Fisco e Tasse

Accertamento con adesione: nel Cura Italia la sospensione dei termini

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6/E del 23 marzo 2020 è relativa anche all'accertamento con adesione, nell'ambito degli avvisi fiscali
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Accertamento con adesione: nel Cura Italia la sospensione dei termini

L’Agenzia delle Entrate con la CM n. 6/E del 23 marzo 2020 ha chiarito che la sospensione dei termini di impugnazione degli avvisi fiscali, prevista dal Decreto Cura Italia (D.L. n. 17/2020), vale anche in presenza di accertamento con adesione.

Cura Italia e accertamento con adesione

Si ricorda che l’accertamento con adesione (art. 1 e ss. del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218) consente al contribuente di definire in contraddittorio con l’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria le maggiori imposte dovute ed evitare, in tal modo, l’insorgere di una lite tributaria.

In sede di accertamento con adesione al contribuente è data facoltà di produrre documenti, atti e informazioni nonché di proporre argomentazioni e considerazioni per chiudere la potenziale vertenza tributaria prima ancora delle emissione dell’atto di imposizione ovvero dopo
In sede di accertamento con adesione all’Ufficio è data facoltà, in esito al contraddittorio, di rideterminare le proprie pretese

Tale istituto deflattivo permette al contribuente di beneficiare di una riduzione delle sanzioni amministrative, che, in caso di “accordo”, sono dovute nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge, oltre ad imposta (rideterminata in sede di “accordo”) ed interessi legali, anche nei casi in cui nell’atto impositivo le sanzioni siano irrogate nella misura massima. Rimangono escluse dalla riduzione le sanzioni applicate per gli errori formali riscontrati in sede di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e IVA, nonché le sanzioni per omessa, incompleta o inesatta risposta alle richieste dell’Ufficio.

Applicazione di sanzioni e interesse: non previste se c’è accertamento con adesione

Si evidenzia che in presenza di accertamento con adesione non si applicano sanzioni e interessi sulle somme dovute quali contributi previdenziali e assistenziali.
Si tratta, sostanzialmente, di un “accordo” tra contribuente e Ufficio che può essere raggiunto sia prima dell’emissione di un avviso di accertamento, sia dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso al giudice tributario.

Al riguardo, preme sottolineare che al contribuente nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche è data la facoltà di chiedere all’Ufficio competente la formulazione di una proposta di accertamento ai fini dell’eventuale adesione (art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 218/1997). L’istanza, che può essere presentata senza particolari formalità, ha lo scopo di dare impulso all’attività dell’Amministrazione, riducendo l’arco di tempo intercorrente tra il momento di chiusura dell’attività istruttoria esterna e quello in cui la pretesa impositiva viene formalizzata nell’avviso di accertamento. Non è in ogni caso previsto alcun termine entro il quale l’Ufficio debba procedere alla notifica dell’invito, così come non vi è nessun obbligo che imponga di giungere alla definizione in adesione della vertenza.

Le imposte coinvolte dall’accertamento con adesione

La procedura di accertamento con adesione riguarda tutte le principali imposte dirette e indirette (si tenga presente che l’accertamento con adesione torna applicabile anche ai tributi locali – ad es. IMU – sempre che il Comune che ha emesso l’avviso di accertamento abbia previsto tale facoltà in apposito regolamento comunale) e può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria (ancorché dal punto di vista operativo capita raramente che si attivi direttamente l’Amministrazione finanziaria).

Tenendo presente che l’Ufficio competente alla definizione degli accertamenti con adesione è quello nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale (art. 4, 1° comma del D.Lgs. n. 218/1997).
Sul punto preme sottolineare che il 2° comma del medesimo art. 4 del D.Lgs. n. 218/1997 prevede una disciplina specifica in merito ai procedimenti di adesione attivati nei confronti di contribuenti che svolgono attività d’impresa o arti e professioni in forma associata ai sensi dell’art. 5 del TUIR ovvero in presenza di aziende coniugali o di società che hanno optato per la trasparenza fiscale ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR: in tale caso, l’Ufficio competente nei confronti della società o del titolare dell’azienda coniugale procede anche alla definizione del reddito nei confronti dei soci o dell’altro coniuge con un unico atto ed in loro contraddittorio.

Aderire o no?

Ogni soggetto può autonomamente decidere se aderire o meno alla pretesa impositiva avanzata dall’Ufficio, anche nel caso in cui le posizioni della società e dei soci vengano trattate congiuntamente, in quanto non esiste alcun vincolo alla definizione complessiva e contestuale di tutte le posizioni oggetto di accertamento. Tenendo, comunque, presente che la definizione produrrà i propri effetti esclusivamente nei confronti dei contribuenti che hanno aderito.
Nei confronti dei soggetti che non si sono presentati al contraddittorio o che non hanno sottoscritto l’accordo, gli Uffici ordinariamente competenti procederanno alla notifica degli avvisi di accertamento sulla base del contenuto dell’adesione intervenuta nei confronti degli altri soggetti. In tale caso, le sanzioni verranno irrogate nella misura ordinaria, non essendo applicabili le riduzioni previste dagli artt. 2, comma 5, e 15, comma 1, del D.Lgs. n. 218/1997.

Le date di adesione

Così come stabilito dall’art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 218/1997: “il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall’invito di cui all’articolo 5, può formulare anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione …”. “il termine per l’impugnazione indicata al comma 2 e quello per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto accertata … sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente”.

In base al dettato normativo si evince che dalla data di presentazione della domanda di accertamento con adesione i termini restano sospesi per un periodo di 90 giorni, sia per un eventuale ricorso (quindi, ai 60 gg previsti per la proposizione del ricorso andranno aggiunti i 90 giorni di accertamento con adesione qualora quest’ultimo non abbia esito positivo), sia per il pagamento delle imposte accertate. Anche l’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio delle imposte accertate dall’Ufficio è effettuata, ricorrendone i presupposti, dopo la scadenza del termine di sospensione. Al termine di tale arco temporale il contribuente, qualora non abbia raggiunto l’accordo con l’Amministrazione finanziaria, potrà impugnare l’atto ricevuto dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale.

Tabella: accertamento con adesione in “pillole”

Accertamento con adesione
Chi è ammesso alla definizione? Tutti i contribuenti (persone fisiche, società, enti, ecc.)
Quali imposte si possono definire Tipologia di imposta Imposta
Le principali imposte dirette
  • Irpef
  • Ires
  • Irap
  • Imposte sostitutive sulla rivalutazione dei beni delle imprese
  • Imposta sostitutiva su riserve o fondi in sospensione
I principali tipi di imposta indirette
  • IVA
  • sulle successioni e sulle donazioni
  • di registro
  • ipotecaria e catastale
  • Invim ordinaria e decennale
  • sostitutiva dell’Invim
  • sostitutiva sulle operazioni di credito
  • erariale di trascrizione e addizionale regionale all’imposta erariale di trascrizione
  • provinciale sull’immatricolazione di nuovi veicoli
Tributi locali (ove sia previsto da apposito regolamento dell’amministrazione comunale che ha emesso l’avviso)
Quando si propone? Si può proporre sia prima che dopo aver ricevuto un avviso di accertamento

Decreto cura Italia: sospensione dei termini e impugnazione atti fiscali

L’art. 83, 2° comma del Decreto Cura Italia prevede la sospensione dei termini di impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile 2020, precisando che “ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”. Conseguentemente:

  • per gli avvisi notificati prima del 9 marzo 2020 ed il cui termine di impugnazione era ancora pendente a tale data, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, riprendendo gli stessi a decorrere dal 16 aprile;
  • per gli avvisi eventualmente notificati tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020, l’inizio del decorso del termine per ricorrere è differito alla fine del periodo di sospensione.

Accertamento con adesione e sospensioni cumulative da applicare

Ciò premesso l’Agenzia delle Entrate con la CM n. 6 del 23 marzo 2020 ha chiarito che nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica anche la sospensione disciplinata dal citato art. 83 del Decreto cura Italia. Conseguentemente, al termine di impugnazione si applicano cumulativamente:

  • sia la sospensione del termine di impugnazione “per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente”, prevista ordinariamente dal comma 3 dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 218 del 1997,
  • sia la sospensione prevista dall’art. 83 del Decreto cura Italia.
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