Ristrutturazioni di immobili abitativi: la Corte di Giustizia UE conferma l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata
La Corte dell’Unione Europea con la sentenza dell’11 gennaio 2024, Causa c 433/2022, ha dato il via libera alla possibilità per le normative dei singoli Paesi della UE di stabilire l’applicazione di un’aliquota IVA agevolata concernente i servizi di riparazione e di ristrutturazione di abitazioni private. Ciò sempre che le abitazioni siano effettivamente utilizzate a fini abitativi alla data in cui tali operazioni iniziano.
Di fatto tale possibilità, come descritto più avanti, è già contemplata nel nostro ordinamento nazionale che prevede l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% per gli interventi di ristrutturazione. La sentenza della Corte si è soffermata su una diatriba concernente il Portogallo arrivando ad affermare che l’applicazione dell’IVA agevolata per tali riparazioni/ristrutturazioni di edifici abitativi (in Portogallo IVA del 5%) è conforme al disposto normativo della Direttiva IVA UE n. 2006/112/CE.
Le casistiche di aliquota IVA agevolata ad oggi vigenti in Italia
Si ricorda che, a decorrere dal 2010, è stata stabilita a regime l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% per le prestazioni di servizi relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria realizzate su immobili a prevalente destinazione abitativa (sul concetto di immobili a prevalente destinazione abitativa si veda il primo paragrafo della circ. min. 7 aprile 2000, n. 71/E).
| Aliquote IVA | ||
| Descrizione della prestazione | Aliquota IVA in caso di contratto di appalto | Aliquota IVA in caso di contratto di subappalto |
| Costruzione di abitazioni non di lusso ovvero di fabbricati c.d. “Tupini” | IVA al 4% nel caso esista il presupposto “prima casa” ovvero se impresa che costruisce lo fa per rivendere | IVA al 4% nel caso esista il presupposto “prima casa” ovvero se impresa che costruisce lo fa per rivendere |
| Costruzione di fabbricato rurale | IVA al 4% | IVA al 4% |
| Altra abitazione | IVA al 10% | IVA al 10% |
| Costruzione di edifici di lusso | IVA al 22% | IVA al 22% |
| Opere di urbanizzazione primaria e secondaria | IVA al 10% | IVA al 10% |
| Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria | IVA al 10% (tenendo presente le limitazioni nel caso in cui vi sia l’utilizzo di beni significativi) | IVA al 22% |
| Interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione | IVA al 10% | IVA al 10% |
| Tipologie di manutenzione per le quali torna applicabile l’aliquota IVA agevolata del 10% | |
| Manutenzione ordinaria | Manutenzione straordinaria |
| Intervento caratterizzato dal mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici, con opere sostanzialmente di riparazione dell’esistente e riguarda: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, lett. a).
Sulla base di quanto sostenuto dal Ministero delle finanze nella circ. min. 24 febbraio 1998, n. 57/E, rientrano in tale categoria di intervento (a puro titolo esemplificativo):
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Rientrano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, e le opere e le modifiche per realizzare e integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso (Legge n. 457/1978, art. 31, lett. b). Si tratta, sostanzialmente, di interventi che corrispondono al criterio dell’innovazione nel rispetto dell’immobile esistente.
Sulla base di quanto contenuto all’interno della circ. min. n. 57/E/1998, rientrano in questa categoria di intervento (a puro titolo esemplificativo):
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| NB: secondo quanto chiarito dalla circ. min. n. 71/E del 1998 l’agevolazione riguarda sia le prestazioni di servizi derivanti da contratto d’appalto sia quelle da contratto d’opera e anche da altro accordo negoziale diverso dai precedenti. Inoltre, le prestazioni rese dai professionisti (architetti, geometri, ecc.) non rientrano nell’agevolazione in esame in quanto non hanno a oggetto la materiale realizzazione dell’intervento di recupero. | |
