Nuove e maggiori semplificazioni in arrivo per gli impianti FER, in linea con il Testo Unico Edilizia
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare un decreto legislativo per procedere alla semplificazione per le autorizzazioni degli impianti a fonti rinnovabili (FER). Il provvedimento, che recepisce le indicazioni della direttiva europea RED III e le richieste degli operatori, elimina alcuni aggravi burocratici, allineando le procedure per le rinnovabili a quelle del testo unico dell’edilizia.
Semplificazione impianti FER: le nuove disposizioni
Le disposizioni integrano e correggono il decreto legislativo n. 190 del 25 novembre 2024, sulla disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Le modifiche mirano a:
- accelerare l’iter autorizzativo per la costruzione e l’esercizio di impianti di energia rinnovabile;
- introdurre definizioni precise per “infrastrutture indispensabili” e “revisione della potenza” degli impianti esistenti;
- razionalizzare le procedure per gli interventi che interferiscono con vincoli paesaggistici o di tutela del patrimonio culturale;
- rivedere i termini per l’obbligo di ripristino dei luoghi a carico dei soggetti esercenti;
- ridurre i tempi di alcuni procedimenti amministrativi, tra i quali quello relativo alla “autorizzazione unica” con valore di valutazione di impatto ambientale, che passa da 120 a 40 giorni per alcune tipologie di interventi;
- prevedere il punto di contatto unico a livello comunale per gli interventi sul territorio.
I 18 articoli del decreto correttivo
Il testo (non definitivo) del decreto correttivo conta 18 articoli e interviene su molteplici aspetti delle procedure amministrative del Testo Unico FER, allineandole con le disposizioni del Testo Unico Edilizia.
In particolare:
- attività libera: è estesa ad alcune tipologie di interventi a impatto ambientale e paesaggistico zero o comunque minimale; prima di avviare la realizzazione dell’intervento, il soggetto proponente deve aver effettuato la comunicazione o aver acquisito il titolo occorrente per gli interventi edilizi;
- Procedura Abilitativa Semplificata (Pas): i titoli edilizi come Cila o Scia devono essere allegati all’istanza; se è richiesto un Permesso di Costruire, questo deve essere acquisito prima di avviare la Pas; il Comune in cui si trova la maggior parte dell’impianto sarà l’unico punto di contatto per il proponente, con facoltà di concedere un’ulteriore proroga di 30 giorni, sia per la Pas che per l’acquisizione di atti di assenso in presenza di vincoli;
- Autorizzazione unica: riguarderà tutti i titoli edilizi e includerà la valutazione di incidenza ambientale; l’amministrazione competente (Regione o Ministero dell’ambiente) agisce come punto di contatto per il proponente; i termini per le integrazioni documentali da 30 a 90 giorni e aumenta la durata minima dell’efficacia dell’autorizzazione da 4 a 5 anni;
- principio di “interesse pubblico prevalente”: in linea con la direttiva europea RED III, non si applica alle aree idonee e alle zone di accelerazione, essendo tali aree già specificamente designate per ospitare impianti a fonti rinnovabili;
- avvio della realizzazione degli interventi: è considerato il momento della prima obbligazione legale vincolante che rende l’investimento irreversibile (ad esempio, l’ordine delle attrezzature), escludendo l’acquisto di terreni o studi preliminari;
- impianto ibrido: includerà anche la combinazione di un impianto rinnovabile con un sistema di accumulo;
- progetto unico: è definito il progetto che include più interventi, alimentati dalla stessa fonte, situati nella stessa particella catastale o in particelle contigue; tutti gli interventi devono essere riconducibili allo stesso proponente, anche a livello societario;
- piattaforma SUER: sarà il soggetto proponente, non più i gestori di rete, a dover trasmettere i modelli unici semplificati, aggiornati per ricomprendere anche gli interventi di attività libera, in modo che anche gli interventi che non necessitano di una connessione alla rete (come l’installazione di pompe di calore) siano registrati sulla piattaforma;
- legittima disponibilità dell’area: potrà essere dimostrata anche con atti negoziali preliminari con efficacia obbligatoria, come un contratto preliminare di compravendita o di locazione, non sarà più richiesto il contratto definitivo.

