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Ristrutturazioni di immobili abitativi: la Corte di Giustizia UE conferma l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata

A determinate condizioni, per i servizi di riparazione e di ristrutturazione di abitazioni, purché siano effettivamente utilizzate a fini abitativi
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Ristrutturazioni di immobili abitativi: la Corte di Giustizia UE conferma l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata

La Corte dell’Unione Europea con la sentenza dell’11 gennaio 2024, Causa c 433/2022, ha dato il via libera alla possibilità per le normative dei singoli Paesi della UE di stabilire l’applicazione di un’aliquota IVA agevolata concernente i servizi di riparazione e di ristrutturazione di abitazioni private. Ciò sempre che le abitazioni siano effettivamente utilizzate a fini abitativi alla data in cui tali operazioni iniziano.

Di fatto tale possibilità, come descritto più avanti, è già contemplata nel nostro ordinamento nazionale che prevede l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% per gli interventi di ristrutturazione. La sentenza della Corte si è soffermata su una diatriba concernente il Portogallo arrivando ad affermare che l’applicazione dell’IVA agevolata per tali riparazioni/ristrutturazioni di edifici abitativi (in Portogallo IVA del 5%) è conforme al disposto normativo della Direttiva IVA UE n. 2006/112/CE.

Le casistiche di aliquota IVA agevolata ad oggi vigenti in Italia

Si ricorda che, a decorrere dal 2010, è stata stabilita a regime l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% per le prestazioni di servizi relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria realizzate su immobili a prevalente destinazione abitativa (sul concetto di immobili a prevalente destinazione abitativa si veda il primo paragrafo della circmin. 7 aprile 2000, n. 71/E).

Aliquote IVA
Descrizione della prestazione Aliquota IVA in caso di contratto di appalto Aliquota IVA in caso di contratto di subappalto
Costruzione di abitazioni non di lusso ovvero di fabbricati c.d. “Tupini IVA al 4% nel caso esista il presupposto “prima casa” ovvero se impresa che costruisce lo fa per rivendere IVA al 4% nel caso esista il presupposto “prima casa” ovvero se impresa che costruisce lo fa per rivendere
Costruzione di fabbricato rurale IVA al 4% IVA al 4%
Altra abitazione IVA al 10% IVA al 10%
Costruzione di edifici di lusso IVA al 22% IVA al 22%
Opere di urbanizzazione primaria e secondaria IVA al 10% IVA al 10%
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria IVA al 10% (tenendo presente le limitazioni nel caso in cui vi sia l’utilizzo di beni significativi) IVA al 22%
Interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione IVA al 10% IVA al 10%

 

Tipologie di manutenzione per le quali torna applicabile l’aliquota IVA agevolata del 10%
Manutenzione ordinaria Manutenzione straordinaria
Intervento caratterizzato dal mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici, con opere sostanzialmente di riparazione dell’esistente e riguarda: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, lett. a).

Sulla base di quanto sostenuto dal Ministero delle finanze nella circmin. 24 febbraio 1998, n. 57/E, rientrano in tale categoria di intervento (a puro titolo esemplificativo):

  • il rifacimento o riparazione degli impianti elettrici, idrici, termici, fognanti, del gas o antincendio;
  • la sostituzione dei pavimenti, dei rivestimenti e dei sanitari;
  • l’impermeabilizzazione delle coperture e la tinteggiatura esterna senza mutamenti di colore;
  • la pitturazione di pareti, il rifacimento o la riparazione di intonaci;
  • le prestazioni di manutenzione obbligatoria previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità in caso di guasti.
Rientrano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, e le opere e le modifiche per realizzare e integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso (Legge n. 457/1978, art. 31, lett. b). Si tratta, sostanzialmente, di interventi che corrispondono al criterio dell’innovazione nel rispetto dell’immobile esistente.

Sulla base di quanto contenuto all’interno della circmin. n. 57/E/1998, rientrano in questa categoria di intervento (a puro titolo esemplificativo):

  • il rifacimento o la riparazione del regolato del tetto o della copertura;
  • la sostituzione del tavolato e delle travi in legno del tetto;
  • la sostituzione dei singoli macchinari;
  • il rifacimento degli infissi, sia interni sia esterni;
  • il rifacimento o la riparazione delle colonne di scarico delle acque pluviali della copertura;
  • la sostituzione o la riparazione dell’ascensore e dei macchinari relativi;
  • l’installazione di apparecchiature speciali che abbiano le caratteristiche di migliorare la sicurezza, il funzionamento e l’utilizzo dell’impianto stesso.
NB: secondo quanto chiarito dalla circmin. n. 71/E del 1998 l’agevolazione riguarda sia le prestazioni di servizi derivanti da contratto d’appalto sia quelle da contratto d’opera e anche da altro accordo negoziale diverso dai precedenti. Inoltre, le prestazioni rese dai professionisti (architetti, geometri, ecc.) non rientrano nell’agevolazione in esame in quanto non hanno a oggetto la materiale realizzazione dell’intervento di recupero.
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