrici, carrozze e altro materiale rotabile (R.M. 28.7.92 n. 41452);
– attrezzatura di stoccaggio, trasporto e lavorazione di prodotti agricoli (R.M. 1.6.90 n. 430478), compresi gli impianti di smaltimento delle acque e degli scarti di lavorazione (R.M. 20.7.90 n. 430579);
– prodotti per impianti idrici (tubi, contatori) e sanitari per bagno (C.M. 7.4.81 n. 14 e C.M. 2.3.94 n. 1/E);
– prodotti per impianti a gas e di riscaldamento (caldaie, elementi di termosifone, tubazioni) (C.M. 7.4.81 n. 14 e C.M. 2.3.94 n. 1/E);
– impianti di riscaldamento ad energia solare (R.M. 17.1.86 n. 324048);
– caminetti (C.M. 7.4.81 n. 14 e R.M. 18.10.82 n. 353485);
– tubi in gres ceramico e loro raccordi, impiegati per la costruzione di impianti di riscaldamento, idrici, del gas, ecc. (R.M. 8.2.83 n. 354328);
– prodotti per impianti elettrici (contatore, interruttori, filo elettrico) (C.M. 7.4.81 n. 14 e C.M. 2.3.94 n. 1/E);
– infissi interni ed esterni (C.M. 2.3.94 n. 1/E);
– porte a scomparsa (R.M. 8.9.86 n. 360866);
– scale a chiocciola (R.M. 9.3.96 n. 39/E);
– apparecchiature destinate a incorporarsi nelle strutture dell’edificio, sì da costituirne parte integrante, pur senza perdere la propria individualità (R.M. 29.2.92 n. 431318).

IVA agevolata del 10%: beni finiti
Con riferimento alle cessioni di beni finiti si fa presente che il n. 127-terdecies, tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n.633/1972 è dedicato alle cessioni di beni finiti forniti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le quali è attualmente prevista l’applicazione dell’aliquota IVA 10%.
Più nel dettaglio è previsto che beneficiano dell’IVA del 10% i “beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo”.

N.B.: va da sé che l’IVA agevolata del 10% torna applicabile per le cessioni di beni finiti da destinare ad interventi di:
– restauro e risanamento conservativo;
– ristrutturazione edilizia;
– ristrutturazione urbanistica.

Rimangono escluse le cessioni di beni finiti in caso di manutenzione ordinaria ovvero straordinaria.

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